Inquadramento generale
Leasing per l’utilizzatore - il leasing finanziario permette a un’impresa di utilizzare un bene, come un macchinario, un’auto o un immobile, pagando canoni periodici a una società di leasing che ne resta proprietaria, con la possibilità di riscattarlo alla fine a un prezzo prestabilito, di solito basso. In sostanza è un modo di finanziare l’acquisto del bene: l’utilizzatrice ne sopporta i rischi e ne gode i benefici come se fosse sua. Il leasing operativo, invece, è una locazione vera e propria, in cui i rischi restano al locatore.
Profilo civilistico
Le imprese che applicano i principi contabili nazionali rilevano il leasing con il metodo patrimoniale: i canoni sono costi per godimento di beni di terzi (B.8), ripartiti per competenza; il maxicanone iniziale si risconta lungo la durata del contratto. Il bene non compare tra le immobilizzazioni dell’utilizzatrice fino al riscatto; da quel momento è iscritto al prezzo di riscatto e ammortizzato sulla vita utile residua. Le spese incrementative sul bene in leasing si iscrivono tra le immobilizzazioni immateriali o materiali, secondo la loro natura, e si ammortizzano.
Profilo fiscale
L’articolo 102, comma 7, del TUIR ammette la deduzione dei canoni per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale del bene, e comunque non inferiore a dodici anni per gli immobili; per le auto la durata minima coincide con il periodo di ammortamento e si applicano i limiti dell’articolo 164. La quota interessi dei canoni segue il limite dell’articolo 96 ed è indeducibile ai fini IRAP. Per gli immobili la quota capitale riferibile al terreno non è deducibile.
Riscatto e cessione del contratto
Al riscatto il bene entra nel patrimonio dell’utilizzatrice al prezzo pagato. La cessione del contratto a un terzo genera una sopravvenienza attiva pari al valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati.
Metodo finanziario
Chi applica gli IFRS, e in genere il bilancio consolidato, rileva invece il bene tra le attività e il debito verso la società di leasing, con ammortamento e interessi: è la rappresentazione che riflette la sostanza dell’operazione.
Punti di attenzione
Occorre ripartire correttamente il maxicanone e i canoni a cavallo d’esercizio, e verificare la durata fiscale minima prima di dedurre i canoni.
Informativa
L’articolo 2427, n. 22, del codice civile richiede in nota integrativa un prospetto con gli effetti che si avrebbero applicando il metodo finanziario: valore del bene, ammortamenti, debito residuo e oneri finanziari.
Leasing per l’utilizzatore: esempio di contabilizzazione
Un’impresa prende in leasing un macchinario da 100.000 euro con un maxicanone di 20.000 euro e 48 canoni. Rileva il maxicanone come costo ripartito sui quattro anni, tramite risconti, insieme ai canoni del periodo, e al riscatto iscrive il bene al prezzo di riscatto.
Leasing a cavallo d’esercizio
I canoni si imputano per competenza temporale: un canone trimestrale anticipato pagato a dicembre riguarda in parte l’esercizio successivo e va riscontato per la quota di competenza del nuovo anno. Lo stesso vale per il maxicanone, che si ripartisce sulla durata del contratto in proporzione ai canoni.
Il leasing finanziario si rileva con il metodo patrimoniale, imputando i canoni, e in nota integrativa con gli effetti del metodo finanziario; fiscalmente i canoni sono deducibili in un periodo non inferiore alla metà di quello di ammortamento.
Principi contabili (OIC)
Metodo patrimoniale secondo i principi contabili nazionali
Le imprese che adottano i principi contabili nazionali contabilizzano il leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale: il bene oggetto del contratto resta iscritto tra le immobilizzazioni nel bilancio della società di leasing, mentre l’impresa utilizzatrice imputa a conto economico, alla voce B.8 costi per godimento di beni di terzi, i canoni maturati durante la vigenza del contratto, iscrivendo il bene tra le proprie immobilizzazioni solo all’atto dell’eventuale riscatto finale, per un valore pari al prezzo di riscatto maggiorato degli oneri accessori. Al termine di ciascun esercizio, la differenza tra i canoni imputati e quelli di competenza, quando esistente, va rettificata mediante risconti attivi o ratei passivi.
