Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 12 Settembre 2026

Affitto e usufrutto di azienda

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Affitto e usufrutto di azienda - con l’affitto o l’usufrutto di azienda il proprietario concede a un terzo la gestione di un complesso di beni organizzato, conservandone la proprietà. Il conduttore gestisce l’azienda in nome proprio, sopporta i rischi dell’attività e paga un canone. L’articolo 2561 del codice civile, richiamato dall’articolo 2562 per l’affitto, gli impone di conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e regola in denaro, alla fine del contratto, la differenza tra le consistenze d’inventario iniziali e finali. Da questa regola discendono gli ammortamenti, il fondo di reintegrazione e il conguaglio finale.

Profilo civilistico

Secondo l’impostazione dei principi contabili nazionali i beni dell’azienda restano nel bilancio del proprietario; il conduttore non li iscrive tra le proprie immobilizzazioni. Il canone è per il conduttore un costo per godimento di beni di terzi (B.8) e per il concedente un ricavo. Se l’obbligo di reintegrazione grava sul conduttore, questi accantona ogni anno a un fondo per la manutenzione e il ripristino dei beni ricevuti in affitto, collocato tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri) con contropartita B.13 (altri accantonamenti), come indicano l’OIC 31 e l’OIC 12. Il concedente, in questo caso, sospende di regola l’ammortamento dei beni concessi.

Profilo fiscale

L’articolo 102, comma 8, del TUIR attribuisce le deduzioni per ammortamento dei beni dell’azienda affittata al conduttore, salvo che il contratto deroghi all’articolo 2561 e lasci l’obbligo di conservazione al concedente; l’articolo 103, comma 4, prevede la stessa regola per i beni immateriali. La deduzione spetta quindi a chi sopporta economicamente il deperimento. Al termine, la differenza tra fondo accantonato e conguaglio dovuto diventa un componente positivo o negativo di reddito.

IVA e IRAP

Il canone è una prestazione di servizi soggetta a IVA, salvo che il complesso sia composto prevalentemente da fabbricati, nel qual caso segue il regime delle locazioni immobiliari. Ai fini IRAP gli accantonamenti al fondo di reintegrazione, pur collocati in B.13 (altri accantonamenti), sono deducibili se effettuati secondo corretti principi contabili e su basi documentate, come chiarito dalla circolare 26/E del 2012.

Punti di attenzione

Il contratto va letto con attenzione sulla clausola di deroga all’articolo 2561: da essa dipende chi ammortizza, chi accantona e chi deduce. Gli inventari iniziale e finale devono essere redatti con cura, perché sono la base del conguaglio. Le manutenzioni ordinarie restano a carico del conduttore, quelle straordinarie del concedente, salvo patto contrario.

Affitto e usufrutto di azienda: esempio di contabilizzazione

Un’azienda con beni per 500.000 euro, ammortizzabili al 10%, è affittata per cinque anni senza deroga all’articolo 2561. Il conduttore accantona ogni anno 50.000 euro al fondo di reintegrazione e li deduce; il concedente sospende l’ammortamento. Se a fine contratto il conguaglio risulta di 230.000 euro, il conduttore rilascia l’eccedenza di 20.000 euro del fondo come componente positivo.

La nota integrativa del conduttore descrive la composizione del fondo e i suoi movimenti; quella del concedente indica il criterio seguito per gli ammortamenti sospesi.

