Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Lease-back

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Il lease-back, o locazione finanziaria di ritorno, è un’operazione con cui un’impresa vende un bene di sua proprietà, di solito un immobile o un impianto, a una società di leasing, che contemporaneamente glielo concede in leasing. L’impresa incassa subito il prezzo di vendita, continua a usare il bene come prima e, pagando i canoni, alla scadenza può riscattarlo. Nella forma è una vendita seguita da un leasing; nella sostanza è un finanziamento garantito dal bene stesso, usato per recuperare liquidità senza rinunciare a un’attività necessaria.

Profilo civilistico

La peculiarità contabile riguarda il risultato della vendita. L’articolo 2425-bis, quarto comma, del codice civile stabilisce che la plusvalenza derivante da un’operazione di lease-back non si imputa per intero nell’esercizio della cessione, ma si ripartisce in funzione della durata del contratto di leasing. In pratica la plusvalenza si rinvia con un risconto passivo e si accredita al conto economico anno per anno, in proporzione ai canoni. Dopo la vendita il bene esce dalle immobilizzazioni, e l’impresa rileva i canoni come costi per godimento di beni di terzi.

Minusvalenza

Se dalla vendita emerge una minusvalenza, il trattamento dipende dal prezzo. Se la cessione è avvenuta al valore di mercato, la minusvalenza è una perdita effettiva e si rileva subito. Se invece il prezzo è inferiore al valore di mercato e la differenza è compensata da canoni più bassi, la minusvalenza si rinvia e si ripartisce lungo la durata del contratto.

Profilo fiscale

Per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, la ripartizione della plusvalenza secondo la durata del contratto vale anche ai fini fiscali, senza variazioni. I canoni sono deducibili con le regole ordinarie del leasing, compresa la durata minima fiscale dell’articolo 102, comma 7, del TUIR. Nel lease-back di un fabbricato la quota di canoni riferita al terreno non è deducibile, e si determina in base al valore attribuito al terreno nel contratto di vendita.

Lease-back infragruppo

L’Amministrazione finanziaria considera legittimo il lease-back, anche tra società dello stesso gruppo, quando ha ragioni economiche reali; un’operazione priva di ragioni diverse dal risparmio d’imposta, per esempio per moltiplicare le deduzioni sullo stesso bene, può essere contestata come abuso del diritto.

Punti di attenzione

Occorre documentare le ragioni finanziarie dell’operazione, il valore di mercato del bene e il calcolo della plusvalenza da ripartire. Il risconto va ricalcolato se il contratto viene riscattato in anticipo o risolto.

Informativa

In nota integrativa si descrive l’operazione e si fornisce il prospetto dell’articolo 2427, n. 22, con gli effetti del metodo finanziario.

Lease-back: esempio di contabilizzazione

Una società vende a una società di leasing per 1.000.000 euro un capannone con valore contabile di 700.000 euro e lo riprende in leasing per dieci anni. La plusvalenza di 300.000 euro si iscrive tra i risconti passivi e si accredita al conto economico per 30.000 euro l’anno.

Riscatto

Al riscatto il bene torna tra le immobilizzazioni dell’impresa al prezzo di riscatto e si ammortizza sulla vita utile residua; a quella data il risconto della plusvalenza è interamente esaurito.

Regola Fondamentale & Ratio

Il lease-back è nella sostanza un finanziamento: la plusvalenza da cessione non si rileva subito ma si ripartisce sulla durata del contratto, e il bene resta di fatto nella disponibilità dell'impresa.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, art. 86TUIR, art. 101

🏛️Principi contabili (OIC)

Ripartizione della plusvalenza secondo la durata del contratto

Secondo l’articolo 2425-bis, quarto comma, c.c., la plusvalenza derivante dalla cessione del bene nell’ambito di un’operazione di lease-back non è immediatamente imputata per intero a conto economico, ma va ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria: la ripartizione avviene mediante la tecnica dei risconti passivi, imputando la plusvalenza a conto economico in quote costanti lungo l’intera durata del leasing, a partire dal momento in cui il contratto di retrolocazione finanziaria decorre.

Trattamento della minusvalenza

Quando dall’operazione di lease-back emerge una minusvalenza, il suo trattamento dipende dal raffronto tra il prezzo di cessione e il valore di mercato del bene: se la cessione avviene al valore di mercato, la minusvalenza configura una perdita durevole di valore e va imputata per intero a conto economico nell’esercizio della cessione; se invece la cessione avviene a un valore inferiore a quello di mercato, la minusvalenza va scomposta, imputando a conto economico immediatamente solo la differenza tra il valore netto contabile e il valore di mercato, mentre l’ulteriore differenza tra il valore di mercato e il prezzo di cessione, costituendo una sorta di integrazione dei canoni di leasing altrimenti più elevati, va ripartita lungo la durata del contratto.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Leasing finanziario. Per i contratti che trasferiscono la parte prevalente dei rischi e benefici, un prospetto con valore attuale dei canoni non scaduti, onere finanziario dell’esercizio e valore al quale i beni sarebbero iscritti come immobilizzazioni, con ammortamenti e rettifiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22, c.c.; OIC 12, Appendice A.
  • Plusvalenza differita. Nelle operazioni di vendita e retrolocazione finanziaria, la plusvalenza rinviata tramite risconto e la sua ripartizione sulla durata del contratto. Principio contabile: OIC 12, Appendice A.
  • Composizione. La composizione delle voci ratei e risconti, altri fondi e altre riserve. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Piena rilevanza fiscale della ripartizione civilistica

Per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, l’imputazione contabile della plusvalenza secondo la durata del contratto di leasing assume piena rilevanza anche ai fini fiscali, senza necessità di variazioni in dichiarazione dei redditi: ne restano escluse le micro-imprese che non abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, per le quali continua ad applicarsi la disciplina ordinaria delle plusvalenze dell’articolo 86 del TUIR, con tassazione integrale nell’esercizio di realizzo: dal 2026 la rateizzazione è ammessa solo per le cessioni di aziende o rami (L. 199/2025). La minusvalenza da lease-back, quando immediatamente imputata a conto economico per la parte eccedente il valore di mercato, è deducibile secondo le regole ordinarie dell’articolo 101 del TUIR.

