Inquadramento generale
Contributi INPS su compensi amministratori - è la quota di contributi alla gestione separata INPS che la società deve pagare di tasca propria sui compensi degli amministratori non professionisti: i due terzi del contributo complessivo. Il terzo a carico dell’amministratore non è un costo, perché si trattiene dal compenso.
Il contributo si calcola sul compenso con l’aliquota della gestione separata, 33,72% per chi non ha altra copertura previdenziale e 24% per i pensionati o gli iscritti ad altre forme, entro il massimale annuo. La società versa tutto con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Quota di due terzi della gestione separata; contributi su compensi variabili e gettoni; contributi sul TFM se dovuti al momento dell’erogazione.
Come riconoscerlo nei documenti
Il dato è nel cedolino dell’amministratore e nel modello F24 del mese successivo al pagamento, sezione INPS.
Differenze con conti simili
- Quota a carico dell’amministratore. Si trattiene dal compenso e non è un costo.
- Contributi del personale dipendente. I contributi sugli stipendi sono in B.9 (costi per il personale).
Collocazione in bilancio
B.7 (costi per servizi).
Momento del versamento
Il contributo è dovuto quando il compenso è pagato: per i compensi maturati e non ancora pagati a fine anno la quota della società si stanzia per competenza e si versa dopo il pagamento.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I contributi a carico della società sono deducibili per competenza, anche quando il compenso a cui si riferiscono segue il criterio di cassa (art. 109 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali i compensi ad amministratori, sindaci e revisori che non li percepiscono nell’esercizio della propria professione sono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR) e non sono deducibili ai fini IRAP, insieme ai relativi contributi (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. I contributi previdenziali sono fuori campo IVA.
Contributi INPS su compensi amministratori: esempio di contabilizzazione
Sul compenso di 3.000 euro la società rileva la sua quota di contributi: 674,40 euro.
La quota di due terzi dei contributi alla gestione separata sui compensi degli amministratori è un costo della società in B.7 (costi per servizi), deducibile per competenza ma non ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.7 (costi per servizi) i compensi agli amministratori, ai sindaci e ai revisori e quelli ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi a carico dell’impresa: non sono costi del personale dipendente.
Competenza
I compensi e i contributi si rilevano nell’esercizio in cui la prestazione è resa; le somme maturate e non ancora pagate a fine anno sono debiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; compensi di amministratori e sindaci (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I contributi a carico della società sono deducibili per competenza, anche quando il compenso a cui si riferiscono segue il criterio di cassa (art. 109 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali i compensi ad amministratori, sindaci e revisori che non li percepiscono nell’esercizio della propria professione sono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis, TUIR) e non sono deducibili ai fini IRAP, insieme ai relativi contributi (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997). Sono invece deducibili i compensi fatturati da professionisti che svolgono l’incarico nell’ambito della loro attività, perché sono redditi di lavoro autonomo abituale.
IVA
I contributi previdenziali sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Contributi sul compenso mensile dell’amministratore unico
Sul compenso di 3.000 euro la società rileva la sua quota di contributi: 674,40 euro.
1. Rilevazione dei contributi del mese - 31 maggio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi INPS su compensi amministratori (B.7) | 674,40 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 674,40 |
| Totale | 674,40 | 674,40 |
La quota dell’amministratore, 337,20 euro, è già trattenuta sul compenso.
2. Versamento con F24 - 16 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 1.011,60 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.011,60 |
| Totale | 1.011,60 | 1.011,60 |
La società versa il contributo complessivo: la sua quota e quella trattenuta all’amministratore.
3. Contributi sul compenso di dicembre pagato a gennaio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi INPS su compensi amministratori (B.7) | 674,40 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 674,40 |
| Totale | 674,40 | 674,40 |
Il compenso di dicembre sarà pagato il 10 gennaio: i contributi a carico della società si stanziano per competenza nel 2025 e si verseranno a febbraio.
Controlli prima della dichiarazione
- Aliquota applicata. Verificare la posizione previdenziale dell’amministratore.
- Massimale. Verificare il superamento del massimale annuo.
- Deducibilità IRAP. Escludere i contributi dalla base IRAP.
Errori ricorrenti
Contributi dedotti per cassa
Seguono la competenza, anche se il compenso è deducibile per cassa.
Quota dell’amministratore registrata come costo
Va trattenuta dal compenso.
Contributi dedotti ai fini IRAP
Sono indeducibili.