Regola Fondamentale & Ratio

Chi gestisce l'azienda ne sopporta il deperimento: in assenza di deroga contrattuale ammortamenti e reintegrazione passano al conduttore, che ne ottiene la deduzione, mentre il concedente sospende i propri ammortamenti.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 16OIC 12OIC 31OIC 24D.P.R. 633/1972D.L. 223/2006

🏛️Principi contabili (OIC)

Rappresentazione dei beni: restano in bilancio al proprietario

Secondo l’impostazione tradizionale, conforme ai principi contabili nazionali, il conduttore non acquista la proprietà dei cespiti e non li iscrive tra le proprie immobilizzazioni: i beni dell’azienda restano nello stato patrimoniale del concedente, alle voci di attivo di pertinenza (B.I per le immobilizzazioni immateriali, B.II per quelle materiali), e vengono valutati secondo i criteri ordinari. L’OIC 16, che disciplina le immobilizzazioni materiali, richiede al paragrafo 31 di esaminare il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi al bene; nell’affitto di azienda la titolarità resta al concedente e il conduttore vanta un mero diritto di godimento. Non esiste una regola specifica dell’OIC 16 sull’affitto di azienda: l’impostazione descritta discende dai principi generali di bilancio e dalla prassi professionale, ed è quella ritenuta civilisticamente corretta. Non è invece ammesso ammortizzare due volte lo stesso deperimento: se la quota è deducibile all’affittuario ai fini fiscali, il concedente che la deducesse a sua volta creerebbe una duplicazione da giustificare.

Canone, fondo di reintegrazione del conduttore

Il canone costituisce per il conduttore un costo di competenza, iscritto in B.8 - Per godimento di beni di terzi (l’OIC 12 cita espressamente i canoni per affitto di azienda); per il concedente è un ricavo, classificato in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) Quando la concessione rientra nell’attività caratteristica oppure in A.5 - Altri ricavi e proventi Nei casi residui.

Il conduttore, tenuto a restituire i beni nello stato di efficienza previsto dal contratto, accantona a fronte del deperimento un fondo di reintegrazione dei beni d’azienda ricevuti in affitto: si tratta di un accantonamento a copertura di un onere stimato, non di un ammortamento di beni propri né di un fondo rettificativo di immobilizzazioni possedute, poiché i cespiti non figurano nel suo attivo. L’OIC 31, paragrafo 18, colloca espressamente i fondi per manutenzione e ripristino dei beni d’azienda ricevuti in affitto nella voce B.4 (altri fondi per rischi e oneri) - Altri fondi Del passivo; l’accantonamento annuale confluisce in B.13 - Altri accantonamenti Del conto economico, come confermato dall’OIC 12, paragrafo 82. La stima si fonda su elementi oggettivi e valida documentazione, con quote ripartite sistematicamente lungo la durata del contratto per riflettere il progressivo utilizzo del bene.

Alla scadenza il degrado tecnico effettivo viene determinato, di regola mediante inventari e documentazione di supporto, e confrontato con l’accantonamento. Il conguaglio in denaro assorbe il fondo: se coincide, nessun nuovo costo; se è superiore, la differenza è un maggior onere classificato coerentemente con l’accantonamento originario (B.13, altri accantonamenti); se è inferiore, l’eccedenza del fondo si rilascia come componente positivo in A.5 (altri ricavi e proventi), secondo il criterio dell’OIC 31, paragrafo 47, per i fondi relativi a oneri della produzione.

Metodo contabile del concedente: sospensione o ammortamento

Quando il contratto non deroga all’articolo 2561 c.c. e l’obbligo di reintegrazione grava sul conduttore, la prassi professionale consolidata porta il concedente a sospendere l’ammortamento civilistico dei beni concessi: al termine del contratto gli saranno riconsegnati con la medesima funzionalità residua, e il conguaglio in denaro compensa l’usura subita. Alla riconsegna il conguaglio incassato ricostituisce il fondo ammortamento, dal quale il concedente riprende l’ammortamento in proprio per il residuo. Si tratta di una scelta motivata di prassi, coerente con l’assenza di doppia rilevazione dello stesso deperimento, non di una prescrizione specifica dell’OIC 16.

Quando il contratto deroga e pone il degrado a carico del concedente, questi conserva l’ammortamento ordinario, come conferma anche l’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 102 TUIR sul piano della deducibilità.

