Inquadramento generale
Benefici a favore di dipendenti e amministratori - i benefici in natura, o fringe benefit, sono compensi non in denaro che l’impresa riconosce a dipendenti e amministratori oltre alla retribuzione: auto aziendali, telefoni, abitazioni, prestiti a tasso agevolato, buoni acquisto, rimborsi di utenze. Per chi li riceve sono reddito di lavoro, valutato secondo il valore normale dell’articolo 9 del TUIR o secondo criteri forfettari specifici. Per l’impresa sono un costo del personale, deducibile secondo regole proprie a seconda del tipo di beneficio.
Profilo civilistico
I benefici con natura retributiva si rilevano per competenza tra i costi per il personale (B.9) o, per gli amministratori non dipendenti, tra i costi per servizi (B.7). Se il beneficio consiste nella cessione di beni dell’impresa, l’uscita dal magazzino o dalle immobilizzazioni si rileva al costo. Gli immobili di proprietà dati in uso ai dipendenti restano tra le immobilizzazioni e si ammortizzano; quelli presi in locazione generano canoni in B.8 (costi per godimento di beni di terzi). I prestiti ai dipendenti sono crediti, con interessi attivi rilevati per competenza.
Profilo fiscale per il lavoratore
I benefici non concorrono al reddito se nel periodo d’imposta non superano la soglia di esenzione: per gli anni dal 2025 al 2027 la legge 207/2024 l’ha fissata in 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per chi ha figli a carico, comprendendo anche i rimborsi di utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo della prima casa. Se la soglia è superata, diventa imponibile l’intero valore, non solo l’eccedenza. Auto aziendali, abitazioni e prestiti seguono criteri di valutazione propri: per i prestiti, ad esempio, il reddito è il 50% della differenza tra gli interessi al tasso di riferimento e quelli applicati.
Profilo fiscale per l’impresa
Il costo dei benefici è deducibile come costo del personale, con i limiti specifici previsti per alcuni beni: le auto concesse in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili al 70%, gli immobili dati in uso seguono regole particolari e le spese per opere di utilità sociale dell’articolo 100 hanno un limite del cinque per mille del costo del personale.
Punti di attenzione
I benefici vanno quantificati e comunicati in busta paga nel periodo di competenza, verificando mese per mese il raggiungimento della soglia per evitare conguagli di fine anno. Per le auto conviene conservare il contratto di assegnazione e la documentazione dell’uso.
Benefici a favore di dipendenti e amministratori: esempio di contabilizzazione
Un dipendente senza figli riceve nel 2025 buoni acquisto per 800 euro e un rimborso delle bollette per 300 euro: il totale di 1.100 euro supera la soglia di 1.000 euro e diventa interamente imponibile. Con un figlio a carico, e quindi una soglia di 2.000 euro, sarebbe stato interamente esente.
Informativa e amministratori
Per gli amministratori i benefici in natura rientrano nei compensi da indicare cumulativamente in nota integrativa. I prestiti concessi a dipendenti e amministratori vanno esposti tra i crediti, e quelli agli amministratori anche nell’informativa sui compensi, con tasso, condizioni e importi rimborsati. Se il beneficio è concesso a un socio che non è dipendente né amministratore, non è un fringe benefit: segue la disciplina dei beni in uso ai soci o delle distribuzioni di utili.
I benefici in natura sono retribuzione: entro la soglia annua non sono tassati, oltre la soglia lo è l'intero valore. Per l'impresa il costo segue le regole del personale, con limiti propri per welfare volontario e immobili.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione dei benefici al personale segue i principi contabili nazionali, con particolare riferimento all’OIC 12 per gli schemi di bilancio, all’OIC 19 per i debiti, all’OIC 15 per i crediti e all’OIC 18 per ratei e risconti. La qualificazione contabile segue la sostanza del rapporto: ciò che assume natura retributiva confluisce nei costi del personale, ciò che conserva funzione strumentale o finanziaria segue le voci proprie.
