Inquadramento generale
Conferimento d’azienda: aspetti contabili e fiscali - il conferimento d’azienda trasferisce un complesso produttivo dotato di autonoma capacità di reddito a una società, che assegna in cambio proprie azioni o quote non al singolo bene ma all’intero compendio. A differenza della cessione ordinaria, l’operazione non si conclude con un incasso in denaro, bensì con l’ingresso della società conferente nella compagine sociale della beneficiaria: la conferente diventa socia della conferitaria, mentre nella scissione sono i soci della scissa a ricevere direttamente le partecipazioni. Questa differenza strutturale orienta sia la valutazione civilistica sia il trattamento fiscale dell’intera operazione.
Le ragioni che spingono a un conferimento sono molteplici: esigenze organizzative legate al decentramento delle decisioni, la volontà di rendere autonomamente cedibile un singolo ramo senza alienare l’intera impresa, considerazioni fiscali o, in alcuni casi, la necessità di liquidare l’attivo di una procedura concorsuale. La pluralità di motivazioni economicamente apprezzabili rafforza la tenuta dell’operazione anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.
Perizia di stima e tutela del capitale sociale
Nelle società di capitali il conferimento d’azienda richiede sempre una perizia giurata di stima, resa ai sensi dell’articolo 2343 del codice civile per le società per azioni o dell’articolo 2465 per le società a responsabilità limitata: sebbene manchi una norma dedicata al conferimento d’azienda, l’applicazione analogica delle regole sui conferimenti di beni in natura è sufficiente a colmare la lacuna. Un perito indipendente attesta che il valore del complesso aziendale è almeno pari a quello attribuito a capitale sociale ed eventuale sovrapprezzo, prevenendo così l’annacquamento del capitale della conferitaria a danno dei suoi soci e dei suoi creditori. Nelle società di persone la perizia non è richiesta. Per le aziende individuali di dimensioni contenute il criterio estimativo più diffuso è quello patrimoniale semplice, fondato sulle risultanze di una situazione patrimoniale di periodo, della quale il perito verifica anche l’assenza di eventi negativi sopravvenuti e di contenziosi pendenti fra la data di riferimento e la data della perizia.
Conferimento e scissione: il criterio distintivo
Il conferimento si distingue dalla scissione classica per la destinazione delle partecipazioni della beneficiaria: nel conferimento vanno alla società conferente, che resta legata alla conferitaria da un rapporto partecipativo diretto; nella scissione classica vanno invece ai soci della società scissa. La differenza produce conseguenze opposte sulla titolarità e sul controllo, e va tenuta distinta anche dalla scissione mediante scorporo, che condivide con il conferimento la destinazione delle quote alla società scissa ma non richiede necessariamente un’azienda dotata di autonoma capacità di reddito.
Punti di attenzione
Occorre scegliere con attenzione la data di efficacia, predisporre la situazione patrimoniale di riferimento, verificare l’inerenza dei debiti trasferiti al complesso conferito e tenere traccia dei valori fiscali, che nel regime di neutralità restano quelli del conferente anche se in bilancio emergono valori diversi.
Conferimento d’azienda: aspetti contabili e fiscali: esempio di contabilizzazione
Una società conferisce un ramo d’azienda con valore contabile netto di 600.000 euro, stimato dal perito 1.000.000 di euro, in una società neocostituita. Riceve una partecipazione iscritta a 600.000 euro; la conferitaria iscrive i beni a 1.000.000 di euro, ma i loro valori fiscali restano quelli del conferente, salvo il riallineamento con imposta sostitutiva.
Nel conferimento d'azienda le partecipazioni della beneficiaria vanno alla società conferente; la conferitaria iscrive i beni al valore pattuito dai soci (criterio Assonime) e l'operazione resta fiscalmente neutrale ex art. 176 TUIR, con doppio binario da monitorare fino al suo riassorbimento.
