Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Banche

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

I rapporti con le banche attraversano l’intero bilancio: conti correnti attivi e passivi, finanziamenti, anticipi su crediti, interessi, commissioni e spese. La corretta rilevazione richiede due distinzioni di fondo. La prima è tra servizi bancari, come la tenuta del conto o l’incasso di effetti, e oneri finanziari, cioè il costo del denaro preso a prestito. La seconda è tra il saldo contabile e quello risultante dall’estratto conto, da riconciliare a ogni chiusura. Da queste distinzioni dipendono la voce di conto economico, il limite di deducibilità degli interessi e l’IRAP.

Profilo civilistico

Le spese per servizi bancari si collocano tra i costi per servizi (B.7); gli interessi passivi e gli oneri accessori ai finanziamenti, comprese le commissioni per affidamenti e messa a disposizione dei fondi, in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); gli interessi attivi in C.16.d (proventi diversi dai precedenti). Le società che applicano il costo ammortizzato includono i costi di transazione iniziali dei mutui nel valore del debito; le altre li iscrivono tra i risconti attivi e li ripartiscono sulla durata del prestito. I conti con saldo attivo vanno in C.IV.1 (depositi bancari e postali), i debiti verso banche in D.4, con separata indicazione della parte esigibile oltre l’esercizio.

Profilo fiscale

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, secondo l’articolo 96 del TUIR, fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, con riporto in avanti di quanto non dedotto. La classificazione in B.7 (costi per servizi) o in C.17 (interessi e altri oneri finanziari) cambia quindi il risultato: un servizio bancario non subisce il limite, un onere finanziario sì. Ai fini IRAP gli oneri finanziari non sono deducibili, mentre i costi per servizi lo sono. Le ritenute sugli interessi attivi si scomputano dall’imposta.

Riconciliazione

A fine esercizio il saldo contabile di ogni conto va riconciliato con l’estratto conto, spiegando le partite in transito: assegni emessi e non ancora addebitati, versamenti non ancora accreditati, addebiti non ancora registrati. Le differenze non spiegate sono un segnale di errore o di irregolarità.

Punti di attenzione

Gli interessi maturati e non ancora addebitati vanno rilevati per competenza. Le moratorie su mutui e finanziamenti richiedono di ricalcolare il piano e l’informativa sulla scadenza dei debiti. I conti con saldo negativo non si compensano con quelli attivi della stessa banca.

Banche: esempio di contabilizzazione

Una società paga in un trimestre 300 euro di spese di tenuta conto e 2.000 euro di interessi e commissioni di affidamento. I 300 euro vanno in B.7 (costi per servizi) e sono deducibili anche ai fini IRAP; i 2.000 euro vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), non sono deducibili ai fini IRAP e ai fini IRES rientrano nel calcolo del limite dell’articolo 96.

Informativa

La nota integrativa suddivide gli interessi e gli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri, indica i debiti verso banche con durata residua oltre cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali, con la natura delle garanzie. Se rilevante, distingue i debiti verso banche tra conto corrente, finanziamenti a breve e a medio-lungo termine. Garanzie e fideiussioni rilasciate dalla banca su richiesta della società rientrano negli impegni.

Regola Fondamentale & Ratio

La natura del costo bancario decide tutto: i servizi vanno in B.7, gli oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e nel limite dell'articolo 96. Estratti conto riconciliati e competenza degli interessi sono la base di ogni chiusura.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 12OIC 19OIC 15OIC 18D.P.R. 633/1972Cassazione n. 10062/2000

🏛️Principi contabili (OIC)

La qualificazione dei costi bancari segue l’OIC 12 per la classificazione nello schema di conto economico, l’OIC 19 per i debiti e i costi di transazione, l’OIC 15 per i crediti e gli sconti finanziari e l’OIC 18 per ratei e risconti.

Distinzione fra interessi passivi e servizi bancari

La riclassificazione di una posta tra i costi per servizi (voce B.7 del conto economico) o tra gli interessi passivi e altri oneri finanziari (voce C.17, interessi e altri oneri finanziari) produce conseguenze diverse in termini di deducibilità Ires e Irap. Secondo l’OIC 12 devono essere registrati come servizi bancari (B.7): il noleggio di cassette di sicurezza, i servizi di pagamento delle utenze, i costi per la custodia di titoli, le commissioni per fidejussioni (a meno che non siano finalizzate a ottenere un finanziamento) e le spese e commissioni di factoring diverse da quelle aventi natura di oneri finanziari.

