Inquadramento generale
Attrezzatura minuta e beni ammortizzabili di costo unitario inferiore a € 516,46 - attrezzatura minuta e beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro sono immobilizzazioni materiali di valore contenuto: utensili, piccoli attrezzi, arredi minori, apparecchi di uso quotidiano. Per questi beni la legge e i principi contabili offrono semplificazioni, sia in bilancio sia in dichiarazione, pensate per evitare di gestire un piano di ammortamento per oggetti di scarso valore. Le semplificazioni sono facoltà, non obblighi, e vanno applicate con criteri coerenti nel tempo.
Profilo civilistico
La regola generale resta quella dell’OIC 16: iscrizione al costo, comprensivo degli oneri accessori, e ammortamento sistematico sulla vita utile, nella voce B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) per le attrezzature. Due semplificazioni sono però ammesse. Le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza sull’attivo possono essere iscritte a un valore costante, senza ammortamento, imputando a costo i nuovi acquisti (paragrafo 34). In base al principio di rilevanza dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile, i beni di modico valore possono essere imputati direttamente a conto economico, se gli effetti sono irrilevanti.
Profilo fiscale
L’articolo 102, comma 5, del TUIR consente di dedurre per intero nell’esercizio di acquisto le spese per beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro. È una facoltà: in alternativa il bene può essere ammortizzato con i coefficienti ministeriali. La soglia si riferisce al singolo bene autonomamente funzionale, non all’insieme degli acquisti o a un bene che funziona solo come parte di un sistema più ampio.
Coordinamento tra bilancio e dichiarazione
Se il bene è imputato a costo in bilancio e dedotto per intero, non ci sono variazioni. Se invece è capitalizzato e ammortizzato in bilancio, la deduzione integrale in dichiarazione richiede una variazione in diminuzione nel primo anno e variazioni in aumento negli anni successivi, con la relativa fiscalità differita.
Punti di attenzione
Il limite di 516,46 euro si calcola al netto dell’IVA detraibile e comprensivo degli oneri accessori. Non va aggirato frazionando un bene unitario in più fatture. La politica contabile scelta, valore costante, imputazione a costo o ammortamento, va descritta in nota integrativa, insieme ai criteri con cui si applica la rilevanza.
Attrezzatura minuta e beni ammortizzabili di costo unitario inferiore a € 516,46: esempio di contabilizzazione
Un’impresa acquista trenta utensili da 120 euro ciascuno, per 3.600 euro. Ogni utensile è sotto la soglia e autonomamente funzionale: se la società li imputa a costo, li deduce per intero nell’anno. Se preferisce capitalizzarli, può comunque dedurli per intero con una variazione in diminuzione.
Informativa
Nella nota integrativa la società illustra i criteri adottati: se usa il valore costante per le attrezzature, le condizioni che lo giustificano; se imputa a costo i beni di modico valore in applicazione della rilevanza, il criterio seguito e la soglia interna adottata. I movimenti delle immobilizzazioni riguardano solo i beni capitalizzati. La scheda Approfondimenti del tab Principi contabili riprende in dettaglio le singole regole e le conseguenze della classificazione.
Sotto la soglia di 516,46 euro il bene può essere dedotto integralmente nell'esercizio di acquisto; contabilmente è possibile il valore costante e l'imputazione diretta ai costi, oppure la capitalizzazione ordinaria con ammortamento.
Approfondimenti
Le attrezzature minute e i beni ammortizzabili di costo unitario inferiore a 516,46 euro costituiscono una fascia particolare delle immobilizzazioni materiali: cespiti strumentali all’attività, ma di valore così contenuto che la loro gestione contabile e fiscale ammette semplificazioni. Un utensile, un attrezzo di laboratorio, un piccolo strumento di misura o un pezzo di ricambio di basso costo unitario sono beni durevoli per natura, tuttavia il loro rilevo patrimoniale analitico può risultare antieconomico rispetto al valore in gioco. La disciplina combina quindi il criterio civilistico della destinazione durevole con facoltà di semplificazione, e sul piano fiscale consente la deduzione integrale nell’esercizio di acquisto.
Finalità e ambito della disciplina
La categoria comprende due gruppi di cespiti che la prassi tratta insieme: da un lato l’attrezzatura minuta, cioè utensili e attrezzature di modesto valore unitario legate al processo produttivo o commerciale; dall’altro i beni materiali strumentali il cui costo unitario non supera la soglia di 516,46 euro fissata dall’articolo 102, comma 5, del TUIR. La soglia è espressa in euro ed è rimasta invariata nel testo vigente della norma.