Collocazione nel bilancio CEE

Nel conto economico del conduttore il canone confluisce in B.8 (costi per godimento di beni di terzi); l’accantonamento per reintegrazione in B.13 (altri accantonamenti); il maggior onere da conguaglio in B.13 (altri accantonamenti); il rilascio dell’eccedenza del fondo in A.5 (altri ricavi e proventi). Nello stato patrimoniale il fondo compare in B.4 (altri fondi per rischi e oneri) - Altri fondi. Nel concedente i beni restano in B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) con il relativo fondo ammortamento in deduzione; il canone è ricavo in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) o A.5 (altri ricavi e proventi). Nel bilancio abbreviato e nel micro-bilancio i fondi sono aggregati nella classe B e le semplificazioni di esposizione non modificano la sostanza della rilevazione.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Composizione. La composizione delle voci ratei e risconti, altri fondi e altre riserve. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato, il rischio di perdite ulteriori; per le passività possibili, la situazione di incertezza, l’importo stimato o l’impossibilità di stimarlo e il parere dei consulenti. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
  • Ammortamenti del concedente. Se il concedente sospende gli ammortamenti dei beni dell’azienda affittata, il criterio seguito e la sua motivazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali; ammortamenti del concedente (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Deducibilità degli ammortamenti

Articoli 102, comma 8, e 103, comma 4, TUIR

Gli articoli 102, comma 8, e 103, comma 4, TUIR attribuiscono espressamente all’affittuario e all’usufruttuario la deduzione delle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali ricevuti. La regola si giustifica con l’obbligo di conservazione dell’efficienza previsto dall’articolo 2561 c.c.: il conduttore sopporta economicamente il deperimento e ne ottiene la deduzione, pur non essendo proprietario.

La quota deducibile si determina con riferimento al costo originario dei beni risultante dalla contabilità del concedente, fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato, applicando i coefficienti stabiliti per il settore di appartenenza. Sulla scelta del settore - quello del concedente o quello dell’affittuario - la prassi segnala posizioni divergenti: il criterio del settore del concedente appare più coerente con il riferimento al costo originario, ma il punto resta controverso e va valutato caso per caso. Se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro registro equipollente, si considerano già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso: la presunzione riguarda le quote del periodo pregresso, non il 50 per cento del costo originario indistintamente. In caso di inizio del contratto nel corso dell’esercizio, le quote si ragguagliano al periodo di utilizzo di entrambi i contraenti. La deduzione è subordinata alla tenuta, da parte dell’affittuario, del registro dei beni ammortizzabili o di analoghe annotazioni ai sensi di legge.

L’ultimo periodo del comma 8 esclude l’applicazione della disciplina nei casi di deroga convenzionale alle norme dell’articolo 2561 c.c. concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza: se il contratto pone il degrado a carico del concedente, le quote non sono deducibili all’affittuario e tornano al proprietario.

Conguaglio finale: profili fiscali

Per l’affittuario, la differenza tra le quote accantonate e il conguaglio definito assume rilevanza reddituale: eccedenza di accantonamento come componente positivo, maggior onere come componente negativo, secondo la prassi espressa dalla risposta della Direzione regionale dell’Emilia Romagna archiviata dalla Fondazione dei Commercialisti di Bologna. Per il concedente, la stessa prassi storica confronta il conguaglio con il saldo dei netti patrimoniali fiscalmente riconosciuti: la reintegrazione patrimoniale per il deperimento riconosciuto fiscalmente non è automaticamente tassabile per intero, mentre la differenza tra conguaglio e saldo costituisce sopravvenienza tassabile o deducibile. Il documento va letto come prassi storica, con vecchia numerazione TUIR e conti d’ordine, e coordinato con la normativa vigente.