Principi contabili (OIC)
La rappresentazione contabile del conferimento segue un doppio binario, distinto tra la società conferente e la società conferitaria, e richiede una scelta motivata sul criterio di iscrizione dei beni ricevuti, in assenza di un principio contabile nazionale dedicato all’operazione.
Scritture della conferente
La conferente storna dal proprio bilancio le attività e le passività trasferite ai relativi valori contabili storici e rileva la partecipazione ricevuta nella conferitaria al valore corrente attestato dalla perizia e pattuito dai soci. La differenza fra il valore corrente della partecipazione e il valore netto storico del compendio trasferito confluisce in una riserva di patrimonio netto, denominata riserva da conferimento: una posta sospesa che conserva memoria della plusvalenza latente non ancora tassata.
Scritture della conferitaria e criterio Assonime
In assenza di un principio contabile nazionale dedicato al conferimento d’azienda, l’iscrizione dei beni ricevuti dalla conferitaria segue l’orientamento espresso da Assonime nel caso n. 4/2014: il riferimento non è il valore puro di perizia, che svolge solo una funzione di garanzia poiché il valore pattuito non può eccederlo, bensì il valore complessivo del conferimento effettivamente pattuito dai soci, cioè il capitale sociale attribuito più l’eventuale sovrapprezzo. Se questo valore coincide con i valori contabili storici della conferente, i beni si iscrivono in continuità; se lo supera, la differenza si alloca sui singoli beni capienti secondo il loro valore normale, con la stessa logica del disavanzo di fusione, e il residuo eventuale, se riconducibile a un maggior valore del complesso aziendale nel suo insieme, si iscrive ad avviamento.
L’iscrizione dei beni rivalutati può avvenire a saldi chiusi, cioè al solo valore netto senza il fondo di ammortamento pregresso, oppure a saldi aperti, mantenendo distinti il valore lordo rivalutato e il fondo di ammortamento accumulato fino alla data del conferimento: la scelta non incide sul valore netto iscritto, ma sulla rappresentazione in nota integrativa e sul futuro piano di ammortamento.
Sovrapprezzo nella conferitaria preesistente
Quando la conferitaria è una società già esistente, l’aumento di capitale destinato al conferente avviene con esclusione del diritto di opzione dei vecchi soci. Per evitare che l’ingresso della conferente diluisca il valore patrimoniale delle azioni già in circolazione, occorrono due stime del capitale economico, quella della conferente e quella della conferitaria: il sovrapprezzo è pari alla differenza fra il valore effettivo e il valore nominale delle nuove azioni assegnate, in modo che il valore patrimoniale unitario resti sostanzialmente invariato per i vecchi soci.
Collocazione nel bilancio CEE
Nel bilancio della conferitaria, le attività e le passività ricevute confluiscono nelle voci ordinarie dello stato patrimoniale secondo la loro natura: immobilizzazioni, rimanenze, crediti, disponibilità liquide, debiti. L’eventuale differenza allocata ad avviamento si iscrive in B.I.5 delle immobilizzazioni immateriali e si ammortizza secondo la vita utile stimata. Il capitale sociale di nuova emissione confluisce in A.I - Capitale, l’eventuale sovrapprezzo in A.II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni. Nel bilancio della conferente, la riserva da conferimento si colloca fra le riserve di patrimonio netto in A.VII (riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) - Altre riserve, mentre la partecipazione ricevuta si iscrive fra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante a seconda della classificazione attribuita.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
- Operazione straordinaria. Nel primo bilancio successivo all’operazione: la descrizione dell’operazione, il trattamento dell’avanzo o del disavanzo, i criteri di imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento, e gli effetti sulla comparabilità con l’esercizio precedente. Principio contabile: art. 2504-bis c.c.; OIC 4.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Neutralità fiscale e continuità dei valori
Per la regola generale dell’articolo 9 del TUIR, il conferimento di beni è assimilato a una cessione a titolo oneroso: il conferente dovrebbe tassare come plusvalenza la differenza fra il valore normale dei beni conferiti e il loro costo fiscale. Per il conferimento di azienda o di un ramo dotato di autonoma capacità di reddito, effettuato fra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali, l’articolo 176 del TUIR deroga a questa regola generale e impone un regime di neutralità fiscale: non si realizza né plusvalenza né minusvalenza, il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, e la conferitaria subentra nella medesima posizione fiscale del conferente su tutti gli elementi dell’attivo e del passivo del compendio trasferito.