Costi per il personale e benefici in natura
I fringe benefit con natura retributiva si rilevano per competenza economica tra i costi per il personale. Quando il beneficio consiste nella cessione di beni presenti nell’attivo, l’uscita del bene dal magazzino o dall’immobilizzazione si rileva al costo; la contropartita è il costo del personale se il beneficio è retributivo, mentre la qualificazione come omaggio verso terzi richiede un esame della sostanza e la collocazione nella voce corrispondente. Il costo del beneficio si rileva una volta sola: la successiva tassazione del valore in busta paga non genera un secondo costo, ma soltanto lo spostamento delle ritenute dal netto del dipendente ai debiti tributari, il valore imputato al lavoratore confluisce nel compenso complessivo già rilevato.
Prestiti ai dipendenti
Il prestito concesso a un dipendente costituisce un credito iscritto tra i crediti verso dipendenti, valutato secondo l’OIC 15. Gli interessi attivi al tasso effettivamente praticato maturano per competenza e confluiscono nei proventi finanziari. Il beneficio fiscale del 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento e quelli effettivi è un componente rilevante soltanto sul piano fiscale, in capo al lavoratore: la contabilità rileva gli interessi effettivi e non registra alcun provento o costo aggiuntivo per la maggiore tassazione del dipendente.
Immobili concessi in uso
Gli immobili di proprietà concessi in uso ai dipendenti restano iscritti tra le immobilizzazioni materiali e si ammortizzano secondo l’OIC 16; gli immobili presi in locazione generano canoni di competenza. La manutenzione ordinaria rileva a costo dell’esercizio, quella straordinaria con carattere di incremento patrimoniale si capitalizza. Ratei e risconti secondo l’OIC 18 attribuiscono all’esercizio i canoni e i benefici maturati ma non ancora regolati.
Collocazione nel bilancio CEE
Nello schema ordinario i costi retributivi in natura confluiscono nel conto economico, B.9 - Costi per il personale; i canoni di locazione di immobili concessi ai dipendenti in B.8 - Per godimento beni di terzi; gli interessi attivi su prestiti ai dipendenti in C.16.d - Proventi diversi dai precedenti; i servizi funzionali all’attività privi di natura retributiva in B.7 - Per servizi. Sul lato attivo, i crediti verso dipendenti per prestiti rientrano in C.II.5-quater (crediti verso altri) - Verso altri; gli immobili di proprietà in B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) - Immobilizzazioni materiali. Le somme rimborsate dal dipendente per l’uso dell’immobile costituiscono componenti positivi dell’impresa e non si compensano con i costi correlati.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
- Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti; compensi di amministratori e sindaci; operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Tassazione in capo al lavoratore
L’articolo 51 TUIR disciplina il reddito in natura. Oltre ai limiti generali di detassazione già descritti, alcune erogazioni seguono regole proprie.
Buoni carburante
I buoni carburante non costituiscono reddito di lavoro dipendente se, complessivamente con tutti gli altri fringe benefit dell’anno, non superano la soglia di 1.000 o 2.000 euro per singolo lavoratore; il superamento fa venire meno integralmente la detassazione. Poiché i buoni carburante di solito non riportano il nominativo del dipendente ma solo un numero di serie, per osservare le disposizioni del D.M. 25 marzo 2016 sui documenti di legittimazione è opportuno tenere un registro che certifichi la corrispondenza del buono con il lavoratore beneficiario, con spazio per la firma del dipendente.
Welfare aziendale
Le spese sostenute a titolo di liberalità a favore della generalità o di categorie di dipendenti per finalità di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto sono deducibili dal reddito d’impresa fino al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, TUIR). L’articolo 51, comma 2, lettera f), esclude invece dal reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, offerti a categorie o alla generalità dei dipendenti e ai loro familiari per le stesse finalità. La circolare 26/E/2016 sostiene che le erogazioni unilaterali scaturite da una decisione puramente liberale dell’azienda sono deducibili al 5 per mille, mentre sono integralmente deducibili quando effettuate in conformità a contratto, accordo o regolamento che configuri l’adempimento di un obbligo negoziale. Mentre non sussistono dubbi sul welfare introdotto da contratti o accordi sindacali, la circolare 5/E/2018 è tornata sul significato di regolamento che configuri tale obbligo negoziale. La risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate n. 10/E del 2019 precisa che, perché un regolamento configuri tale obbligo, deve essere non revocabile né modificabile autonomamente dal datore di lavoro: in caso contrario l’atto sarebbe qualificabile come volontario.
