Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Costo per acquisto di contratti di leasing

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Costo per acquisto di contratti di leasing - è il prezzo pagato per subentrare in un contratto di leasing di un altro utilizzatore: l’impresa paga il valore del contratto e prosegue con i canoni residui e il riscatto. Si ammortizza sulla durata residua del contratto.

Il subentro è frequente quando un’impresa cede un’attività o ha bisogno di liquidità: vende il contratto a chi vuole usare il bene, che prosegue con i canoni residui e il riscatto.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Subentro in un leasing immobiliare; subentro in un leasing di macchinari acquistato con un’azienda.
  • Cosa non ci rientra. Canoni successivi al subentro (B.8, costi per godimento di beni di terzi); maxicanone iniziale di un leasing proprio (risconto).

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di cessione del leasing firmato da cedente, cessionario e società di leasing; fattura del cedente.

Differenze con conti simili

  • Maxicanone. È un canone anticipato del proprio leasing.
  • Beni materiali. Il bene entra tra i cespiti solo al riscatto.

Collocazione in bilancio

Attivo B.I.7 (altre immobilizzazioni immateriali) per il diritto d’uso; la parte riferibile al riscatto sta in B.II.5 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) e si somma al costo del bene quando si riscatta (ris. 212/E/2007).

Come si divide il prezzo

La quota per l’opzione di riscatto è al massimo la differenza tra il valore di mercato del bene alla data del subentro e il valore attualizzato dei canoni residui e del prezzo di riscatto; il resto remunera il godimento del bene. Se il bene non avrà valore a fine contratto, tutto il prezzo remunera il godimento.

Imposte d’atto

Il subentro in un leasing immobiliare sconta l’imposta di registro del 4% su una base che comprende corrispettivo, quota capitale dei canoni residui e prezzo di riscatto (L. 147/2013).

Canoni successivi

Dopo il subentro i canoni sono costi in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) del nuovo utilizzatore, con le regole ordinarie del leasing.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il costo si deduce per quote lungo la durata residua del contratto.
  • IRAP. Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo marchi e avviamento, deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art. 5, c. 3).
  • IVA. La cessione del contratto di leasing è una prestazione di servizi imponibile (art. 3 DPR 633/1972): l’IVA è detraibile secondo le regole del bene.

Costo per acquisto di contratti di leasing: esempio di contabilizzazione

Una società subentra il 1° luglio 2025 in un leasing di un capannone con cinque anni residui, pagando al precedente utilizzatore 50.000 euro più IVA. In base al valore di mercato del capannone e al debito residuo verso la società di leasing, 20.000 euro remunerano l’opzione di riscatto e 30.000 euro il godimento residuo.

Regola Fondamentale & Ratio

Il prezzo pagato per subentrare in un leasing si divide in una quota per il godimento residuo del bene, ammortizzata sulla durata residua, e in una quota per l'opzione di riscatto, sospesa fino al riscatto.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 88, c. 5, 102 e 108 TUIR; ris. 212/E/2007; OIC 24; OIC 16

🏛️Principi contabili (OIC)

Iscrizione e ammortamento

L’OIC 24 iscrive le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, se sono individualmente identificabili, il costo è misurabile e l’impresa ne ottiene benefici futuri; l’ammortamento segue la vita utile, a quote costanti salvo un criterio più rappresentativo, dal momento in cui il bene è disponibile per l’uso.

Leasing con il metodo patrimoniale

Il bene non entra tra le immobilizzazioni del subentrante fino al riscatto: la quota di prezzo pagata per il godimento è un onere pluriennale in B.I.7 (altre immobilizzazioni immateriali), quella per l’opzione un acconto sul futuro acquisto del bene.

Perdite durevoli

A ogni chiusura si verifica se ci sono indicatori di perdita durevole di valore (OIC 9): se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile, si svaluta in B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni). La svalutazione si ripristina se ne vengono meno i motivi, salvo per avviamento e oneri pluriennali.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Leasing finanziario. Per i contratti che trasferiscono la parte prevalente dei rischi e benefici, un prospetto con valore attuale dei canoni non scaduti, onere finanziario dell’esercizio e valore al quale i beni sarebbero iscritti come immobilizzazioni, con ammortamenti e rettifiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22, c.c.; OIC 12, Appendice A.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il costo si deduce per quote lungo la durata residua del contratto. Per i leasing immobiliari la parte riferibile al terreno non è deducibile. La parte del prezzo riferibile al riscatto non si ammortizza finché il bene non è riscattato: diventa costo del bene e si ammortizza con i coefficienti ministeriali (ris. 212/E/2007). Per il cedente il corrispettivo è una sopravvenienza attiva (art. 88, c. 5, TUIR).

IRAP

Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo marchi e avviamento, deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art. 5, c. 3). Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio seguono le regole del TUIR.

IVA

La cessione del contratto di leasing è una prestazione di servizi imponibile (art. 3 DPR 633/1972): l’IVA è detraibile secondo le regole del bene. Il subentro in un leasing di immobili strumentali sconta anche l’imposta di registro del 4% sul corrispettivo.

Scomposizione fiscale del prezzo

La quota di godimento è un onere pluriennale deducibile in rapporto alla durata residua del contratto; la quota per l’opzione è un costo sospeso che, al riscatto, si aggiunge al prezzo di riscatto e si deduce con l’ammortamento del bene (ris. 212/E/2007). Nei leasing immobiliari la parte riferibile al terreno non è deducibile, né ai fini IRES né ai fini IRAP.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Subentro in un leasing immobiliare

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società subentra il 1° luglio 2025 in un leasing di un capannone con cinque anni residui, pagando al precedente utilizzatore 50.000 euro più IVA. In base al valore di mercato del capannone e al debito residuo verso la società di leasing, 20.000 euro remunerano l’opzione di riscatto e 30.000 euro il godimento residuo.

1. Fattura del cedente - 1° luglio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costo per acquisto di contratti di leasing (B.I.7) 30.000,00 -
Acconti su immobilizzazioni materiali (B.II.5) 20.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 11.000,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 61.000,00
Totale 61.000,00 61.000,00

Il prezzo si divide tra godimento e opzione di riscatto.

2. Ammortamento della quota di godimento - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B.10.a) 3.000,00 -
Fondo ammortamento costo per acquisto di contratti di leasing (rettifica B.I) - 3.000,00
Totale 3.000,00 3.000,00

30.000 euro in cinque anni, per sei mesi: 3.000 euro. La parte riferibile al terreno, 30%, si riprende in aumento.

3. Riscatto del capannone - 30 giugno 2030

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fabbricati strumentali (B.II.1) 30.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 2.200,00 -
Acconti su immobilizzazioni materiali (B.II.5) - 20.000,00
Debiti verso fornitori (D.7) - 10.000,00
IVA a debito (D.12) - 2.200,00
Totale 32.200,00 32.200,00

Il prezzo di riscatto, 10.000 euro con IVA in inversione contabile, si somma alla quota sospesa per l’opzione: il capannone entra nel bilancio a 30.000 euro e si ammortizza al netto dell’area.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Perizia. Documentare il valore di mercato del bene alla data del subentro.
  • Terreno. Scorporare la quota riferibile all’area nei leasing immobiliari.
  • Imposte d’atto. Verificare registro e ipocatastali del subentro.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Intero prezzo ammortizzato come onere pluriennale

La quota per l’opzione segue il bene riscattato.

Errore ricorrente

Prezzo spesato nell’anno

Va ripartito.

Errore ricorrente

Quota del terreno dedotta

Non è deducibile.