Inquadramento generale
Fusione: procedura, rapporto di cambio e aspetti contabili - la fusione è l’operazione mediante la quale due o più società si concentrano in un unico soggetto giuridico, con successione universale nei rapporti attivi e passivi delle società partecipanti. Il codice civile ammette sei forme di fusione, che si distinguono per la sopravvivenza o meno di un soggetto preesistente, per il grado di partecipazione fra le società coinvolte e per le semplificazioni procedurali che ne conseguono.
Sei forme di fusione
Nella fusione propriamente detta, tutte le società partecipanti si estinguono e ne nasce una nuova, con annullamento delle azioni o quote preesistenti e assegnazione ai soci di azioni della nuova società secondo un rapporto di cambio. Nella fusione per incorporazione, l’incorporante conserva la propria soggettività giuridica e l’incorporata si estingue, con le sue azioni o quote sostituite da quelle dell’incorporante. Quando l’incorporante possiede già l’intero capitale dell’incorporata, l’articolo 2505 del codice civile consente un procedimento semplificato, senza necessità di un rapporto di cambio; un procedimento intermedio, semplificato ma meno del precedente, si applica quando il possesso è almeno del 90%, ai sensi dell’articolo 2505-bis. Nella fusione inversa è la partecipata a incorporare la partecipante, tipicamente per fare sopravvivere la società operativa anziché la holding. La sesta forma, il leverage by-out, disciplinato dall’articolo 2501-bis del codice civile, impiega la leva dell’indebitamento congiuntamente alla fusione per acquisire una società target dotata di liquidità o solidità patrimoniale sufficiente a ripagare il debito contratto per l’acquisizione.
Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento
Nel leverage by-out, il patrimonio della società target viene di fatto utilizzato per ripagare il debito contratto dall’acquirente, esponendo i creditori della target a un rischio specifico e più elevato rispetto a una fusione ordinaria: per questo la legge impone obblighi documentali rafforzati. Il progetto di fusione deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante; la relazione degli amministratori deve contenere un piano economico e finanziario con l’indicazione della fonte delle risorse e la descrizione degli obiettivi perseguiti; la relazione degli esperti attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto.
Fasi della procedura
La fusione si articola nel progetto di fusione redatto dagli organi amministrativi, con il rapporto di cambio e la data di efficacia; nella situazione patrimoniale di ciascuna società; nella relazione degli amministratori che illustra e giustifica il rapporto di cambio; nella relazione degli esperti sulla congruità del rapporto, salvo rinuncia unanime dei soci o semplificazioni; nella delibera delle assemblee; nel termine di sessanta giorni per l’opposizione dei creditori e nell’atto di fusione, dalla cui iscrizione decorrono gli effetti.
Aspetti contabili
Secondo l’OIC 4, l’incorporante iscrive le attività e le passività dell’incorporata ai valori contabili, e la differenza tra il valore della partecipazione annullata o l’aumento di capitale al servizio del cambio e il patrimonio netto acquisito genera un avanzo o un disavanzo di fusione. Il disavanzo si imputa, se giustificato, ai maggiori valori dei beni e, per il residuo, all’avviamento; l’avanzo si iscrive in una riserva o, se riflette previsioni di perdite, in un fondo. Gli effetti contabili possono essere retrodatati all’inizio dell’esercizio in corso.
Punti di attenzione
Occorre verificare la congruità del rapporto di cambio, la giustificazione del disavanzo con perizie o valutazioni attendibili e il rispetto dei termini di deposito e di opposizione dei creditori.
La fusione si articola in sei forme codicistiche e in tre fasi procedurali (progetto, decisione, atto); il rapporto di cambio si calcola sui valori economici effettivi delle società, con conguaglio in denaro limitato al 10%, e genera in contabilità un avanzo o un disavanzo di fusione.