Servizi di trasporto
Sono escluse dal reddito di lavoro le somme erogate o rimborsate alla generalità dei dipendenti, o a categorie di questi, per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (articolo 51, comma 2, lettera d-bis). Per l’impresa il costo è interamente deducibile se il piano nasce da un accordo con i sindacati, mentre è limitato al 5 per mille delle spese di lavoro dipendente in caso di iniziativa unilaterale. La deducibilità richiede: servizio rivolto alla generalità o a intere categorie di dipendenti, senza destinazione a un unico lavoratore; accordo sindacale, anche aziendale, oppure regolamento aziendale sottoscritto dal datore di lavoro e dai dipendenti interessati; esclusione dei titoli di viaggio a durata oraria o giornaliera e delle carte di trasporto integrate che includano servizi ulteriori, come le carte turistiche. Il datore di lavoro può pagare l’abbonamento direttamente all’azienda di trasporto oppure rimborsare le somme al lavoratore previa esibizione di fattura o ricevuta, senza limiti di spesa.
Prestiti al dipendente
L’articolo 51, comma 4, lettera b), prevede che, in caso di concessione di prestiti, costituisca reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente al termine di ciascun anno e gli interessi calcolati al tasso effettivamente praticato al dipendente. Poiché il beneficio deve essere assoggettato a tassazione alla scadenza di ogni singola rata, può essere applicato un tasso provvisorio vigente nel periodo d’imposta precedente, con successivo conguaglio sul tasso effettivo di fine periodo. Il trattamento si applica anche quando il prestito è erogato direttamente da un istituto di credito e il datore di lavoro accredita, durante il piano di rientro, un contributo in conto interessi sul conto personale del dipendente (risoluzione 46/E/2010).
Immobili dati in uso
Il valore da imputare a retribuzione per fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato si determina secondo l’articolo 51, comma 4, lettera c): per i fabbricati iscritti in catasto, rendita catastale rivalutata del 5%, più le spese inerenti l’alloggio sostenute dal datore di lavoro, meno l’importo corrisposto dal dipendente per il godimento; per i fabbricati non iscritti in catasto, il canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, di libero mercato, meno il corrispettivo del dipendente. Le spese inerenti sono quelle diverse da quelle considerate nella rendita catastale e non sostenute dall’utilizzatore, comprese le utenze pagate dal datore di lavoro, come luce, gas, telefono, tassa sui rifiuti e spese condominiali. Le somme corrisposte dal dipendente possono essere versate o trattenute in busta paga.
Se il dipendente ha obbligo di dimora nel fabbricato, ad esempio come custode, il beneficio tassabile è pari al 30% della differenza; la riduzione non spetta se il dipendente ha soltanto l’obbligo di dimorare in una certa località (circolare ministeriale 326/1997) né per i fabbricati non iscritti in catasto. Qualora l’unità immobiliare sia concessa a una pluralità di dipendenti, l’importo si riparte in parti uguali o pro-quota in relazione alle parti assegnate. Per i fabbricati concessi ai dipendenti in trasferta temporanea, le cosiddette foresterie, i costi sono interamente deducibili e non si configura un fringe benefit, perché la concessione è transitoria e legata a esigenze di spostamento: si applicano le disposizioni sulle trasferte dell’articolo 51, comma 5.
