Inquadramento generale
Libri contabili - ogni impresa deve tenere una contabilità che documenti con ordine e con continuità le operazioni svolte. Il codice civile, all’articolo 2214, impone all’imprenditore commerciale il libro giornale e il libro degli inventari, oltre alle altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa; le norme fiscali aggiungono i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili. Le regole sulla tenuta riguardano la forma dei registri, i tempi di registrazione e la conservazione, e la loro violazione può avere conseguenze pesanti in caso di controllo.
Profilo civilistico
L’articolo 2219 del codice civile chiede che le scritture siano tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee o abrasioni; le correzioni si fanno con nuove registrazioni. Il libro degli inventari si redige all’inizio dell’attività e poi ogni anno, e contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività; si chiude con il bilancio e deve essere sottoscritto. L’articolo 2215-bis consente la tenuta informatica dei libri, con la stessa efficacia probatoria di quelli cartacei.
Profilo fiscale
Il libro giornale e il libro degli inventari non richiedono più la bollatura, ma vanno numerati progressivamente per anno e scontano l’imposta di bollo: 16 euro ogni cento pagine o frazione per le società di capitali, 32 euro per gli altri soggetti. Le registrazioni con sistemi meccanografici possono essere eseguite entro sessanta giorni dall’operazione. Dal 2019 i registri tenuti con sistemi elettronici sono regolari anche senza stampa, purché siano aggiornati e stampati su richiesta in sede di controllo; in alternativa si può ricorrere alla conservazione digitale.
Conservazione
Le scritture si conservano per dieci anni dall’ultima registrazione, secondo l’articolo 2220 del codice civile, e comunque fino alla definizione degli accertamenti relativi ai periodi d’imposta ai quali si riferiscono.
Scritture mancanti o irregolari
La mancata tenuta o conservazione delle scritture, o gravi irregolarità, consentono all’Amministrazione finanziaria l’accertamento induttivo, che prescinde dalle scritture stesse. In caso di distruzione per forza maggiore, come un incendio o un furto documentato, l’accertamento deve invece ricostruire il reddito in modo analitico.
Punti di attenzione
Occorre verificare la numerazione dei registri, il pagamento del bollo e, per chi conserva digitalmente, il rispetto dei termini di conservazione.
Informativa
La tenuta dei libri non richiede informativa in bilancio, ma il revisore o il collegio sindacale ne verificano la regolarità.
Libri contabili: esempio di contabilizzazione
Una società di capitali stampa un libro giornale di 250 pagine: deve assolvere l’imposta di bollo per tre blocchi di cento pagine, cioè 48 euro, prima di utilizzarlo o, se tenuto elettronicamente, con il modello F24 entro i termini della conservazione.
Contabilità semplificata
Le imprese minori in contabilità semplificata non tengono il libro giornale né il libro degli inventari: annotano ricavi e costi nei registri IVA o in registri appositi, integrati con le rilevazioni di fine anno.
Anche senza obbligo di stampa, i libri contabili devono essere tenuti con ordine, aggiornati nei termini e conservati: vanno stampati su richiesta durante i controlli, e la loro indisponibilità apre all'accertamento induttivo.
Principi contabili (OIC)
Ordinata tenuta della contabilità
Ai sensi dell’articolo 2219 c.c., tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine: non è consentito effettuare le registrazioni raggruppando operazioni riferite a un determinato periodo, salvo il raggruppamento dei corrispettivi di una settimana o di un mese quando le operazioni sono tra loro omogenee, e le eventuali cancellazioni devono essere eseguite in modo che le parole cancellate restino leggibili, senza abrasioni.
Tenuta informatica delle scritture contabili
Ai sensi dell’articolo 2215-bis c.c., i libri, i repertori e le scritture possono essere tenuti con strumenti informatici, con efficacia probatoria equivalente a quella delle scritture contabili tradizionali: gli obblighi di numerazione progressiva e di apposizione degli altri elementi previsti dalla legge o dal regolamento sono assolti, per la tenuta informatica, mediante l’apposizione, almeno una volta l’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato. La tenuta informatica delle scritture contabili non va confusa con la mera tenuta dei registri con strumenti informatici che richieda comunque la successiva trascrizione su supporto cartaceo.