Il punto di partenza è la definizione di immobilizzazione materiale dell’OIC 16: beni tangibili di uso durevole, parte dell’organizzazione permanente, la cui utilità si estende oltre l’esercizio. Gli utensili e l’attrezzatura varia rientrano nella voce B.II.3 dello stato patrimoniale, «attrezzature industriali e commerciali», che il principio contabile qualifica come strumenti completanti la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi per un più rapido ciclo d’usura.
La peculiarità della fascia di modesto valore sta nelle facoltà di semplificazione: civilisticamente, l’OIC 16 consente di iscrivere le attrezzature costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza a un valore costante, imputando direttamente ai costi gli acquisti successivi; fiscalmente, l’articolo 102, comma 5, TUIR ammette la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono sostenute, senza attendere l’ammortamento.
Contabilità e deduzione fiscale
Occorre distinguere tre momenti che non coincidono necessariamente: la natura durevole del bene, il trattamento contabile e la deduzione fiscale. Un utensile resta strumentale anche quando viene imputato direttamente ai costi: la semplificazione contabile non trasforma il bene in un costo di magazzino né in un consumo immediato, e la scelta va documentata perché incide sul registro dei beni ammortizzabili e sui coefficienti fiscali.
Sul piano fiscale la deduzione immediata del comma 5 è una facoltà, non un obbligo: l’impresa può invece capitalizzare il bene e ammortizzarlo secondo i coefficienti ministeriali, ridotti alla metà per il primo esercizio ai sensi del comma 2. La scelta va assunta in modo coerente e mantenuta nella contabilità: se il bene è dedotto integralmente, non può essere iscritto tra le immobilizzazioni e ammortizzato nello stesso periodo; se è capitalizzato, la deduzione avviene tramite le quote di ammortamento.
La facoltà di imputazione diretta ai costi e la deduzione fiscale immediata operano su piani distinti ma convergenti: nella prassi, per i cespiti sotto soglia le due scelte coincidono, con l’acquisto rilevato direttamente tra i costi e dedotto per intero. Restano comunque possibili combinazioni diverse, ad esempio l’imputazione diretta ai costi in contabilità con capitalizzazione fiscale, da gestire con adeguate variazioni nella dichiarazione.
Come procedere
Per ciascun acquisto occorre verificare: la strumentalità del bene, il costo unitario rispetto alla soglia di 516,46 euro, la coerenza della scelta contabile con quella fiscale e la tracciabilità dell’operazione. Per le attrezzature minute rinnovate costantemente, l’OIC 16 richiede che la valutazione a valore costante approssimi il costo effettivo e che non vi siano variazioni sensibili nell’entità, nel valore e nella composizione del complesso: se tali condizioni vengono meno, torna il regime ordinario di capitalizzazione e ammortamento.
La scelta va illustrata nella nota integrativa quando si applica la facoltà di cui all’articolo 2423, comma 4, del codice civile, che esonera dal rispetto di obblighi di rilevazione privi di effetti rilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta. Il registro dei beni ammortizzabili deve riflettere le scelte operate, perché da esso derivano anche i limiti di deduzione delle spese di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 102, comma 6, TUIR.
Conseguenze della classificazione
La qualificazione incide concretamente sul risultato e sull’imponibile: la deduzione immediata anticipa il costo fiscale rispetto all’ammortamento, generando una differenza temporanea se il bene è capitalizzato contabilmente. Un errore frequente consiste nel dedurre integralmente cespiti che superano la soglia, oppure nel capitalizzare e ammortizzare beni già imputati ai costi, con duplicazione del costo. La soglia si riferisce al costo unitario del singolo bene: non si sommano acquisti distinti per superarla, né si fraziona un unico bene per restare sotto soglia.
Principi contabili (OIC)
La rilevazione segue l’OIC 16 per le immobilizzazioni materiali e l’OIC 12 per la collocazione negli schemi di bilancio. La qualificazione contabile costituisce il punto di partenza: la semplificazione non modifica la natura durevole del bene, ma ne semplifica la rappresentazione.