Deducibilità in capo all’impresa
Le liberalità concesse ai dipendenti sono deducibili ai sensi dell’articolo 95, comma 1, TUIR. Ai fini IRAP gli omaggi a dipendenti sono assimilati ai costi del personale e, come tali, indeducibili dalla base imponibile, salvo l’eventuale deduzione per il costo residuo del personale (articolo 11, comma 4-octies, D.Lgs. 446/1997).
Canoni e manutenzione dei fabbricati
I canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso a dipendenti sono deducibili nei limiti dell’importo che costituisce reddito di natura per i dipendenti (articolo 95, comma 2). Se il dipendente ha trasferito la propria residenza per esigenze di lavoro nel comune in cui presta l’attività, è prevista la piena deducibilità delle spese di manutenzione e degli eventuali canoni, senza limitazione legata al fringe benefit, per il periodo d’imposta del trasferimento e per i due successivi; la deducibilità si applica anche ai lavoratori stranieri (risoluzione ministeriale 214 del 3 luglio 2002). Al termine del triennio, se l’immobile risulta ancora concesso allo stesso dipendente, si applica la regola ordinaria di deducibilità parziale limitata al fringe benefit tassato; un’eventuale rotazione dei dipendenti potrebbe invece far continuare la deducibilità integrale. Secondo un parere della Fondazione dei Consulenti del Lavoro n. 1 del 3 gennaio 2011, la deducibilità dei costi relativi all’immobile concesso al collaboratore o all’amministratore segue le stesse regole; l’assegnazione all’amministratore deve essere deliberata dall’assemblea quale compenso in natura.
Se il dipendente corrisponde al datore di lavoro somme a fronte dell’utilizzo del fabbricato, rimborsando in tutto o in parte il costo sostenuto, tali somme concorrono alla formazione del reddito dell’impresa e i costi corrispondenti sono deducibili in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato.
L’articolo 43, comma 2, TUIR considera strumentali, per il medesimo periodo triennale, gli immobili concessi ai dipendenti che hanno trasferito la residenza: tale qualificazione consente di dedurre sia le spese effettive sia le quote di ammortamento.
Altre fattispecie
L’iscrizione dei lavoratori a corsi di formazione e aggiornamento professionale collegati all’attività è un costo deducibile per l’impresa, che la Cassazione (sentenza n. 5193 del 19 aprile 2000) riconduce alle spese relative a studi dell’articolo 108 del TUIR, e non concorre a formare reddito per il dipendente. La partecipazione a riunioni finalizzate alla diffusione di messaggi o aggiornamenti aziendali, con organizzazione collaterale di pranzi, spettacoli o gite, non genera reddito imponibile se la riunione rientra effettivamente nella formazione e i costi collaterali sono marginali; in caso contrario, l’eccedenza e la parte attribuibile a eventuali familiari a carico sono tassabili a costi specifici, mentre la spesa resta integralmente deducibile per la parte attribuibile alla formazione. Le convenzioni stipulate con negozi o pubblici esercizi sono imponibili per il dipendente soltanto quando l’impresa abbia sostenuto un costo specifico; per l’impresa sono deducibili i costi che formano reddito per il dipendente.
Profili IVA
Per i beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa l’IVA è detraibile, al pari di un normale acquisto, e la cessione gratuita è assoggettata a imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo determinato al momento della cessione, a meno che l’imposta sull’acquisto non sia stata detratta. Per i beni estranei all’attività propria l’IVA è indetraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 1, DPR 633/1972, e la cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.
Per i fabbricati abitativi dati in uso a dipendenti e amministratori non è ammessa in detrazione l’IVA relativa ad acquisto, locazione, leasing, manutenzione, recupero e gestione, ai sensi dell’articolo 19-bis1, lettera i), DPR 633/1972, salvo per le imprese costruttrici. Secondo la Cassazione (sentenze n. 35256/2022, n. 11333/2020 e n. 4606/2016), il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dell’immobile abitativo dipende dalla concreta destinazione e non dalla classificazione catastale; il quadro resta tuttavia poco tranquillo per il contribuente poco propenso al contenzioso. Se l’impresa percepisce un affitto deve emettere fattura esente ai sensi dell’articolo 10 DPR 633/1972, di regola esclusa dal calcolo del pro-rata, con marca da bollo per importi superiori a 77,47 euro. I costi delle utenze, come luce, acqua e portierato, sono oneri accessori ai sensi dell’articolo 12 DPR 633/1972 se addebitati unitamente al canone; il rimborso spese svincolato dal canone è invece soggetto a IVA. L’IVA sulle spese di manutenzione straordinaria sostenute su immobili dati in locazione ai dipendenti non è detraibile (Cassazione 14 gennaio 2000).