Regime IVA

Il canone di affitto di azienda costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 2, numero 1, DPR 633/1972, ma il regime IVA dipende dal presupposto soggettivo e dalla composizione del complesso. L’articolo 10, comma 1, numero 8, DPR 633/1972 esenta le locazioni e gli affitti di terreni e aziende agricole, di aree non edificabili e di fabbricati, salvo opzione per l’imposizione. L’affitto di azienda commerciale posto in essere da una società o da un imprenditore con più aziende è imponibile, con registro in misura fissa; se l’affittante è un imprenditore individuale che concede l’unica azienda, perde la qualifica di soggetto passivo IVA e l’operazione esce dal campo dell’imposta, con registro proporzionale (risoluzione 6 febbraio 2008, numero 35). Quando il valore dei fabbricati supera il 50 per cento del valore dell’azienda, si applica la norma antielusiva dell’articolo 35, comma 10-quater, D.L. 223/2006, con registro nella misura dell’1 per cento prevista per le locazioni di fabbricati strumentali. Sul conguaglio occorre distinguere: un indennizzo puro per il degrado, documentato con inventari, non rileva ai fini IVA; somme collegate a cessione di rimanenze, dotazioni o servizi seguono il regime delle relative operazioni. La natura della somma va verificata sul contratto e sul verbale di riconsegna.

Manutenzioni su beni di terzi

In mancanza di clausole contrattuali, si applicano per analogia le regole delle locazioni: manutenzioni ordinarie a carico del conduttore, straordinarie del concedente. Le manutenzioni ordinarie sostenute dal conduttore su beni di proprietà del concedente, non ricomprese nel limite del 5 per cento dell’articolo 102, comma 6, TUIR perché riferite a beni non posseduti, sono deducibili integralmente nel periodo di competenza. Le migliorie e le spese incrementative sostenute dal conduttore seguono l’OIC 24, paragrafi A.22-A.23: se non separabili dai beni, si capitalizzano tra le altre immobilizzazioni immateriali (B.I.7) e si ammortizzano nel periodo minore tra l’utilità futura delle spese e la durata residua del contratto, tenuto conto del rinnovo se dipendente dal conduttore; se separabili, confluiscono tra le immobilizzazioni materiali pertinenti. La deducibilità fiscale delle straordinarie non è automatica lungo la durata del contratto: dipende dalla competenza, dalla natura del costo e dalla valutazione di utilità e separabilità.

IRAP

Il canone è tassabile per la società concedente e deducibile per il conduttore. Gli accantonamenti al fondo di reintegrazione confluiscono nella voce B.13 (altri accantonamenti), di regola non rilevante ai fini IRAP; tuttavia, se effettuati in applicazione di corretti principi contabili, sulla base di elementi oggettivi e in presenza di valida documentazione, sono deducibili in ciascun periodo di imposta mediante variazione in diminuzione in dichiarazione, nonostante la collocazione in voce non rilevante, secondo la circolare 26/E del 20 giugno 2012, paragrafo 5, dell’Agenzia delle Entrate.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Caso integrato

Affitto di azienda dalla stipula al conguaglio
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl concede in affitto la propria azienda a Beta Srl per il triennio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Il contratto non deroga all’articolo 2561 c.c.: Beta deve restituire i beni strumentali nello stato di efficienza, con conguaglio in denaro alla scadenza. Il canone annuo è di 60.000 euro, pagato il 31 dicembre di ogni anno. Le immobilizzazioni materiali hanno un costo originario di 200.000 euro; il fondo ammortamento di Alfa alla stipula è di 80.000 euro, quindi il costo non ancora ammortizzato è 120.000 euro. Il coefficiente applicabile è il 10 per cento annuo sul costo originario. Tutti gli importi sono ipotesi illustrative del caso.

Contratto, registri dei beni ammortizzabili di entrambe le società ed estratti conto documentano i dati. Nell’ipotesi descritta l’affittante è una società e l’azienda è commerciale: il canone è imponibile IVA al 22 per cento, con registro in misura fissa; si tratta di un’assunzione didattica, poiché il regime dipende dal soggetto e dalla composizione del complesso. Il conguaglio finale è un indennizzo puro per degrado, documentato con inventari, senza fattura e senza IVA, sempre in ipotesi. Non si considerano manutenzioni, scorte o altri flussi.

