Inquadramento generale
Fallimento e liquidazione giudiziale di un cliente - quando un cliente viene assoggettato a liquidazione giudiziale, la procedura che ha sostituito il fallimento, il creditore deve affrontare tre problemi: insinuare il proprio credito al passivo nei termini fissati, valutare in bilancio quanto potrà recuperare e sfruttare le regole fiscali che consentono di dedurre la perdita e recuperare l’IVA senza attendere la chiusura della procedura. La stessa logica vale per le altre procedure concorsuali e per gli accordi di ristrutturazione omologati.
Profilo civilistico
All’apertura della procedura il credito va svalutato analiticamente secondo l’OIC 15, stimando la percentuale di recupero sulla base delle informazioni disponibili: attivo della procedura, privilegi dei creditori, esperienza di casi simili. La svalutazione si rileva nel fondo svalutazione crediti o direttamente a riduzione del credito. Se in seguito il riparto supera quanto stimato, la differenza è una sopravvenienza attiva; se è inferiore, una perdita ulteriore. Il credito si elimina definitivamente con la chiusura della procedura o quando la perdita diventa certa.
Profilo fiscale
Secondo l’articolo 101, comma 5, del TUIR la perdita su crediti verso un debitore assoggettato a liquidazione giudiziale è deducibile senza dover provare gli elementi certi e precisi, dalla data della sentenza di apertura. La deduzione è ammessa anche nell’esercizio in cui il credito viene cancellato dal bilancio, nei limiti in cui la svalutazione non sia stata già dedotta. L’eventuale fondo svalutazione tassato si utilizza, e le imposte anticipate si rilasciano.
Recupero dell’IVA
Dal 2021 l’articolo 26 del DPR 633/1972 consente di emettere la nota di variazione in diminuzione dalla data di apertura della procedura, senza attendere il piano di riparto. Il cliente in procedura non deve registrare la nota in aumento. Se in seguito il creditore incassa in tutto o in parte il credito, deve riversare la relativa IVA con una nota di variazione in aumento.
Insinuazione al passivo
Il credito va insinuato con domanda al curatore nei termini previsti, indicando eventuali privilegi. Senza insinuazione il creditore rischia di non partecipare ai riparti.
Punti di attenzione
Occorre tenere traccia della data di apertura della procedura, perché da essa decorrono sia la deducibilità della perdita sia la possibilità di recuperare l’IVA. La nota di variazione va emessa entro il termine per la dichiarazione IVA dell’anno di apertura.
Informativa
La nota integrativa indica le variazioni del fondo svalutazione crediti e, se rilevanti, i crediti verso clienti in procedura.
Fallimento e liquidazione giudiziale di un cliente: esempio di contabilizzazione
Un cliente con un debito di 12.200 euro, IVA compresa, viene assoggettato a liquidazione giudiziale nel 2025. Il creditore emette nota di variazione per 2.200 euro di IVA, svaluta il credito residuo di 10.000 euro stimando un recupero del 10% e deduce la perdita dal 2025.
Se due anni dopo il curatore distribuisce il 15% invece del 10% stimato, il creditore rileva una sopravvenienza attiva per la differenza e riversa l’IVA sulla parte incassata.
L'apertura della liquidazione giudiziale del cliente rende deducibile la perdita e consente di recuperare l'IVA con nota di variazione, senza attendere la chiusura; eventuali riparti successivi vanno poi rilevati.
Principi contabili (OIC)
Svalutazione analitica del credito verso il cliente insolvente
All’apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico del cliente, il credito vantato nei suoi confronti va sottoposto a una svalutazione analitica secondo l’OIC 15, stimando la percentuale di recupero attesa sulla base delle informazioni disponibili sulla consistenza dell’attivo fallimentare e sul grado di privilegio del credito: l’apertura della procedura costituisce di per sé un elemento sintomatico di una riduzione di valore del credito, anche quando non sia ancora possibile quantificare con precisione l’ammontare definitivo della perdita.
Riparto parziale e sopravvenienza attiva
Quando, nel corso o al termine della procedura, il creditore riceve un riparto, anche parziale, superiore a quanto stimato al momento della svalutazione, la differenza costituisce una sopravvenienza attiva da rilevare nell’esercizio in cui il riparto è comunicato o effettivamente percepito: specularmente, un riparto inferiore alle attese comporta l’imputazione a conto economico di un’ulteriore perdita, nell’esercizio in cui la minore recuperabilità del credito residuo diventa ragionevolmente prevedibile.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità automatica della perdita dall’apertura della procedura
Ai sensi dell’articolo 101, comma 5, del TUIR, la perdita su crediti verso un debitore assoggettato a liquidazione giudiziale è automaticamente deducibile, senza necessità di dimostrare gli elementi certi e precisi ordinariamente richiesti per le altre perdite su crediti, a partire dalla data della sentenza dichiarativa di apertura della procedura: il creditore può dedurre la perdita già in tale esercizio, per l’intero ammontare del credito non coperto da garanzia reale o personale, oppure rinviarne la deduzione a un esercizio successivo, purché nel rispetto del principio generale di competenza e senza un ingiustificato differimento arbitrario.