Sono invece qualificati come interessi passivi e altri oneri finanziari (C.17): gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori e gli interessi di mora; gli sconti finanziari passivi che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito; le minusvalenze da alienazione, compresa la permuta, di titoli e partecipazioni iscritti nell’attivo immobilizzato e circolante; gli oneri, per la quota di competenza dell’esercizio, relativi a operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine; gli interessi passivi su debiti maturati nell’esercizio secondo il criterio del tasso effettivo di interesse; l’eventuale differenza, positiva o negativa, tra il valore rideterminato del debito o credito alla data di revisione della stima dei flussi futuri e il precedente valore contabile alla stessa data; la differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, rilevata tra gli oneri finanziari al momento della rilevazione iniziale salvo che la sostanza dell’operazione induca ad attribuirle una natura diversa; nel caso di debiti commerciali oltre i dodici mesi senza corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di mercato, la differenza tra valore di rilevazione iniziale (OIC 19, n. 52) e valore a termine del debito; le perdite derivanti dalla negoziazione anticipata di titoli, immobilizzati e non, per la differenza negativa fra valore contabile e prezzo di cessione; le perdite realizzate su crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per la parte che eccede l’importo già svalutato (OIC 15, n. 26).

Costi di transazione e forma di bilancio

Per le società che non applicano il costo ammortizzato (bilancio abbreviato, micro-bilancio e, in forma ordinaria, quando gli effetti sono irrilevanti) rientrano in C.17 (interessi e altri oneri finanziari): interessi e sconti passivi ottenuti da banche e altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie a finanziamenti; il valore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati in caso di rimborso anticipato di un prestito obbligazionario, per la parte delle obbligazioni annullate; le quote di competenza dell’esercizio dei disagi su emissione di prestiti ottenuti e di obbligazioni; le quote di competenza dell’esercizio degli aggi (a rettifica) e dei disagi (ad integrazione) di emissione di prestiti e di obbligazioni; in caso di estinzione anticipata di un debito, l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi; i costi di transazione iniziali di competenza dell’esercizio; le perdite derivanti dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile dei titoli iscritti in bilancio, inclusivo delle quote maturate dei ratei e risconti iscritti e degli scarti e premi di negoziazione e di sottoscrizione, e il prezzo di cessione; gli interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori e gli interessi di mora; gli sconti finanziari passivi che non hanno partecipato al computo del presumibile valore di realizzo perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito; le minusvalenze da alienazione, compresa la permuta, di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritti nell’attivo circolante.

Per le imprese che applicano il costo ammortizzato (bilancio ordinario), i costi di transazione dei mutui sono imputati al conto economico nel corso della durata del prestito come maggiori oneri finanziari: il metodo li «trasforma» in oneri finanziari, soggetti ai limiti di deducibilità dell’articolo 96 (ROL). Per le imprese che non applicano il costo ammortizzato, l’OIC 19 (nn. 57 e 70) prevede che i costi di transazione siano imputati per competenza temporale lungo la durata del finanziamento mediante la tecnica dei risconti, a integrazione degli interessi passivi. Solo gli oneri di transazione di scarsa rilevanza possono essere imputati interamente al conto economico senza risconto.

Collocazione nel bilancio CEE

Gli interessi attivi bancari confluiscono in C.16.d - Proventi diversi dai precedenti; gli interessi passivi e gli oneri finanziari in C.17 - Interessi e altri oneri finanziari; i servizi bancari in B.7 - Per servizi. I debiti verso banche trovano collocazione in D.4 - Debiti verso banche Dello stato patrimoniale passivo. Gli interessi maturati ma non ancora accreditati o addebitati danno luogo a ratei attivi (attivo, voce C.III, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni) o ratei passivi (passivo, voce E). Interessi attivi e passivi non si compensano, né tra loro né tra conti di banche diverse.