Per l’IRAP, la circolare 27/E/2009 ha precisato che le spese sostenute per acquistare beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa sono deducibili nella misura in cui sono funzionali all’attività d’impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente; le spese del personale restano indeducibili anche se classificate in voci del conto economico diverse da B.9 (costi per il personale).
Buoni spesa ai dipendenti
Beta Srl acquista nel dicembre 2025 buoni spesa per 12.000 euro da distribuire a 10 dipendenti, 1.200 euro ciascuno. Nessun dipendente ha figli a carico ai fini della soglia maggiorata e nessun altro fringe benefit è stato erogato nell’anno. I buoni spesa sono multiuso, spendibili presso esercizi convenzionati diversi per beni soggetti ad aliquote IVA differenti, come nella generalità dei casi di buoni utilizzabili in supermercati o centri commerciali. Gli importi sono assunti come ipotesi del caso; la distribuzione avviene integralmente entro l’anno e non sono previsti recuperi da parte dei dipendenti.
Per ciascun dipendente il valore di 1.200 euro supera la soglia di 1.000 euro: l’intero importo diviene tassabile in capo al lavoratore e concorre al reddito di lavoro dipendente. Per l’impresa il costo è deducibile ai sensi dell’articolo 95, comma 1, come costo del personale; ai fini IRAP è assimilato a costo del personale, indeducibile salvo il costo residuo.
Acquisto e distribuzione dei buoni - dicembre 2025
Per i buoni-corrispettivo multiuso la cessione da parte dell’emittente non è un’operazione rilevante ai fini IVA: l’imposta sarà eventualmente dovuta dall’esercente convenzionato al momento dell’effettivo utilizzo, secondo l’aliquota dei beni acquistati dal dipendente, e non è quindi né addebitata né detraibile in capo a Beta Srl all’acquisto (disciplina dei buoni-corrispettivo introdotta dal D.Lgs. 141/2018 in recepimento della direttiva UE 2016/1065, che ha modificato l’articolo 6-bis e seguenti del DPR 633/1972). Il prezzo pagato all’emittente costituisce quindi per intero il costo del beneficio, già comprensivo del valore che verrà tassato in busta paga: nessuna registrazione successiva deve ripetere la voce di costo, sotto pena di sovrastimare il costo del personale.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per buoni spesa al personale (B.9) | 12.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
Ritenute sul beneficio tassato in busta paga
Il valore tassato dei 12.000 euro confluisce nel conguaglio del personale e le relative ritenute IRPEF vengono trattenute dal netto della retribuzione in denaro già contabilizzata. La registrazione non tocca i costi: sposta soltanto l’importo delle ritenute maggiori dal debito verso i dipendenti al debito tributario. Si assume, come ipotesi del caso, un prelievo complessivo di 3.480 euro secondo le aliquote IRPEF applicabili ai singoli lavoratori; se il piano retributivo adotta soluzioni diverse, la tassazione avviene comunque per l’intero valore.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti (D.14) | 3.480,00 | - |
| Debiti tributari ritenute da versare (D.12) | - | 3.480,00 |
| Totale | 3.480,00 | 3.480,00 |
Al 31 dicembre 2025 il costo complessivo per il personale riflette 12.000 euro di buoni, rilevati una sola volta; le ritenute di 3.480 euro confluiscono nei debiti tributari; nessun residuo in magazzino o tra i risconti. La determinazione del valore normale e la certificazione delle somme tassate sono operazioni fiscali senza movimento contabile dedicato.
