Inquadramento generale
Cessione d’azienda: aspetti contabili e fiscali - la cessione d’azienda trasferisce l’intero complesso produttivo dietro un corrispettivo in denaro, a differenza del conferimento, nel quale la contropartita è costituita da azioni o quote della beneficiaria. Il contratto richiede la forma scritta ai fini della prova e va registrato ed iscritto nel Registro delle Imprese. Dal trasferimento discendono effetti automatici, indipendenti dalla volontà espressa delle parti: il passaggio di crediti e debiti, un divieto di concorrenza a carico del cedente e la successione nei contratti in corso.
Trasferimento di crediti e debiti e successione nei contratti
I crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscono automaticamente al cessionario, anche senza che il debitore ceduto ne sia stato informato. I debiti inerenti all’esercizio d’impresa restano invece in capo al cedente, salvo il consenso dei creditori, ma se risultano dai libri contabili obbligatori il cessionario ne risponde in solido: né i crediti né i debiti si estinguono per effetto della cessione. Il cessionario subentra inoltre automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, salvo quelli di carattere personale, mentre le controparti possono recedere per giusta causa entro tre mesi dalla notizia della cessione. Per cinque anni il cedente non può avviare una nuova impresa idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta per oggetto, ubicazione o altre circostanze.
Responsabilità solidale del cessionario per i debiti tributari pregressi
Per imposte e sanzioni relative a violazioni del cedente, l’articolo 14 del D.Lgs. 472/1997 pone a carico del cessionario una responsabilità solidale secondo una disciplina più garantista di quella civilistica generale, con il beneficio della preventiva escussione del cedente. La responsabilità riguarda le violazioni commesse nell’anno della cessione e nei due precedenti, oltre alle violazioni di epoca anteriore già contestate dall’ufficio alla data del trasferimento; resta comunque limitata al valore dell’azienda o del ramo ceduto. Il cessionario può richiedere un certificato dei carichi pendenti, che se negativo libera pienamente da ogni ulteriore pretesa, e libera comunque se non viene rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta. Questi limiti cadono, con responsabilità illimitata, se la cessione è stata attuata in frode dei crediti tributari, anche tramite trasferimento frazionato di singoli beni; la frode si presume, salvo prova contraria, se la cessione avviene entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. La responsabilità solidale non si applica invece alle cessioni effettuate nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato di risanamento o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio, ed è estesa anche alla donazione e al conferimento d’azienda. Per la cessione di un ramo, secondo Cass. 13319/2015 il cessionario risponde soltanto dei debiti, anche tributari, inerenti alla gestione del ramo acquisito, anche in assenza di contabilità separate.
Cessione d’azienda: aspetti contabili e fiscali: esempio di contabilizzazione
Una società cede per 900.000 euro un ramo d’azienda con valore netto contabile di 500.000 euro, posseduto da oltre tre anni. Rileva una plusvalenza di 400.000 euro, che può tassare in un unico esercizio o ripartire in quote costanti fino a cinque esercizi; il cessionario iscrive i beni ai valori attribuiti nell’atto e un avviamento per la differenza, e versa l’imposta di registro sull’atto.
La cessione d'azienda trasferisce crediti e debiti al cessionario, che risponde in solido dei debiti tributari pregressi entro limiti quantitativi, temporali e conoscitivi; la plusvalenza del cedente segue tre regimi secondo il possesso e l'operazione sconta l'imposta di registro proporzionale, restando esclusa da IVA.
Principi contabili (OIC)
La cessione d’azienda non richiede per legge un bilancio straordinario, ma la sua predisposizione è opportuna per fotografare con precisione il capitale economico del compendio alla data del trasferimento e ridurre il rischio di contestazioni fra le parti e con l’amministrazione finanziaria.
Chiusura contabile del cedente
Il cedente effettua le rettifiche di periodo necessarie a determinare il valore contabile dell’azienda alla data della cessione, quindi storna le attività e le passività cedute ai relativi valori contabili, non al prezzo pattuito: la differenza fra il corrispettivo e il valore contabile netto del compendio ceduto emerge come componente autonoma di reddito, plusvalenza o minusvalenza, e non va incorporata nella chiusura dei singoli cespiti.
Iscrizione degli elementi acquisiti e dell’avviamento nel cessionario
Il cessionario iscrive gli elementi acquistati ai valori indicati nell’atto di cessione; gli eventuali beni immateriali specifici, come marchi e brevetti compresi nel compendio, vanno evidenziati separatamente per il valore loro attribuito. L’eventuale differenza residua fra il prezzo pagato e il valore netto dei beni identificabili si iscrive ad avviamento, con il consenso del collegio sindacale ove esistente, richiesto dall’articolo 2426, comma 6, del codice civile. Gli oneri accessori della cessione, come le spese notarili e legali, vanno portati, ove possibile, a incremento del costo di acquisizione dell’azienda.
Doppio binario civilistico e fiscale sull’ammortamento dell’avviamento
Civilisticamente l’avviamento si ammortizza secondo la vita utile stimata oppure, se questa non è stimabile con attendibilità, entro un periodo massimo di dieci anni, illustrando in nota integrativa i criteri seguiti. Fiscalmente l’articolo 103 del TUIR impone un tetto rigido: la deduzione non può eccedere un diciottesimo del valore dell’avviamento per ciascun periodo d’imposta, indipendentemente dal piano di ammortamento civilistico adottato: quando la vita utile stimata è più breve di diciotto anni, l’ammortamento contabile supera la quota fiscalmente deducibile e la differenza richiede una variazione in aumento in dichiarazione, riassorbita negli esercizi successivi al termine dell’ammortamento civile.