Poiché il valore civilistico di iscrizione può discostarsi dal valore fiscale in continuità, si genera un doppio binario che la conferitaria deve monitorare e riconciliare nel prospetto della dichiarazione dei redditi, esercizio dopo esercizio, fino al suo riassorbimento.
Trasferimento fiscale dell’avviamento dal 2024
Per i conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo 192/2024, la continuità dei valori fiscali si estende anche al valore dell’avviamento: la conferitaria subentra nella posizione fiscale del conferente anche su questo elemento. La modifica supera il precedente orientamento della circolare 8/E del 2010, secondo cui l’avviamento fiscalmente riconosciuto restava in capo al conferente pur essendo stato trasferito contabilmente alla conferitaria, generando un’asimmetria di difficile monitoraggio. Per i conferimenti anteriori a tale data resta applicabile il previgente orientamento di prassi.
Riallineamento opzionale a imposta sostitutiva
In alternativa al mantenimento del doppio binario, la conferitaria può optare per il riallineamento previsto dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, dando rilevanza fiscale, in tutto o in parte, ai maggiori valori civilistici iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali ricevute. L’opzione comporta il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 18% e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP con aliquota del 3%, da versare in unica soluzione entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dell’esercizio in cui l’operazione è stata realizzata. I maggiori valori affrancati sono riconosciuti fiscalmente ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta dell’opzione. Se i beni riallineati sono realizzati prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale si riduce dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggiore ammortamento già dedotto, con corrispondente scomputo dell’imposta sostitutiva versata dall’imposta sui redditi dovuta sulla plusvalenza. La conferitaria che sceglie il riallineamento espone le differenze residue fra valori civilistici e fiscali nella sezione dedicata del quadro RV del modello Redditi e nella corrispondente sezione del modello IRAP.
Regime della riserva da conferimento, IVA e imposta di registro
Riserva da conferimento in caso di distribuzione
La riserva da conferimento iscritta dalla conferente, pur derivando da un’operazione fiscalmente neutrale, rappresenta un plusvalore non ancora tassato. Se in un momento successivo la conferente delibera di distribuirla ai propri soci, essa assume natura di utile e sconta la tassazione ordinaria prevista per i dividendi dagli articoli 47, 59 o 89 del TUIR, secondo che il socio percettore sia una persona fisica non imprenditore, un imprenditore individuale o una società di persone, oppure un soggetto passivo IRES. La neutralità del conferimento sospende quindi la tassazione, senza eliminarla in modo permanente.
Trattamento ai fini IVA e imposta di registro
Il conferimento avente a oggetto un’intera azienda o un suo ramo è escluso dal campo di applicazione dell’IVA dall’articolo 2, comma 3, lettera b), del DPR 633/1972: la disciplina riguarda soltanto il trasferimento di un complesso funzionalmente autonomo, e non si estende al conferimento di singoli beni, che resta invece un’operazione rilevante ai fini IVA. Per il principio di alternatività fra IVA e imposta di registro previsto dall’articolo 40 del DPR 131/1986, l’atto di conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa, oggi pari a 200 euro; l’atto va registrato entro venti giorni dalla stipula o dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, indipendentemente dai soggetti coinvolti e dalla composizione del complesso aziendale conferito.