Costi incrementativi sostenuti dall’utilizzatrice
Le spese incrementative sostenute dall’utilizzatrice sul bene condotto in leasing non possono essere capitalizzate a incremento del valore del bene stesso, non essendone l’utilizzatrice proprietaria: vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali, quali costi su beni di terzi, e ammortizzate nel minore tra il periodo di utilità futura e la residua durata del contratto. Se l’impresa procede successivamente al riscatto, la quota non ancora ammortizzata di tali costi va imputata a incremento del costo di riscatto del bene; in mancanza di riscatto, l’importo residuo non ammortizzato è dedotto integralmente nell’esercizio di cessazione del leasing.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Leasing finanziario. Per i contratti che trasferiscono la parte prevalente dei rischi e benefici, un prospetto con valore attuale dei canoni non scaduti, onere finanziario dell’esercizio e valore al quale i beni sarebbero iscritti come immobilizzazioni, con ammortamenti e rettifiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22, c.c.; OIC 12, Appendice A.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: impegni, garanzie e passività potenziali; criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Limiti di deducibilità differenziati per categoria di bene
Oltre alla regola generale sulla durata minima fiscale, la deducibilità dei canoni di leasing incontra limiti ulteriori e diversi a seconda della categoria di bene: sono deducibili all’80% i canoni relativi a beni e servizi di telefonia; sono deducibili al 20% i canoni relativi alle autovetture non esclusivamente strumentali, in proporzione al medesimo rapporto applicabile all’ammortamento e comunque nel rispetto del tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto, elevato al 70% per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; sono indeducibili al 100% i canoni relativi ad azioni e strumenti partecipativi, salva la quota di interessi passivi impliciti; sono deducibili al 100% i canoni relativi agli altri beni strumentali, incluse le autovetture esclusivamente strumentali. La quota di interessi passivi impliciti nei canoni, determinata secondo il metodo forfetario per i contratti stipulati fino al 2007 e secondo il piano di ammortamento finanziario desumibile dal contratto per quelli successivi, è soggetta al limite ordinario di deducibilità dell’articolo 96 del TUIR ai fini IRES, mentre resta sempre indeducibile ai fini IRAP.
Scorporo del terreno nel leasing di immobili strumentali
Per il leasing di immobili strumentali, la quota capitale dei canoni riferibile al terreno su cui insiste il fabbricato, determinata applicando alla quota capitale complessiva la medesima percentuale forfetaria (20% o 30% secondo la natura del fabbricato) prevista per i beni posseduti in proprietà, oppure il costo specifico del terreno se autonomamente noto, è indeducibile sia ai fini IRES sia ai fini IRAP: l’indeducibilità riguarda quindi solo la quota capitale riferita al terreno, restando interamente deducibile, nei limiti ordinari, sia la restante quota capitale riferita al fabbricato sia l’intera quota di interessi passivi impliciti nel canone.
Riscatto, riscatto anticipato e rinuncia al riscatto
Al riscatto, il bene è iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo pattuito, maggiorato degli oneri accessori, e ammortizzato secondo la residua vita utile del cespite; se la società di leasing richiede il riscatto anticipato, i canoni già dedotti restano validi e il prezzo di riscatto diventa la nuova base ammortizzabile. La rinuncia al riscatto da parte dell’utilizzatrice, quando il valore di mercato del bene eccede significativamente il prezzo di riscatto pattuito, può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come una cessione del contratto, generando una sopravvenienza attiva tassabile pari alla differenza, anche in assenza di un corrispettivo espressamente pattuito per la rinuncia.
Cessione del contratto di leasing
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, l’articolo 88, comma 5, del TUIR stabilisce che il valore normale del bene, al netto del prezzo di riscatto e dei canoni residui attualizzati, costituisce sopravvenienza attiva imponibile per il cedente, quale componente della gestione ordinaria da iscrivere tra gli altri ricavi e proventi: se il corrispettivo pattuito per la cessione è inferiore al valore normale così determinato, occorre operare una variazione in aumento per la differenza, mentre nessuna rettifica è richiesta quando il corrispettivo è superiore. Il corrispettivo della cessione è soggetto a IVA quale prestazione di servizi, mentre l’imposta di registro si applica in misura fissa, per il principio di alternatività tra i due tributi.