Rilevazione iniziale e criterio del valore costante
Le immobilizzazioni materiali si rilevano al costo d’acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori, ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 1, del codice civile. Per la fascia di modesto valore l’OIC 16, paragrafo 34, prevede una facoltà specifica: le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all’attivo di bilancio, possono essere iscritte a un valore costante. Dopo la rilevazione iniziale non si procede all’ammortamento sistematico e gli acquisti degli esercizi successivi vengono direttamente imputati ai costi del conto economico. La valutazione approssima il costo effettivo sempreché non vi siano variazioni sensibili nell’entità, nel valore e nella composizione del complesso.
La stessa logica ricorre nel trattamento dei pezzi di ricambio di basso costo unitario, basso valore totale e uso ricorrente (paragrafo 54): assumono le caratteristiche di beni di consumo e sono solitamente rilevati come costi al momento dell’acquisto, perché generano un carico pressoché costante al conto economico e il controllo analitico risulterebbe antieconomico. Analogamente, i materiali per manutenzione di basso costo unitario e uso ricorrente sono rilevati come costi al momento dell’acquisto (paragrafo 52).
Il fondamento della facoltà è l’articolo 2423, comma 4, del codice civile: non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermo l’obbligo di regolare tenuta delle scritture. L’OIC 16 richiede di illustrare in nota integrativa i criteri con cui la facoltà è stata attuata, citando espressamente l’iscrizione a valore costante delle attrezzature di scarsa rilevanza tra gli esempi applicativi.
Valutazione e assestamenti
Quando la facoltà non è esercitata, il regime è quello ordinario: costo iniziale comprensivo dei costi accessori, ammortamento sistematico secondo la vita utile con metodo a quote costanti preferibile, e verifica annuale di perdite durevoli di valore ai sensi dell’OIC 9. Per i cespiti sotto soglia la svalutazione è raramente pertinente, ma il principio generale resta applicabile se il bene è iscritto.
La manutenzione ordinaria resta un costo di periodo anche per i cespiti capitalizzati; solo gli interventi che producono un incremento significativo e misurabile di capacità, produttività o sicurezza, ovvero prolungano la vita utile, sono capitalizzabili. Per l’attrezzatura minuta questa distinzione si risolve quasi sempre nell’imputazione integrale ai costi.
Collocazione nel bilancio CEE
Nello schema ordinario, i cespiti capitalizzati confluiscono nello stato patrimoniale, B.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali, esposti al netto degli ammortamenti. Nel bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese le immobilizzazioni materiali compaiono come unica voce B.II (immobilizzazioni materiali). Gli acquisti imputati direttamente ai costi si rilevano nel conto economico, B.6 - Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Quando hanno natura di materiali di consumo, oppure in B.7 - Per servizi O B.14 - Oneri diversi di gestione Secondo la natura dell’acquisto; gli ammortamenti dei cespiti capitalizzati in B.10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali, raggruppabile con le altre voci B.10 (ammortamenti e svalutazioni) nel bilancio abbreviato. Le plusvalenze e minusvalenze da eventuale alienazione di cespiti iscritti confluiscono rispettivamente in A.5 - Altri ricavi e proventi E B.14 - Oneri diversi di gestione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se le attrezzature sono iscritte a valore costante o i beni di modico valore sono imputati direttamente a costo, i criteri con cui è stata attuata questa semplificazione. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
- Attrezzature a valore costante. Le condizioni che giustificano l’iscrizione a valore costante: rinnovo costante, scarsa rilevanza sull’attivo, assenza di variazioni sensibili. Principio contabile: OIC 16, par. 34 e 93.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Il regime fiscale è disciplinato dall’articolo 102 del TUIR. Il comma 5 consente, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. La norma è vigente nel testo attuale e la soglia non è stata aggiornata.
Deduzione immediata e opzione di ammortamento
La deduzione immediata è una facoltà: in alternativa, il bene può essere ammortizzato secondo i coefficienti ministeriali stabiliti per categorie omogenee ai sensi del comma 2, ridotti alla metà per il primo esercizio. La scelta incide sulla distribuzione temporanea del costo: la deduzione integrale anticipa l’intero onere all’esercizio di acquisto, l’ammortamento lo riparte lungo la vita utile fiscale. La scelta va assunta in modo coerente con la contabilità e documentata, perché il registro dei beni ammortizzabili costituisce il riferimento per i limiti di deduzione delle spese di manutenzione straordinaria del comma 6.