1. Canone 2025: registrazione di Beta - 31 dicembre 2025

Il canone è un costo per il godimento dell’azienda; l’IVA assolta è detraibile nell’ipotesi assunta.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Canoni di affitto azienda (B.8) 60.000,00 -
IVA assolta detraibile (C.II.5-bis) 13.200,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 73.200,00
Totale 73.200,00 73.200,00

Registrazioni identiche seguono il 31 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2027.

2. Canone 2025: registrazione di Alfa - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 73.200,00 -
Ricavi da canoni di affitto azienda (A.1) - 60.000,00
IVA a debito (D.12) - 13.200,00
Totale 73.200,00 73.200,00

3. Accantonamento annuo di Beta - 31 dicembre di ciascun anno

La quota è 200.000 × 10% = 20.000 euro annui, calcolata sul costo originario risultante dalla contabilità di Alfa e entro il residuo non ammortizzato di 120.000 euro. Beta tiene il registro dei beni ammortizzabili, condizione della deduzione ex art. 102, comma 8. L’accantonamento va al fondo di reintegrazione, passivo distinto dai fondi rettificativi delle immobilizzazioni proprie.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Accantonamento per reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.13) 20.000,00 -
Fondo reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.4) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Al 31 dicembre 2027 il fondo di Beta è 60.000 euro, pari a tre quote annuali. Ai fini IRES le quote sono deducibili; ai fini IRAP seguono il criterio della circolare 26/E/2012 sopra richiamato.

4. Conguaglio pari al fondo - 31 dicembre 2027

Il degrado determinato con inventario è pari a 60.000 euro, coincidente con l’accantonamento. Beta paga e assorbe il fondo; non sorgono sopravvenienze.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.4) 60.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 60.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

5. Conguaglio superiore al fondo - variante

Se il degrado accertato è 64.000 euro, la differenza di 4.000 euro è un onere dell’esercizio 2027, classificato coerentemente con l’accantonamento originario in B.13 (altri accantonamenti).

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.4) 60.000,00 -
Maggior onere per reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.13) 4.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 64.000,00
Totale 64.000,00 64.000,00

6. Conguaglio inferiore al fondo - variante

Se il degrado accertato è 54.000 euro, l’eccedenza di accantonamento di 6.000 euro si rilascia come componente positivo in A.5 (altri ricavi e proventi), secondo il criterio dell’OIC 31 per i fondi relativi a oneri della produzione.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo reintegrazione beni d’azienda in affitto (B.4) 60.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 54.000,00
Rilascio eccedenza fondo reintegrazione (A.5) - 6.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

I tre casi sono esiti alternativi della stessa vicenda, non una sequenza di pagamenti. In tutte le varianti il fondo risulta azzerato dopo il conguaglio e i pagamenti complessivi di Beta per il degrado coincidono con il degrado accertato: nessun esborso viene registrato due volte.

7. Riconsegna e risarcimento presso Alfa - 31 dicembre 2027

Alfa ha sospeso l’ammortamento durante l’affitto, secondo il metodo descritto nel tab civilistico. Al termine riceve il risarcimento e lo destina a ricostituire il fondo ammortamento, riprendendo poi l’ammortamento in proprio per il residuo. Conguaglio pari al fondo (60.000 euro):

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 60.000,00 -
Fondo ammortamento beni dell’azienda (rettifica B.II) - 60.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

Conguaglio superiore (64.000 euro): la differenza di 4.000 euro è componente positivo dell’esercizio, classificato secondo natura.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 64.000,00 -
Fondo ammortamento beni dell’azienda (rettifica B.II) - 60.000,00
Sopravvenienze attive (A.5) - 4.000,00
Totale 64.000,00 64.000,00

Conguaglio inferiore (54.000 euro): la mancata integrale ricostituzione del fondo lascia una differenza negativa di 6.000 euro, rilevata come componente negativo secondo natura.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 54.000,00 -
Oneri diversi di gestione (B.14) 6.000,00 -
Fondo ammortamento beni dell’azienda (rettifica B.II) - 60.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

Le scritture delle due società non sono automaticamente speculari: la contabilità del concedente richiede una riconciliazione autonoma dei valori iniziali, finali e del conguaglio, senza aggiungere al fondo quote mai contabilizzate e senza trasformare le quote fiscali dell’affittuario in ammortamento civilistico del concedente.