Moratoria su mutui e finanziamenti

Per moratoria si intende la facoltà, concessa alle imprese, di proroga dei prestiti non rateali o di sospensione del pagamento delle rate di finanziamenti e canoni di leasing. La contabilizzazione differisce secondo la forma di bilancio. Nel bilancio ordinario le passività finanziarie sono di regola valutate al costo ammortizzato: se la moratoria modifica la stima dei flussi finanziari, il valore della passività deve essere rideterminato attualizzando i flussi futuri sulla base del tasso di interesse effettivo determinato alla rilevazione iniziale; la differenza fra il valore rideterminato e quello precedente confluisce nel conto economico fra gli oneri o i proventi finanziari, a seconda del segno (OIC 19, n. 61). Nel bilancio abbreviato o di micro-imprese le passività sono contabilizzate al valore nominale, con ripartizione dei costi di transazione lungo la durata del prestito: in conseguenza della moratoria il debito rimane invariato mentre viene rideterminato il risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali dell’operazione (OIC 19, nn. 54-57). Se la moratoria prevede la sospensione anche degli interessi, occorre rilevare a bilancio gli interessi passivi per competenza, con contropartita alla voce debiti.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. I debiti verso banche con durata residua oltre cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali, con natura della garanzia. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Altre informazioni sui debiti. Se rilevanti: suddivisione dei debiti verso banche tra conto corrente, breve e medio-lungo termine; composizione degli altri debiti (D.14); debiti con condizioni di pagamento modificate; scadenza, rimborso e tasso dei debiti assistiti da garanzie reali. Principio contabile: OIC 19, par. 81.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica); impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Limite di deducibilità e costi di transazione dei mutui

Gli interessi passivi bancari e gli oneri finanziari accessori rientrano nel perimetro del limite di deducibilità dell’articolo 96 TUIR, calcolato con gli interessi attivi rilevanti e il 30% del risultato operativo lordo fiscale. Per i costi di transazione dei mutui la forma di bilancio incide: nel costo ammortizzato essi diventano maggiori oneri finanziari e sono soggetti al limite del ROL; nella forma abbreviata, pur assumendo natura finanziaria e confluenzando in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), non sono soggetti all’applicazione dell’articolo 96 (Aidc n. 207), con conseguente indeducibilità Irap della quota non inerente.

Competenza fiscale e scomputo delle ritenute

L’articolo 109 TUIR imputa gli interessi secondo il criterio di competenza, mentre la loro deducibilità incontra il limite dell’articolo 96; gli interessi di mora seguono invece la cassa fiscale dell’articolo 109, comma 7. L’articolo 79 TUIR stabilisce che le ritenute si scomputano nel periodo d’imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo, ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta; l’importo da scomputare è calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Orientamenti di prassi e giurisprudenza

La sanzione amministrativa per il mancato pagamento, anche parziale, dell’assegno bancario è indeducibile in quanto non inerente all’attività d’impresa (Cassazione n. 10062/2000). I costi derivanti dal rilascio di una lettera di patronage da parte della capogruppo possono invece essere dedotti dal reddito della controllata anche quando la garanzia infragruppo non è gratuita (Cassazione n. 18815/2017). Quanto ai costi di stipulazione del mutuo, la Cassazione n. 23338/2017 ha confermato la deduzione nel periodo d’imposta in cui il costo è stato sostenuto, che nel caso deciso coincideva con quello di erogazione del finanziamento: la competenza va individuata nell’esercizio in cui la società ha tratto i vantaggi del prestito.

Obblighi antiriciclaggio

Sul piano della vigilanza, intermediari finanziari e professionisti hanno l’obbligo di segnalare alla Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso la Banca d’Italia, le operazioni sospette di antiriciclaggio. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità e dalla natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita. È considerato elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti al trasferimento.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Scritture contabili dei rapporti bancari

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Le scritture tipiche dei rapporti bancari seguono schemi ricorrenti. Per gli interessi attivi: Banca c/c a Interessi attivi (C.16.d, proventi diversi dai precedenti); se maturati ma non accreditati, Ratei attivi a Interessi attivi (C.16.d, proventi diversi dai precedenti), con rettifica all’accredito. Per gli interessi passivi, le spese e gli oneri bancari: Interessi passivi (C.17, interessi e altri oneri finanziari), Oneri bancari (C.17, interessi e altri oneri finanziari), Servizi bancari (B.7) a Banca c/c. Per la ritenuta sugli interessi attivi: Erario c/ ritenute a Ratei attivi (o a Banca c/c all’accredito), con scomputo ex articolo 79 TUIR proporzionale alla competenza.