Recupero dell’IVA e momento rilevante
Il diritto alla detrazione dell’IVA originariamente addebitata al cliente poi assoggettato a liquidazione giudiziale, esercitato mediante nota di variazione in diminuzione ai sensi dell’articolo 26 del DPR 633/1972, sorge già dalla data della sentenza di apertura della procedura, senza dover attendere l’infruttuosa conclusione della stessa: la nota di variazione va emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui tale presupposto si verifica.
Sopravvenienza attiva da riparto e obbligo di riaddebito dell’IVA
Quando, a seguito del riparto della procedura, il creditore recupera in tutto o in parte l’importo del credito per il quale aveva già emesso la nota di variazione in diminuzione dell’IVA, sorge l’obbligo speculare di riversare all’Erario l’IVA corrispondente alla parte di credito effettivamente recuperata, mediante una nota di variazione in aumento; ai fini delle imposte dirette, l’importo recuperato, nella parte eccedente il valore residuo del credito dopo la svalutazione, costituisce una sopravvenienza attiva imponibile nell’esercizio di percezione o di comunicazione del riparto.
Riparto parziale su un credito già svalutato integralmente
Rho Srl ha un credito di 10.000 euro (IVA inclusa) verso un cliente assoggettato a liquidazione giudiziale, già interamente svalutato e dedotto nell’esercizio di apertura della procedura, con emissione della nota di variazione IVA in diminuzione; nella procedura riceve, in un esercizio successivo, un riparto parziale di 3.000 euro.
1. Incasso del riparto parziale dalla procedura
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 3.000,00 | - |
| Sopravvenienze attive (A.5) | - | 2.459,02 |
| Erario c/IVA, nota di variazione in aumento (D.12) | - | 540,98 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Poiché il credito era già stato interamente svalutato e la relativa IVA integralmente recuperata tramite nota di variazione in diminuzione, il riparto di 3.000 euro va scomposto tra la quota imponibile, che genera una sopravvenienza attiva di 2.459,02 euro, e la quota di IVA da riversare all’Erario, pari a 540,98 euro (3.000 euro diviso 1,22, per la quota IVA al 22% inclusa nel credito originario), mediante nota di variazione in aumento.
Controlli prima della dichiarazione
- Tempestività dell’insinuazione. Verificare che l’insinuazione al passivo sia stata presentata entro i termini fissati dagli organi della procedura.
- Momento della deduzione. Verificare che la perdita sia dedotta a partire dall’apertura della procedura, senza un ingiustificato rinvio a esercizi successivi privo di collegamento con la competenza economica.
- Riparti successivi. Monitorare gli eventuali riparti, anche parziali, ricevuti dalla procedura per rilevare tempestivamente la sopravvenienza attiva e l’obbligo di riversamento dell’IVA precedentemente recuperata.
- Scomposizione del riparto tra imponibile e IVA. Verificare la corretta scomposizione dell’importo recuperato tra la quota imponibile e la quota IVA, quando il credito originario era comprensivo di imposta.
Errori ricorrenti
Credito privilegiato dedotto come chirografario
La perdita deducibile al momento dell'apertura della procedura va stimata tenendo conto delle garanzie e dei privilegi che assistono il credito. Dedurre per intero un credito che gode di privilegio o è coperto da ipoteca, senza considerare la probabile quota di recupero, anticipa una perdita che si rivelerà in parte insussistente.
Nota di variazione IVA emessa senza attendere i presupposti
Il recupero dell'IVA sui crediti verso debitori in liquidazione giudiziale ha tempi e condizioni definiti dalla legge, che dipendono dalla data di apertura della procedura. Emettere la nota di variazione prima dell'apertura, sulla base della sola insolvenza del cliente, determina una detrazione indebita da riversare.
Revocatoria sui pagamenti ricevuti ignorata
I pagamenti incassati dal cliente nei mesi precedenti l'apertura della procedura possono essere oggetto di azione revocatoria da parte del curatore. Non valutare questo rischio, e non stanziare un fondo quando l'azione è probabile, lascia il bilancio esposto a una passività potenziale che si manifesta improvvisamente con la citazione.