Deroga contrattuale: contratto senza risarcimento del degrado

Se il contratto esclude indennizzi per il degrado, ponendolo a carico del concedente, Beta non ha un obbligo di reintegrazione: gli accantonamenti descritti non si applicano e le quote di ammortamento non sono deducibili, per l’espresso divieto dell’ultimo periodo dell’articolo 102, comma 8, TUIR. La semplice quantificazione dell’usura non genera per Beta un costo contabile né una riserva di patrimonio netto: l’indeducibilità si gestisce in dichiarazione, senza variazioni in aumento se il costo non è stato contabilizzato. Lo schema che contrappone ammortamenti indeducibili a una riserva tassata non va utilizzato per rappresentare un’obbligazione inesistente. In questa ipotesi il concedente conserva l’ammortamento ordinario dei beni, civilistico e fiscale.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

Il prospetto va riconciliato con il contratto, i registri dei beni ammortizzabili di entrambe le parti e i mastri. Per ogni importo devono risultare il soggetto che deduce, l’esercizio di competenza e il documento di supporto.

  • Unicità della deduzione. La stessa quota di ammortamento non può essere dedotta da concedente e affittuario nello stesso periodo: la sospensione presso il concedente e la tenuta del registro da parte dell’affittuario vanno verificate insieme.
  • Base di calcolo. Costo originario dalla contabilità del concedente, residuo non ammortizzato, coefficiente del settore; verifica della presunzione del 50 per cento, limitata alle quote del periodo decorso, e del ragguaglio per contratti infrannuali.
  • Conguagli. Il fondo dell’affittuario deve azzerarsi con il conguaglio; le differenze vanno classificate secondo natura, non per etichetta. Il pagamento non va registrato due volte e l’IVA del conguaglio dipende dalla natura dell’indennizzo.
  • Deroga senza risarcimento. Le quote indeducibili si gestiscono in dichiarazione; nessun costo o riserva di patrimonio netto senza obbligo di reintegrazione.
  • Regime IVA. Il canone segue il presupposto soggettivo e la composizione del complesso; la norma antielusiva sui fabbricati prevalenti va verificata quando rilevano immobili.
  • IRAP. Variazione in diminuzione subordinata a elementi oggettivi e valida documentazione, secondo la circolare 26/E del 20 giugno 2012, paragrafo 5.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Contratto stipulato con scrittura privata semplice

L'affitto di un'azienda soggetta a registrazione richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata, da depositare presso il registro delle imprese. Un accordo firmato tra le parti senza queste formalità è di difficile prova verso i terzi e crea incertezza sulla data di decorrenza, sulla titolarità della deduzione degli ammortamenti e sui rapporti trasferiti.

Errore ricorrente

TFR dei dipendenti trasferiti non rilevato dall'affittuario

Con l'azienda passano all'affittuario i rapporti di lavoro, e per i crediti maturati dai lavoratori al momento del trasferimento concedente e affittuario sono obbligati in solido. L'affittuario che non rileva il debito per il TFR maturato, e l'eventuale credito verso il concedente se così pattuito, rappresenta in modo incompleto le passività assunte.

Errore ricorrente

Canone fatturato senza verificare il peso degli immobili

L'affitto d'azienda è ordinariamente imponibile IVA, ma se il valore dei fabbricati supera la metà del valore complessivo dell'azienda si applica il regime previsto per le locazioni immobiliari. Fatturare sempre con IVA ordinaria, o al contrario in esenzione, senza questa verifica, determina errori su imposta, detrazione e registro.