Principi contabili (OIC)
Fasi del procedimento e termine dilatorio
Il procedimento di fusione ordinario si articola in tre fasi: la redazione del progetto di fusione, corredato dalla documentazione obbligatoria; la decisione di fusione, adottata da ciascuna assemblea con approvazione del progetto; l’atto di fusione, stipulato in forma di atto pubblico notarile e depositato per l’iscrizione al Registro delle imprese. Fra il deposito del progetto e la decisione deve decorrere un termine dilatorio minimo di trenta giorni, ridotto a quindici se alla fusione partecipano solo società non azionarie, salvo rinuncia unanime dei soci.
Determinazione del rapporto di cambio
Il rapporto di cambio esprime quante nuove azioni o quote dell’incorporante spettano ai soci delle società incorporate, in modo da garantire l’equivalenza di valore fra la situazione ante e post fusione. La sua determinazione è prerogativa non delegabile dell’organo amministrativo, si basa sui valori economici effettivi delle società, non su quelli contabili, e va sottoposta al giudizio di congruità della relazione degli esperti, salvo rinuncia unanime quando non partecipano società azionarie. Il calcolo segue tre passaggi: si determina il valore economico relativo di ciascuna società rispetto al valore economico complessivo; si applica questa proporzione al numero di azioni dell’incorporante per individuare le nuove azioni da emettere; si calcola infine il rapporto di cambio come numero di nuove azioni dell’incorporante da assegnare per ogni azione annullata dell’incorporata. L’eventuale conguaglio in denaro, necessario per arrotondare l’assegnazione, non può superare il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate, salvo quando alla fusione partecipino esclusivamente società di persone o società a responsabilità limitata.
Scritture della fusione: patrimonio netto e avanzo o disavanzo di concambio
L’incorporante iscrive le attività e le passività ricevute dall’incorporata, di regola ai valori contabili, e aumenta il proprio capitale sociale a servizio dei soci dell’incorporata secondo il rapporto di cambio determinato. La differenza fra il patrimonio netto contabile ricevuto e l’aumento di capitale sociale emesso genera un avanzo di fusione, se il patrimonio ricevuto eccede l’aumento di capitale, o un disavanzo nel caso opposto: la posta si iscrive nel patrimonio netto della società risultante, con una logica per certi aspetti analoga a quella già vista per la riserva da conferimento nel conferimento d’azienda.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Operazione straordinaria. Nel primo bilancio successivo all’operazione: la descrizione dell’operazione, il trattamento dell’avanzo o del disavanzo, i criteri di imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento, e gli effetti sulla comparabilità con l’esercizio precedente. Principio contabile: art. 2504-bis c.c.; OIC 4.
- Comparabilità. La non comparabilità delle voci con l’esercizio precedente, il loro adattamento o l’impossibilità di adattarle. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 5, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: comparabilità; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Rilevanza fiscale della fusione
Il regime di neutralità fiscale della fusione ai fini delle imposte dirette, con la relativa disciplina dell’avanzo e del disavanzo, delle riserve in sospensione d’imposta e del riporto delle perdite pregresse, è trattato nella voce dedicata agli aspetti fiscali della fusione.
Sul piano indiretto, la fusione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, non configurando alcuna cessione di beni verso terzi, e sconta l’imposta di registro in misura fissa, in coerenza con il regime già visto per le altre operazioni di riorganizzazione societaria.
Fusione per incorporazione di Alfa s.n.c. In Beta s.r.l.
Alfa s.n.c., con soci Danilo e Amedeo al 50% ciascuno, ha un patrimonio netto contabile di 4.082.186,62 euro, composto da capitale sociale per 270.472,10 euro e riserve e utili per 3.811.714,52 euro; il valore effettivo rettificato per prudenza è 3.999.200,00 euro. Beta s.r.l., incorporante, ha capitale sociale di 52.000,00 euro e valore effettivo rettificato di 1.600.000,00 euro. Il valore economico complessivo post fusione è 5.599.200,00 euro, di cui Beta pesa il 28,58% e Alfa il 71,42%. Dividendo il capitale sociale di Beta per la sua incidenza percentuale si ottiene un capitale post fusione di 181.974,00 euro, di cui 129.974,00 euro rappresentano l’aumento di capitale a servizio dei soci di Alfa, ripartito in parti uguali fra Danilo e Amedeo. Non essendo coinvolte società azionarie e avendo tutti i soci di entrambe le società rinunciato all’unanimità, non sono state redatte la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori né la relazione degli esperti.