Caso: mutuo con costi di transazione in bilancio abbreviato

Beta Srl redige il bilancio abbreviato secondo i principi OIC e valuta i debiti al nominale. L’esempio didattico riguarda un mutuo di 100.000 euro dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, con rimborso del capitale alla scadenza, interessi annui del 5% pagati ogni 31 dicembre e una commissione di concessione di 2.000 euro pagata all’erogazione, esente IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1, DPR 633/1972. Non si ipotizzano altri servizi o imposte.

1. Accredito del mutuo - 1° gennaio 2025. L’accredito fa nascere un debito di pari importo; non è un ricavo.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 100.000,00 -
Debiti verso banche (D.4) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

2. Commissione di concessione a risconto attivo - 1° gennaio 2025. I 2.000 euro riguardano entrambi gli anni del finanziamento e si iscrivono tra i risconti attivi (OIC 19, nn. 57 e 70).

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Risconti attivi su commissione (D) 2.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.000,00
Totale 2.000,00 2.000,00

3. Interessi 2025 - 31 dicembre 2025. Maturano 100.000 × 5% = 5.000 euro, pagati alla chiusura.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi bancari (C.17) 5.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 5.000,00
Totale 5.000,00 5.000,00

4. Quota commissione di competenza 2025. La quota annua è 2.000 ÷ 2 = 1.000 euro, a integrazione degli interessi passivi, senza nuovo movimento bancario.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri finanziari accessori (C.17) 1.000,00 -
Risconti attivi su commissione (D) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

5. Interessi 2026 e quota residua - 31 dicembre 2026. Maturano altri 5.000 euro di interessi e i 1.000 euro residui di commissione.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi bancari (C.17) 5.000,00 -
Oneri finanziari accessori (C.17) 1.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 5.000,00
Risconti attivi su commissione (D) - 1.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

6. Rimborso del capitale - 31 dicembre 2026. Il rimborso chiude il debito senza generare un costo.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso banche (D.4) 100.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

Al termine del biennio debito e risconto sono azzerati. Il costo complessivo è 12.000 euro: 10.000 di interessi e 2.000 di commissione. Ai fini dell’articolo 96 concorrono gli interessi di 5.000 euro per anno; le quote di commissione, riscontate in forma abbreviata, restano fuori dal calcolo del ROL secondo l’orientamento richiamato, con riflessi sulla deducibilità Irap. Con il costo ammortizzato la commissione entrerebbe nel tasso effettivo del debito e sarebbe soggetta al limite.

Interessi attivi maturati e ritenuta

Al 31 dicembre 2025 il conto corrente di Beta ha maturato 400 euro di interessi attivi non ancora accreditati, con ritenuta del 26% dovuta all’accredito. Alla chiusura:

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei attivi (D) 400,00 -
Interessi attivi (C.16.d) - 400,00
Totale 400,00 400,00

All’accredito nel 2026 la banca addebita la ritenuta di 104 euro: Erario c/ ritenute a Banca c/c Per 104 euro, con scomputo della ritenuta nel periodo di competenza dei proventi ai sensi dell’articolo 79 TUIR.

Accredito degli interessi con ritenuta - 1° marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 296,00 -
Crediti tributari – Ritenute subite (C.II.5-bis) 104,00 -
Ratei attivi (D) - 400,00
Totale 400,00 400,00

All’accredito il rateo si chiude: la banca accredita il netto e la ritenuta del 26% diventa un credito da scomputare dall’IRES dell’esercizio di competenza degli interessi.