La soglia si riferisce al costo unitario del singolo bene, comprensivo dei costi accessori di acquisto. Acquisti distinti di beni diversi non si sommano per superarla; un unico bene il cui costo complessivo eccede la soglia segue il regime ordinario di ammortamento, anche se le sue componenti potessero essere valutate separatamente solo in presenza di autonoma funzionalità.
Coordinamento con la contabilità
Quando il bene è imputato direttamente ai costi in contabilità e dedotto integralmente fiscalmente, non emergono variazioni. Se invece il bene è capitalizzato contabilmente ma dedotto integralmente fiscalmente, oppure ammortizzato fiscalmente pur essendo stato imputato ai costi in contabilità, occorrono variazioni in aumento o in diminuzione nella dichiarazione e, se rilevanti, la valutazione di imposte differite o anticipate ai sensi dell’OIC 25. La coerenza tra scelta contabile e trattamento fiscale semplifica la dichiarazione e riduce il rischio di errori.
Restano applicabili le regole generali di inerenza dell’articolo 109 TUIR: la deduzione presuppone che il bene sia strumentale all’attività produttiva del reddito. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), TUIR (autovetture non adibite esclusivamente all’uso aziendale), la facoltà del comma 5 si applica anche a tali beni: l’articolo 36, comma 6, del D.L. 223/2006 ha esteso espressamente la deduzione immediata ai beni di questa categoria, acquistati anche in periodi di imposta precedenti.
Acquisto sotto soglia con imputazione diretta ai costi
Beta Srl, impresa artigiana che redige il bilancio in forma abbreviata, acquista il 15 marzo 2025 un lotto di utensili per un costo unitario di 180 euro, per 20 pezzi, per un totale di 3.600 euro più IVA detraibile. Ogni singolo utensile ha costo unitario di 180 euro, inferiore alla soglia di 516,46 euro. La fattura e il documento di trasporto documentano l’acquisto; il pagamento avviene a 30 giorni. L’ipotesi didattica esclude altri acquisti e oneri accessori.
La società sceglie di non iscrivere i cespiti, rilevando l’acquisto direttamente tra i costi, in coerenza con la facoltà dell’OIC 16 per attrezzature costantemente rinnovate e di scarsa rilevanza, e di dedurre integralmente l’onere ai sensi dell’articolo 102, comma 5, TUIR. Le due scelte coincidono: non emergono variazioni fiscali.
1. Ricezione della fattura - 15 marzo 2025
L’acquisto rileva il costo al netto dell’IVA detraibile, iscritta come credito.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Utensili e attrezzatura minuta (B.6) | 3.600,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 792,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 4.392,00 |
| Totale | 4.392,00 | 4.392,00 |
2. Pagamento al fornitore - 14 aprile 2025
Il pagamento estingue il debito senza generare un secondo costo.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 4.392,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.392,00 |
| Totale | 4.392,00 | 4.392,00 |
Al 31 dicembre 2025 il costo di 3.600 euro è integralmente a conto economico e dedotto fiscalmente per intero. Nessun cespite figura nello stato patrimoniale e nessuna quota di ammortamento è rilevata: il registro dei beni ammortizzabili non accoglie questi acquisti, coerentemente con la scelta operata.
Acquisto sotto soglia con opzione di capitalizzazione e ammortamento
Lo stesso acquisto può essere trattato con il regime ordinario. Gamma Srl, con identico acquisto di utensili per 3.600 euro più IVA, sceglie di capitalizzare i cespiti e ammortizzarli fiscalmente con il coefficiente ministeriale per la categoria di appartenenza, qui assunto didatticamente al 25%, ridotto alla metà per il primo esercizio. La scelta contabile segue la capitalizzazione ordinaria ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 1, del codice civile.
3. Iscrizione del cespite - 15 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3) | 3.600,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 792,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 4.392,00 |
| Totale | 4.392,00 | 4.392,00 |
4. Ammortamento di competenza 2025 - 31 dicembre 2025
La quota è 3.600 × 25% × 50% = 450 euro, calcolata con il coefficiente ridotto alla metà per il primo esercizio ai sensi dell’articolo 102, comma 2, TUIR. Contabilmente la società adotta la stessa quota, in coerenza con la vita utile stimata.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento attrezzature (B.10.b) | 450,00 | - |
| Fondo ammortamento attrezzature (rettifica B.II.3) | - | 450,00 |
| Totale | 450,00 | 450,00 |
Al 31 dicembre 2025 il cespite figura nello stato patrimoniale al netto di 450 euro, per un valore contabile di 3.150 euro. Il costo dedotto fiscalmente nel 2025 è 450 euro, non 3.600: la differenza di 3.150 euro costituisce un costo che sarà dedotto tramite le quote di ammortamento degli esercizi successivi. Il pagamento al fornitore segue le stesse registrazioni del caso precedente e non genera ulteriori costi.