1. Iscrizione del patrimonio netto di Alfa incorporata in Beta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Patrimonio netto di Alfa incorporata | 4.082.186,62 | - |
| Capitale sociale, aumento a servizio dei soci di Alfa (A.I) | - | 129.974,00 |
| Avanzo di fusione (A.VI) | - | 3.952.212,62 |
| Totale | 4.082.186,62 | 4.082.186,62 |
L’avanzo di fusione di 3.952.212,62 euro misura la differenza fra il patrimonio netto contabile di Alfa e l’aumento di capitale sociale emesso da Beta: riflette il fatto che il capitale nominale a servizio del concambio, calcolato in proporzione al peso economico relativo delle due società, è nettamente inferiore al valore contabile del patrimonio netto trasferito.
2. Chiusura dei conti di Alfa alla data di effetto della fusione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale Alfa (A.I) | 270.472,10 | - |
| Riserve e utili (Alfa) | 3.811.714,52 | - |
| Patrimonio netto trasferito a Beta | - | 4.082.186,62 |
| Totale | 4.082.186,62 | 4.082.186,62 |
Controlli prima dell’atto di fusione
Prima della stipula dell’atto occorre verificare la forma di fusione applicabile e la completezza della documentazione e dei calcoli richiesti dal codice civile.
- Forma di fusione. Verificare quale delle sei forme si applica al caso concreto e il relativo regime procedurale, ordinario o semplificato.
- Termine dilatorio. Controllare il rispetto dei trenta o quindici giorni fra deposito del progetto e decisione di fusione, salvo rinuncia unanime nelle società non azionarie.
- Rapporto di cambio. Verificare che sia stato calcolato sui valori economici effettivi, non sui valori contabili, e determinato dall’organo amministrativo.
- Conguaglio in denaro. Controllare che non superi il 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate, salvo società di persone o s.r.l.
- Documenti a corredo. Verificare la presenza, o la legittima rinuncia unanime, della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti.
- Leverage by-out. Se ricorre questa fattispecie, controllare la presenza del piano economico-finanziario e della relazione degli esperti sulla ragionevolezza delle indicazioni.
- Avanzo o disavanzo di fusione. Verificare la corretta iscrizione della posta come componente di patrimonio netto della società risultante.
Errori ricorrenti
Disavanzo da annullamento imputato interamente ad avviamento
Il disavanzo va prima allocato agli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporata, fino al loro valore corrente, e solo per il residuo ad avviamento, se ne ricorrono le condizioni. La parte non giustificata da valori effettivi va imputata a conto economico. L'iscrizione automatica ad avviamento sopravvaluta l'attivo; inoltre i maggiori valori non riconosciuti fiscalmente richiedono la rilevazione delle imposte differite.
Avanzo che riflette perdite future attese iscritto a riserva
Quando il minor costo della partecipazione rispetto al patrimonio netto dell'incorporata esprime la previsione di risultati economici sfavorevoli, l'avanzo va iscritto in un fondo per rischi e oneri e non in una riserva di patrimonio netto. Destinarlo a riserva rende disponibili, anche per la distribuzione, somme che dovrebbero coprire perdite prevedibili.
Effetti contabili retrodatati oltre il consentito
Ai fini fiscali la retrodatazione degli effetti della fusione non può risalire oltre la più recente tra le date di chiusura dell'ultimo esercizio delle società partecipanti. Fissare nell'atto una decorrenza contabile anteriore, o comunque non coordinata con quella fiscale, crea un disallineamento tra primo bilancio post-fusione e dichiarazioni delle società estinte, difficile da ricondurre a posteriori.