Versamento delle ritenute - 16 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari ritenute da versare (D.12) | 3.480,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.480,00 |
| Totale | 3.480,00 | 3.480,00 |
Le ritenute trattenute con le retribuzioni di dicembre si versano con l’F24 del 16 gennaio.
Prestito infruttifero a un dipendente
Gamma Srl concede il 1° luglio 2025 un prestito di 20.000 euro a un dipendente, con rimborso in 24 rate mensili da 833,33 euro a partire da agosto 2025 e interessi all’1% annuo. Il tasso di riferimento al 31 dicembre 2025 è assunto, come ipotesi del caso, al 2,5%. Nessuna garanzia è prevista e il prestito è iscritto tra i crediti verso dipendenti.
Gli interessi effettivi di competenza 2025 ammontano a 20.000 × 1% × 6/12 = 100 euro. Gli interessi calcolati al tasso di riferimento sono 20.000 × 2,5% × 6/12 = 250 euro. La differenza di 150 euro, moltiplicata per il 50%, genera un beneficio tassabile di 75 euro, imputato al reddito di lavoro dipendente. Per l’impresa gli interessi attivi sono proventi finanziari; il beneficio del 50% non genera alcun provento contabile, ma soltanto maggiore imponibile in capo al dipendente, da riflettere nella certificazione unica.
Erogazione del prestito - 1° luglio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso dipendenti (C.II.5-quater) | 20.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Rate e interessi di competenza - chiusura 2025
Tra agosto e dicembre 2025 maturano cinque rate, per un incasso complessivo di 5 × 833,33 = 4.166,65 euro, di cui 4.066,65 euro di quota capitale e 100 euro di interessi di competenza.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 4.166,65 | - |
| Crediti verso dipendenti (C.II.5-quater) | - | 4.066,65 |
| Interessi attivi su prestiti ai dipendenti (C.16.d) | - | 100,00 |
| Totale | 4.166,65 | 4.166,65 |
Al 31 dicembre 2025 il credito residuo ammonta a 20.000 − 4.066,65 = 15.933,35 euro e i proventi per interessi a 100 euro. Il beneficio fiscale di 75 euro emerge soltanto nella certificazione unica e nel calcolo del reddito di lavoro dipendente, senza registrazione contabile dedicata; il conguaglio sul tasso effettivo di fine periodo è una determinazione fiscale, non un movimento contabile.
Appartamento concesso a un dipendente trasferito per esigenze di lavoro
Delta Srl possiede un appartamento di categoria A/2, iscritto per 120.000 euro al netto del valore dell’area, con rendita catastale di 800 euro. Dal 1° gennaio 2025 lo concede gratuitamente a un dipendente che ha trasferito la residenza nel comune di lavoro per esigenze lavorative. Nel 2025 l’impresa sostiene 4.000 euro di spese per condominio, utenze e manutenzione ordinaria. Per l’impresa, grazie al trasferimento di residenza, l’immobile è considerato strumentale per il periodo d’imposta del trasferimento e per i due successivi: spese e ammortamento sono interamente deducibili. Per il dipendente l’uso dell’alloggio resta un fringe benefit, pari alla rendita rivalutata più le spese sostenute dall’impresa, 840 + 4.000 = 4.840 euro, salvo specifiche agevolazioni.
1. Spese dell’immobile - nel corso del 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione – Spese condominiali (B.14) | 2.500,00 | - |
| Costi per servizi – Utenze e manutenzioni (B.7) | 1.500,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 |
Le spese condominiali non scontano IVA; per utenze e manutenzioni l’IVA relativa a un immobile abitativo non è detraibile e fa parte del costo, compreso nei 1.500 euro.
2. Pagamento delle spese - nel corso del 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 4.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 |
3. Ammortamento dell’immobile - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 3.600,00 | - |
| Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) | - | 3.600,00 |
| Totale | 3.600,00 | 3.600,00 |
La quota è 120.000 × 3% = 3.600 euro, interamente deducibile nel triennio 2025-2027.