Conferimento in società neocostituita
Un imprenditore individuale conferisce l’intera azienda in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, ricevendo l’intera partecipazione. Il complesso aziendale conferito presenta, ai valori storici, un immobile strumentale (valore lordo 100.000 euro, fondo ammortamento 40.000 euro, valore netto contabile 60.000 euro), altre attività per 200.000 euro già iscritte a valori correnti e passività per 100.000 euro: il patrimonio netto contabile del complesso è quindi 160.000 euro. La perizia giurata attesta un valore del complesso pari almeno a 200.000 euro; i soci pattuiscono questo stesso importo come capitale sociale della neocostituita Rossi Srl, senza sovrapprezzo. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Storno del complesso aziendale conferito
La conferente storna le attività e le passività trasferite ai valori storici e rileva un credito transitorio verso la conferitaria per il valore corrente pattuito. La differenza confluisce nella riserva da conferimento.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Passività conferite | 100.000,00 | - |
| Rossi Srl c/conferimento | 200.000,00 | - |
| Attività conferite | - | 260.000,00 |
| Riserva da conferimento (A.VI) | - | 40.000,00 |
| Totale | 300.000,00 | 300.000,00 |
2. Iscrizione della partecipazione ricevuta
Il credito transitorio verso la conferitaria si chiude con l’iscrizione della partecipazione, al medesimo valore corrente.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in Rossi Srl (B.III.1) | 200.000,00 | - |
| Rossi Srl c/conferimento | - | 200.000,00 |
| Totale | 200.000,00 | 200.000,00 |
3. Iscrizione del compendio nella conferitaria secondo il criterio Assonime
La neocostituita iscrive le attività e le passività ricevute partendo dai valori contabili della conferente. L’immobile strumentale, che ha capienza per una rivalutazione fino al proprio valore normale di 90.000 euro, assorbe 30.000 euro della differenza rispetto al valore pattuito; il residuo di 10.000 euro, non allocabile su altri beni, si iscrive ad avviamento, in quanto riconducibile a un maggior valore del complesso aziendale nel suo insieme. L’immobile è iscritto a saldi chiusi, cioè al solo valore netto rivalutato, senza il fondo di ammortamento pregresso.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altre attività | 200.000,00 | - |
| Immobile strumentale (B.II.1) | 90.000,00 | - |
| Avviamento (B.I.5) | 10.000,00 | - |
| Passività conferite | - | 100.000,00 |
| Capitale sociale (A.I) | - | 200.000,00 |
| Totale | 300.000,00 | 300.000,00 |
Conferimento in società preesistente
Beta S.p.A., già operativa, riceve in conferimento un ramo d’azienda privo di passività, del valore corrente di 150.000 euro attestato dalla perizia. Il capitale sociale di Beta ante conferimento è di 300.000 euro, suddiviso in 30.000 azioni da 10 euro di valore nominale, a fronte di un capitale economico stimato in 500.000 euro: il valore patrimoniale reale per azione è quindi di circa 16,67 euro. Per non diluire i vecchi soci, le nuove azioni destinate al conferente devono essere emesse allo stesso valore economico unitario: si deliberano 9.000 nuove azioni da 10 euro di valore nominale, per un totale di 90.000 euro, con un sovrapprezzo di 60.000 euro. Il valore patrimoniale per azione resta così sostanzialmente invariato anche dopo l’operazione, con un capitale economico complessivo di 650.000 euro su 39.000 azioni.
4. Aumento di capitale con sovrapprezzo a fronte del conferimento
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attività conferite | 150.000,00 | - |
| Capitale sociale (A.I) | - | 90.000,00 |
| Riserva sovrapprezzo azioni (A.II) | - | 60.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
Riallineamento opzionale
Nel caso della neocostituita Rossi Srl, la conferitaria valuta l’opzione per il riallineamento dei maggiori valori iscritti sull’immobile strumentale e sull’avviamento, complessivamente 40.000 euro: 30.000 euro sull’immobile e 10.000 euro sull’avviamento. Optando per il riallineamento, versa un’imposta sostitutiva del 18% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP sull’intero maggior valore, per un totale di 8.400 euro, pari a 7.200 euro più 1.200 euro, eliminando così il doppio binario su questi due elementi e ottenendo il riconoscimento fiscale dei maggiori valori ai fini dell’ammortamento dal periodo d’imposta dell’opzione.