Attrezzatura a valore costante
Delta Srl ha iscritto in passato il proprio complesso di attrezzatura minuta a un valore costante di 10.000 euro, che resta invariato perché gli acquisti, costantemente rinnovati e complessivamente di scarsa rilevanza, sono imputati direttamente ai costi man mano. Nel 2025 acquista attrezzi per 2.000 euro più IVA. La facoltà è illustrata in nota integrativa ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del codice civile.
5. Acquisto imputato ai costi - durante il 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attrezzatura di consumo (B.6) | 2.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 440,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
Il valore costante di 10.000 euro non subisce variazioni e non si rilevano quote di ammortamento sul complesso. Sul piano fiscale, ciascun acquisto con costo unitario sotto soglia è deducibile integralmente nell’esercizio; per i singoli cespiti che eccedano la soglia, la società valuta caso per caso la capitalizzazione e l’ammortamento, con eventuali variazioni in dichiarazione. Se le condizioni della facoltà venissero meno - per esempio per un aumento sensibile dell’entità o del valore del complesso - tornerebbe il regime ordinario di capitalizzazione e ammortamento, come cambiamento di criterio da motivare in nota integrativa.
Controlli prima della dichiarazione
Il prospetto fiscale deve essere riconciliato con i documenti di acquisto e i mastri contabili. Per ciascun cespite deve essere chiaro il costo unitario, la scelta operata e la coerenza tra contabilità e trattamento fiscale.
- Verifica della soglia. Il costo unitario di 516,46 euro si riferisce al singolo bene, comprensivo dei costi accessori. Acquisti distinti non si sommano; un bene oltre soglia segue l’ammortamento ordinario.
- Coerenza delle scelte. Un bene dedotto integralmente non può essere anche iscritto e ammortizzato; un bene capitalizzato contabilmente e dedotto integralmente fiscalmente richiede variazioni in aumento, con eventuale valutazione di imposte differite.
- Registro dei beni ammortizzabili. I cespiti imputati direttamente ai costi non confluiscono nel registro; la loro esclusione incide sul limite del 5% per le spese di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 102, comma 6, TUIR.
- Facoltà del valore costante. Le condizioni di rinnovo costante e scarsa rilevanza vanno documentate e illustrate in nota integrativa; la loro venuta meno impone il ritorno al regime ordinario.
- Duplicazioni. Lo stesso acquisto non deve risultare sia tra i costi sia tra gli ammortamenti: la riconciliazione tra mastro costi, fondo ammortamento e dichiarazione consente di escludere doppioni.
- Beni particolari. Per gli apparecchi misuratori telematici e altre categorie con regole specifiche, occorre verificare le disposizioni speciali che derogano al comma 5 prima di applicare la deduzione immediata.
Errori ricorrenti
Acquisto unitario frazionato per restare sotto soglia
La soglia si riferisce al bene dotato di autonomia funzionale, non alla singola riga di fattura. Le componenti di un unico impianto o di un'attrezzatura che funziona solo nel suo insieme vanno considerate congiuntamente, anche se fatturate separatamente o in momenti diversi. Dedurre integralmente ciascun pezzo comporta la ripresa a tassazione delle quote eccedenti l'ammortamento ordinario.
IVA indetraibile esclusa dal costo unitario
Per chi opera con pro rata o con detrazione limitata, l'IVA non detraibile si aggiunge al costo del bene e concorre alla verifica della soglia. Un bene con imponibile di poco inferiore al limite può superarlo una volta sommata l'imposta indetraibile, perdendo il diritto alla deduzione integrale. Il calcolo va effettuato sul costo effettivamente sostenuto.
Cessione di beni già dedotti senza rilevare il provento
Il bene dedotto integralmente ha un costo fiscale residuo pari a zero, per cui l'intero corrispettivo ottenuto dalla sua vendita costituisce un componente positivo di reddito. Incassare il prezzo senza rilevare la plusvalenza o la sopravvenienza, perché il bene non compare nel registro dei cespiti, sottrae materia imponibile facilmente rilevabile dalla fattura di vendita.