4. Fringe benefit nel cedolino di dicembre - 31 dicembre 2025
Il valore di 4.840 euro si aggiunge alla retribuzione imponibile del dipendente, aumentando ritenute e contributi, senza una scrittura autonoma. Dal 2028, se l’alloggio è ancora concesso, le spese saranno deducibili solo nei limiti del fringe benefit tassato in capo al dipendente.
Regimi comparati
| Situazione | Impresa | Dipendente |
|---|---|---|
| Senza obbligo di dimora | Spese deducibili per un importo non superiore al compenso in natura in capo al dipendente | Fringe benefit tassato |
| Con obbligo di dimora | Spese deducibili per un importo non superiore al compenso in natura in capo al dipendente | Fringe benefit tassato con riduzione al 30% |
| Trasferimento di residenza per esigenze di lavoro | Spese interamente deducibili per i primi tre esercizi | Fringe benefit tassato |
| Trasferta temporanea (foresteria) | Spese interamente deducibili | Nessun fringe benefit |
La deduzione integrale per trasferimento di residenza riguarda le categorie catastali del gruppo A, escluse le A/10, e non prevede ragguagli pro-rata temporis per periodi d’imposta di durata diversa da dodici mesi né per trasferimenti perfezionati in chiusura di periodo. La norma non richiede la dimora effettiva nel fabbricato: è sufficiente il trasferimento anagrafico nel comune di lavoro.
Controlli prima della dichiarazione
- Soglia annua dei fringe benefit. Verificare per ciascun dipendente il valore complessivo dei beni e servizi e dei rimborsi di utenze, canoni e interessi sul mutuo della prima casa rispetto alla soglia di 1.000 euro, o di 2.000 euro con figli a carico per il 2025-2027, acquisendo la dichiarazione del lavoratore con i codici fiscali dei figli.
- Prestiti ai dipendenti. Verificare il calcolo del reddito in natura pari al 50% della differenza tra gli interessi al tasso di riferimento di fine anno e quelli applicati, e la sua esposizione nel cedolino.
- Immobili concessi in uso. Verificare il valore tassato in capo al dipendente (rendita rivalutata, spese e riduzione al 30% per l’obbligo di dimora) e la deducibilità dei costi, limitata al reddito in natura salvo il triennio di trasferimento della residenza.
- IVA sui beni e servizi concessi. Verificare l’indetraibilità dell’IVA sui fabbricati abitativi dati in uso a dipendenti e amministratori e sui beni estranei all’attività distribuiti gratuitamente.
- Informativa sugli amministratori. Riportare in nota integrativa compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori, come richiesto dall’articolo 2427, numero 16, del codice civile.
Errori ricorrenti
Superamento della soglia tassato solo per l'eccedenza
Quando il valore complessivo dei fringe benefit dell'anno supera il limite di esenzione, diventa imponibile l'intero importo e non soltanto la parte eccedente. Calcolare le ritenute solo sulla differenza produce un conguaglio negativo a fine anno o in sede di certificazione. Il monitoraggio va fatto per singolo lavoratore, sommando tutti i benefit erogati, compresi quelli di altri datori.
Servizi di welfare concessi al singolo dipendente
Opere e servizi con finalità di educazione, istruzione, assistenza sociale o sanitaria sono esclusi dal reddito solo se offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee. Concedere lo stesso servizio a un singolo lavoratore, per esempio come premio individuale, lo rende reddito imponibile per l'intero valore, con ritenute e contributi da versare.
Spese di welfare volontarie dedotte senza limiti
Le spese per opere e servizi sostenute volontariamente dal datore di lavoro sono deducibili entro un limite commisurato alle spese per il lavoro dipendente. Quando le stesse prestazioni derivano da un contratto, un accordo o un regolamento aziendale che le rende obbligatorie, sono invece integralmente deducibili. Non documentare la fonte dell'erogazione porta ad applicare il regime sbagliato.