Nota integrativa
Per questa voce la legge e i principi contabili non prevedono informazioni specifiche in nota integrativa. Se la fattispecie genera rischi o passività potenziali, ad esempio per contestazioni fiscali, si applicano le regole generali sui fondi e sulle passività potenziali (art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 31, par. 49).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Numerazione, bollatura e imposta di bollo
Il libro giornale e il libro inventari, pur soggetti a numerazione progressiva per anno, non richiedono più la bollatura iniziale, ma scontano l’imposta di bollo ogni cento pagine o frazione, nella misura di 16 euro per le società di capitali e di 32 euro per le società di persone e le imprese individuali; i registri IVA e la contabilità di magazzino non sono soggetti né a bollatura né a imposta di bollo. Per le registrazioni tenute con modalità informatiche, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite modello F24 telematico, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Termini di registrazione e abolizione dell’obbligo di stampa
Per le registrazioni con sistemi meccanografici, è sufficiente riportare i dati entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, termine perentorio che non ammette deroghe: la data da annotare sul libro giornale è quella in cui l’operazione è stata compiuta, se attiva, o quella in cui l’impresa ne è venuta a conoscenza per la prima volta, per i documenti provenienti da terzi. A seguito del decreto legge 34/2019, è venuto meno l’obbligo generalizzato di stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici, incluso il libro giornale, il libro inventari e il registro dei beni ammortizzabili, purché la loro tenuta consenta la stampa immediata in caso di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi di controllo, in loro presenza.
Conservazione e termini di accertamento
I registri contabili vanno conservati per un periodo minimo di dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, e comunque fino alla definizione di eventuali accertamenti tributari ancora pendenti relativi ai periodi d’imposta interessati: i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria devono essere esercitati, di regola, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, elevato al settimo anno in caso di dichiarazione omessa o nulla. Il raddoppio dei termini in presenza di violazioni penalmente rilevanti è stato abrogato dalla legge 208/2015 per i periodi d’imposta dal 2016, contestualmente all’allungamento dei termini ordinari.
Perdita, smarrimento o furto delle scritture contabili
Quando le scritture contabili sono indisponibili per furto o per distruzione da incendio, ricorrendo un’ipotesi di forza maggiore, l’Amministrazione finanziaria deve procedere a un accertamento induttivo di tipo analitico, ricostruendo il reddito sulla base degli elementi comunque disponibili; lo smarrimento, non essendo equiparato alla forza maggiore secondo l’orientamento consolidato, consente invece l’accertamento induttivo puro, con determinazione del reddito anche prescindendo dalle risultanze contabili. In ogni caso, l’impresa deve dare tempestiva comunicazione dell’accaduto all’autorità di pubblica sicurezza, con l’indicazione più precisa possibile di quanto sottratto o distrutto, e deve adoperarsi per ricostruire i dati perduti, anche ristampando i registri e reperendo copia della documentazione presso i propri fornitori e clienti.
Nessuna scrittura contabile specifica
Beta Srl assolve l’imposta di bollo sul libro giornale e sul libro inventari per 300 pagine di stampa dell’esercizio, pari a 48 euro (16 euro ogni 100 pagine).
1. Versamento dell’imposta di bollo sui libri contabili
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte e tasse diverse (B.14) | 48,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 48,00 |
| Totale | 48,00 | 48,00 |
L’imposta di bollo di 48 euro, essendo un tributo relativo a un adempimento formale connesso alla tenuta della contabilità, è interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole ordinarie di competenza, senza necessità di alcuna variazione in dichiarazione dei redditi.
Controlli prima della dichiarazione
- Numerazione e imposta di bollo. Verificare la corretta numerazione progressiva e l’assolvimento dell’imposta di bollo nella misura e con la periodicità previste per ciascun registro.
- Termine di sessanta giorni. Verificare il rispetto del termine perentorio di sessanta giorni per la registrazione delle operazioni nei sistemi meccanografici.
- Conservazione decennale. Verificare la conservazione dei registri per almeno dieci anni, e comunque fino alla definizione di eventuali accertamenti pendenti.
- Denuncia in caso di perdita. In caso di furto o distruzione delle scritture contabili, verificare la tempestiva denuncia all’autorità di pubblica sicurezza e l’adozione di ogni iniziativa utile a ricostruire i dati perduti.
Errori ricorrenti
Registri elettronici né stampati né conservati
I registri tenuti con sistemi informatici sono regolari anche se non stampati, a condizione che siano stampati su richiesta degli organi di controllo e comunque portati in conservazione digitale entro i termini previsti. Lasciarli solo nel gestionale del consulente, senza stampa né conservazione, rischia di farli considerare non tenuti, con le conseguenze tipiche delle scritture mancanti.
Libro inventari non sottoscritto nei termini
L'inventario deve essere redatto e sottoscritto dal legale rappresentante entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, con indicazione della consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee. Un inventario incompleto o firmato tardivamente è una delle irregolarità formali che possono condurre alla dichiarazione di inattendibilità delle scritture.
Scritture non esibite durante l'accesso
I libri, i registri e i documenti di cui è stata rifiutata l'esibizione durante un accesso non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa. Dichiarare ai verificatori che la documentazione non è disponibile, per poi produrla in giudizio, significa perderne l'utilizzabilità.