Interessi passivi addebitati il 1° marzo successivo

La banca addebita il 1° marzo 2026 interessi passivi di 600 euro maturati nel 2025. Alla chiusura del 2025 si rileva il costo per competenza:

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi bancari (C.17) 600,00 -
Ratei passivi (E) - 600,00
Totale 600,00 600,00

All’addebito del 1° marzo 2026 il rateo si estingue contro banca, senza un secondo costo. Se gli interessi hanno natura di mora, la deduzione segue la cassa dell’articolo 109, comma 7, TUIR; se remunerano un finanziamento, rientrano nel perimetro dell’articolo 96.

Addebito degli interessi - 1° marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ratei passivi (E) 600,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 600,00
Totale 600,00 600,00

L’addebito chiude il rateo senza un nuovo costo nel 2026.

Moratoria con sospensione di rate e interessi

In forma abbreviata, la moratoria che proroga la scadenza del mutuo lascia invariato il debito di 100.000 euro e richiede la rideterminazione del risconto attivo residuo in base alla nuova durata, ripartendo i costi di transazione ancora non imputati. Gli interessi sospesi si rilevano per competenza con contropartita ai debiti: Interessi passivi bancari (C.17, interessi e altri oneri finanziari) a Debiti verso banche. In forma ordinaria, la passività si ridetermina attualizzando i nuovi flussi al tasso effettivo iniziale e la differenza, positiva o negativa, confluisce in C.17 (interessi e altri oneri finanziari) fra oneri o proventi finanziari (OIC 19, n. 61).

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Riconciliazione. Il saldo contabile di ogni singola banca deve coincidere con l’estratto conto; le differenze devono risultare da un prospetto di riconciliazione.
  • Compensazioni. Nessuna compensazione contabile tra conti di banche diverse né tra interessi attivi e passivi.
  • Competenza e valuta. Le operazioni con valuta anteriore al 31 dicembre vanno registrate nell’esercizio di valuta, anche se elaborate dalla banca a gennaio (art. 2216 c.c.); gli interessi addebitati il 1° marzo successivo vanno rilevati per competenza con rateo.
  • Classificazione B.7 (costi per servizi)/C.17 (interessi e altri oneri finanziari). La riclassificazione tra servizi e oneri finanziari incide su Ires e Irap: verificare gli elenchi dell’OIC 12 e la finalità delle commissioni, in particolare per le fidejussioni.
  • Costi di transazione. Verificare la quota di competenza, la tecnica (costo ammortizzato o risconti) e il trattamento ai fini dell’articolo 96 e dell’Irap secondo la forma di bilancio.
  • Ritenute. Lo scomputo ex articolo 79 TUIR va effettuato nel periodo di competenza dei proventi, in misura proporzionale.
  • Costi indeducibili. La sanzione per assegno bancario non pagato è indeducibile per difetto di inerenza; va tenuta separata dagli oneri finanziari deducibili.
  • Documentazione. In caso di contestazione l’onere della prova analitica e dettagliata della movimentazione grava sul contribuente.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Interessi attivi registrati al netto della ritenuta

Rilevare gli interessi attivi per l'importo accreditato in conto, anziché per il lordo, fa perdere evidenza della ritenuta subita, che va iscritta tra i crediti verso l'Erario e scomputata nella dichiarazione. Il provento risulta sottostimato e il credito d'imposta non emerge nei conti, rendendo difficile la riconciliazione con le certificazioni della banca.

Errore ricorrente

Interessi passivi dedotti senza il calcolo del ROL

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati eccedenti gli interessi attivi sono deducibili entro il 30 per cento del risultato operativo lordo fiscale, non di quello civilistico. Dedurli integralmente, o calcolare il limite sul dato di bilancio senza le rettifiche fiscali, altera l'imponibile IRES; l'eccedenza non dedotta va invece riportata agli esercizi successivi e monitorata in un prospetto dedicato.

Errore ricorrente

Moratoria trattata come semplice slittamento delle rate

Nel bilancio in forma ordinaria i finanziamenti sono valutati al costo ammortizzato. Se la moratoria modifica i flussi finanziari attesi, la passività va rideterminata attualizzando i nuovi flussi al tasso effettivo originario, con imputazione della differenza tra gli oneri o i proventi finanziari. Limitarsi a spostare in avanti le scadenze del piano omette questo effetto e rende non corretta la valutazione del debito.