Deduzione dei canoni di un leasing di durata inferiore al minimo fiscale
Delta Srl stipula un leasing su un bene strumentale con coefficiente di ammortamento del 20% (periodo fiscale minimo di sessanta mesi), ma con durata contrattuale di quarantotto mesi; il costo totale del leasing è di 120.000 euro.
1. Rilevazione del canone di leasing di competenza dell’esercizio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per godimento di beni di terzi (B.8) | 30.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 6.600,00 | - |
| Fornitori, società di leasing (D.7) | - | 36.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
Il costo di competenza civilistica, pari a 30.000 euro annui (120.000 euro diviso quarantotto mesi, per dodici mesi), eccede la quota fiscalmente deducibile di 24.000 euro annui (120.000 euro ripartiti sul periodo minimo fiscale di sessanta mesi): Delta Srl opera una variazione in aumento di 6.000 euro durante la vigenza del contratto, che sarà recuperata tramite una corrispondente variazione in diminuzione negli esercizi successivi al termine del contratto, fino al completo riassorbimento del disallineamento tra durata contrattuale e durata minima fiscale.
2. Pagamento dei canoni con addebito diretto
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori, società di leasing (D.7) | 36.600,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 36.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
3. Imposte anticipate sulla quota non dedotta - 31 dicembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 1.440,00 | - |
| Imposte anticipate (20.c) | - | 1.440,00 |
| Totale | 1.440,00 | 1.440,00 |
La variazione in aumento di 6.000 euro l’anno si recupera dopo la fine del contratto, deducendo i canoni residui nell’ultimo anno del periodo fiscale minimo: si iscrivono imposte anticipate per 6.000 × 24% = 1.440 euro l’anno, riassorbite nel quinto anno.
Controlli prima della dichiarazione
- Durata minima fiscale. Verificare che la durata contrattuale rispetti il minimo fiscale (metà del periodo di ammortamento per i beni mobili, dodici anni per gli immobili), operando le variazioni fiscali quando la durata effettiva è inferiore.
- Limiti per categoria di bene. Verificare l’applicazione del corretto limite di deducibilità (80% telefonia, 20% o 70% autovetture, 100% altri beni strumentali) secondo la natura del bene in leasing.
- Scorporo del terreno per gli immobili. Verificare lo scorporo della quota capitale riferita al terreno nel leasing di immobili strumentali, applicando la percentuale forfetaria del 20% o del 30%.
- Cessione o rinuncia al riscatto. Verificare la corretta determinazione della sopravvenienza attiva in caso di cessione del contratto, e valutare il rischio di riqualificazione di una rinuncia al riscatto quando il valore di mercato del bene ecceda significativamente il prezzo pattuito.
Errori ricorrenti
Maxicanone iniziale dedotto nel primo esercizio
Il canone iniziale di importo elevato è un costo di competenza dell'intera durata del contratto e va ripartito con un risconto attivo, insieme ai canoni periodici. Imputarlo per intero all'esercizio di stipula, magari per ridurre l'utile, altera il risultato e comporta la ripresa fiscale della quota eccedente quella di competenza.
Bene riscattato non iscritto tra i cespiti
Con il pagamento del prezzo di riscatto il bene entra nel patrimonio dell'impresa e va iscritto tra le immobilizzazioni per quell'importo, da ammortizzare secondo la vita utile residua. Registrare il riscatto come ultimo canone, o come costo dell'esercizio, lascia fuori dal registro un bene ancora in uso e ne compromette la gestione in caso di cessione.
Quota interessi dei canoni esclusa dall'articolo 96
I canoni di leasing contengono una componente di interessi che rientra tra gli oneri finanziari soggetti al limite di deducibilità legato al ROL. Dedurre l'intero canone senza scorporare la quota interessi, determinata secondo le regole previste, sottrae parte degli oneri finanziari al calcolo del limite.