5. Rilevazione del debito per l’imposta sostitutiva
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva su riallineamento | 8.400,00 | - |
| Debiti tributari per imposta sostitutiva (D.12) | - | 8.400,00 |
| Totale | 8.400,00 | 8.400,00 |
6. Versamento dell’imposta sostitutiva
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari per imposta sostitutiva (D.12) | 8.400,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 8.400,00 |
| Totale | 8.400,00 | 8.400,00 |
Se Rossi Srl realizza l’immobile o l’avviamento riallineati prima del quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale si riduce dei maggiori valori affrancati e dell’eventuale maggiore ammortamento già dedotto, con lo scomputo dell’imposta sostitutiva versata dall’imposta sui redditi dovuta sulla plusvalenza.
Controlli prima della dichiarazione
Prima di chiudere la pratica occorre riconciliare la perizia, l’atto di conferimento, le scritture contabili e il prospetto fiscale, verificando che ogni valore trovi corrispondenza fra i diversi documenti.
- Perizia di stima. Verificare che sia stata resa nella forma richiesta dalla forma societaria della conferitaria e che attesti un valore almeno pari a quello attribuito a capitale e sovrapprezzo, con assenza di eventi negativi sopravvenuti fra la situazione patrimoniale di base e la data della perizia.
- Destinatario delle partecipazioni. Controllare che le azioni o quote di nuova emissione siano assegnate alla società conferente e non ai suoi soci, per non confondere l’operazione con una scissione.
- Criterio di iscrizione dei beni nella conferitaria. Verificare che il valore complessivo utilizzato sia quello pattuito dai soci, non il valore puro di perizia, e che l’allocazione sui singoli beni non ecceda il rispettivo valore normale.
- Sovrapprezzo. Nella conferitaria preesistente, controllare che il sovrapprezzo sia stato calcolato confrontando il capitale economico di conferente e conferitaria, per evitare la diluizione dei vecchi soci.
- Continuità dei valori fiscali. Ricostruire il prospetto di riconciliazione fra valori civilistici e valori fiscali, includendo l’avviamento per i conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024.
- Opzione di riallineamento. Se esercitata, verificare il calcolo dell’imposta sostitutiva, il rispetto del termine di versamento e la clausola di salvaguardia sul realizzo dei beni prima del quarto periodo d’imposta successivo.
- IVA e registro. Controllare che l’atto non sia stato assoggettato a IVA e che l’imposta di registro in misura fissa sia stata versata e l’atto registrato entro venti giorni.
Errori ricorrenti
Registro proporzionale applicato al conferimento
Il conferimento di azienda in società sconta l'imposta di registro in misura fissa, come le altre operazioni di riorganizzazione. Liquidare l'imposta proporzionale, come in una cessione, determina un esborso non dovuto da recuperare con un'istanza di rimborso; anche in presenza di immobili le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.
Ammortamenti dei maggiori valori dedotti dalla conferitaria
In regime di neutralità la conferitaria subentra nei valori fiscali del conferente. Se iscrive i beni a valori più elevati, le quote di ammortamento calcolate sul maggior valore non sono deducibili, salvo riallineamento con imposta sostitutiva. Dedurle integralmente, senza rilevare le imposte differite sulla differenza, altera sia l'imponibile sia il bilancio.
Perdite fiscali del conferente considerate trasferite
Con il conferimento passano i beni e i rapporti dell'azienda, ma le perdite fiscali pregresse restano del conferente. La conferitaria che le utilizza per ridurre il proprio reddito, ritenendole un elemento dell'azienda ricevuta, deduce un importo che non le spetta, con recupero dell'imposta e sanzioni.