Scorporo del terreno nel lease-back di immobili

Per determinare la quota indeducibile dei canoni riferita al terreno nel lease-back di un fabbricato, occorre fare riferimento al valore pattuito per il terreno nel contratto di compravendita intercorso tra l’impresa cedente e la società di leasing, e non al costo originario di acquisto sostenuto in precedenza dall’impresa cedente, data la piena efficacia giuridica e tributaria dell’operazione di cessione: quando invece l’operazione riguarda un terreno su cui la società di leasing costruisce un fabbricato da concedere in locazione finanziaria alla medesima impresa cedente, si ritiene invece rilevante, per il calcolo della quota indeducibile, il costo di acquisto originariamente sostenuto dall’impresa quale utilizzatrice, in applicazione del principio di equivalenza tra l’acquisto di un terreno in leasing e in proprietà diretta.

Lease-back infragruppo e valide ragioni economiche

Il lease-back di beni ammortizzabili intercorso tra due società appartenenti al medesimo gruppo d’imprese, privo di autonome e documentabili ragioni economiche diverse dal conseguimento di un vantaggio fiscale, può integrare una fattispecie elusiva secondo la giurisprudenza di legittimità: è quindi opportuno documentare le specifiche esigenze di liquidità o di riorganizzazione finanziaria che giustificano il ricorso a questa struttura contrattuale anche quando le parti coinvolte appartengono al medesimo gruppo societario.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Cessione di un bene in lease-back con plusvalenza ripartita

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Sigma Spa cede un macchinario, con valore netto contabile di 40.000 euro, a una società di leasing per 60.000 euro, ottenendo contestualmente la retrolocazione finanziaria del bene per una durata di cinque anni.

1. Cessione del bene alla società di leasing con rilevazione della plusvalenza

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti v/società di leasing (C.II.5-quater) 60.000,00 -
Macchinario, valore netto (B.II.2) - 40.000,00
Plusvalenza (A.5) - 20.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

2. Ripartizione della plusvalenza mediante risconto passivo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Plusvalenza (A.5) 16.000,00 -
Risconti passivi (E) - 16.000,00
Totale 16.000,00 16.000,00

Solo la quota di 4.000 euro (20.000 euro diviso cinque anni) è di competenza del primo esercizio, mentre i restanti 16.000 euro sono rinviati agli esercizi successivi mediante il risconto passivo, secondo la durata del contratto di locazione finanziaria: applicando la derivazione rafforzata, Sigma Spa non deve operare alcuna variazione in aumento in dichiarazione dei redditi per la quota di plusvalenza rinviata.

3. Canoni del primo anno

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per godimento di beni di terzi (B.8) 13.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 2.860,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 15.860,00
Totale 15.860,00 15.860,00

Dopo il lease-back il bene resta in uso a Sigma, che paga i canoni come in un leasing ordinario.

4. Quota di plusvalenza del secondo esercizio

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Risconti passivi (E) 4.000,00 -
Plusvalenza (A.5) - 4.000,00
Totale 4.000,00 4.000,00

Ogni anno un quinto della plusvalenza, 4.000 euro, passa dal risconto al conto economico, fino alla fine del contratto.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Ripartizione della plusvalenza. Verificare che la plusvalenza da lease-back sia ripartita, tramite risconto passivo, lungo l’intera durata del contratto di locazione finanziaria.
  • Piena rilevanza fiscale. Verificare la corretta applicazione della derivazione rafforzata alla ripartizione civilistica, salvo per le micro-imprese non optanti per il bilancio ordinario o abbreviato.
  • Scorporo del terreno. Individuare correttamente il valore di riferimento per lo scorporo del terreno, distinguendo il lease-back di un fabbricato esistente da quello di un terreno su cui la società di leasing costruisce un nuovo edificio.
  • Ragioni economiche nel lease-back infragruppo. Documentare le valide ragioni economiche di un’operazione di lease-back intercorsa tra società del medesimo gruppo, per prevenire contestazioni di elusione fiscale.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ammortamento proseguito sul bene ceduto

Con la vendita alla società di leasing il bene esce dal patrimonio dell'impresa e dal registro dei cespiti, mentre i costi diventano canoni. Continuare a calcolare quote di ammortamento sul bene, perché resta materialmente in azienda, duplica il costo con i canoni e mantiene nell'attivo un'immobilizzazione non più di proprietà.

Errore ricorrente

Cessione considerata un'operazione finanziaria ai fini IVA

Nel lease-back la vendita del bene alla società di leasing è una cessione a tutti gli effetti, soggetta alle regole ordinarie dell'IVA e, per gli immobili, alla disciplina specifica dei fabbricati. Trattarla come un semplice finanziamento esente, perché l'impresa continua a usare il bene, porta a una fatturazione errata e a possibili rettifiche della detrazione.

Errore ricorrente

Nota integrativa priva degli effetti del leasing

Il bilancio dell'utilizzatore che rileva i canoni a conto economico deve fornire in nota integrativa le informazioni sul contratto, compreso il valore dei beni in leasing e gli effetti che deriverebbero dalla rilevazione secondo il metodo finanziario. Ometterle nasconde ai lettori un'immobilizzazione ancora utilizzata e il debito implicito verso la società di leasing.