Collocazione nel bilancio CEE
Nel bilancio del cedente, la plusvalenza o la minusvalenza da cessione d’azienda confluisce, secondo la sua natura ricorrente o non ricorrente, in A.5 - Altri ricavi e proventi oppure in B.14 - Oneri diversi di gestione, essendo venuta meno l’area straordinaria del conto economico. Nel bilancio del cessionario, l’avviamento si iscrive in B.I.5 delle immobilizzazioni immateriali, i beni identificabili nelle rispettive voci di stato patrimoniale secondo la loro natura, e il relativo fondo ammortamento a rettifica diretta delle immobilizzazioni immateriali.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; elementi eccezionali; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Tre regimi di tassazione della plusvalenza in base al possesso
La plusvalenza da cessione d’azienda si determina come differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori, e il costo fiscale non ammortizzato dei beni, considerando l’azienda come universalità comprensiva dell’avviamento: non si sommano plusvalenze e minusvalenze dei singoli beni separatamente considerati. Per i soggetti IRES si applica l’articolo 86 del TUIR, per gli imprenditori individuali e le società di persone l’articolo 58. La plusvalenza è sempre irrilevante ai fini IRAP.
Il regime ordinario, sempre applicabile, tassa integralmente la plusvalenza nell’esercizio di realizzo. Se l’azienda è posseduta da più di tre anni, è possibile optare per la rateizzazione in quote costanti fino a un massimo di quattro esercizi successivi, a condizione che l’attività prosegua. Se il possesso supera i cinque anni, l’imprenditore individuale e la società semplice possono inoltre optare per la tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g), del TUIR: l’opzione non è consentita alle società commerciali, per le quali l’attività d’impresa prosegue indipendentemente dalla singola cessione, né all’imprenditore individuale per l’unica azienda posseduta se si preferisce la rateizzazione.
Imposta di registro sulla cessione d’azienda
L’imposta di registro è sempre dovuta, indipendentemente dal realizzo di una plusvalenza fiscale. La base imponibile è il valore venale, o se maggiore il corrispettivo, al netto delle passività documentate dalle scritture contabili obbligatorie. Se l’atto non distingue i valori dei singoli beni, si applica l’aliquota più elevata fra quelle previste per i beni compresi nell’azienda; se i valori sono indicati separatamente, si applicano le aliquote specifiche: 9% sugli immobili, elevata al 15% per i fabbricati rurali strumentali alla coltivazione, 0,5% sui crediti, 4% sui contratti di leasing di immobili strumentali e 3% su tutti gli altri beni, avviamento compreso. La cessione d’azienda resta esclusa dal campo IVA, esente da bollo e soggetta a imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Confronto fra cessione d’azienda e cessione di partecipazione
Cedente e cessionario hanno interessi opposti nella scelta fra cedere l’azienda o la partecipazione della società che la detiene: il cedente preferisce la partecipazione, per beneficiare della participation exemption con tassazione ridotta della plusvalenza; il cessionario preferisce l’azienda, per ottenere lo step-up del costo fiscale dei singoli beni e dell’avviamento, con conseguente maggiore ammortamento deducibile. Il conflitto trova un punto di equilibrio nell’affrancamento fiscale opzionale previsto dall’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, con imposta sostitutiva del 18% ai fini delle imposte sui redditi e del 3% ai fini IRAP, che consente di allineare il valore fiscale dei beni a quello contabile a un costo certo.
Irrilevanza del valore di registro per l’accertamento delle imposte dirette
L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 147/2015, con efficacia di interpretazione autentica, esclude che l’esistenza di un maggior corrispettivo, ai fini delle imposte sui redditi, possa essere presunta soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro: i due tributi hanno presupposti e logiche di valutazione differenti. Analogamente, per la sequenza conferimento d’azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni ricevute, l’articolo 20 del DPR 131/1986, come riformulato nel 2018, impone che l’imposta di registro sia applicata secondo la natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza che l’amministrazione possa riqualificare l’operazione come un’unica cessione d’azienda sulla base di atti collegati esterni.
Cessione con plusvalenza
Una società cede un ramo d’azienda per un corrispettivo di 500.000 euro. Il compendio ceduto presenta, ai valori contabili, immobilizzazioni nette per 200.000 euro, magazzino per 100.000 euro e crediti per 50.000 euro, a fronte di passività trasferite per 100.000 euro: il valore contabile netto ceduto è quindi 250.000 euro. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Storno del complesso ceduto e rilevazione della plusvalenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Passività cedute | 100.000,00 | - |
| Cessionario c/cessione | 500.000,00 | - |
| Attività cedute | - | 350.000,00 |
| Plusvalenza da cessione d’azienda (A.5) | - | 250.000,00 |
| Totale | 600.000,00 | 600.000,00 |
2. Incasso del corrispettivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 500.000,00 | - |
| Cessionario c/cessione | - | 500.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 500.000,00 |
La plusvalenza di 250.000 euro, in presenza di un possesso superiore a tre anni e a condizione che l’attività prosegua, può essere rateizzata in quote costanti fino a un massimo di quattro esercizi successivi a quello di realizzo, in alternativa alla tassazione integrale nell’esercizio.
Cessionario
L’atto di cessione indica separatamente i valori attribuiti ai beni acquisiti: immobilizzazioni per 220.000 euro, magazzino per 100.000 euro e crediti per 50.000 euro, a fronte di passività assunte per 100.000 euro. Il prezzo pagato di 500.000 euro eccede il valore netto dei beni identificabili (270.000 euro) di 230.000 euro, iscritti ad avviamento con il consenso del collegio sindacale. Il cessionario stima la vita utile dell’avviamento in cinque anni.
3. Iscrizione degli elementi acquisiti e dell’avviamento
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni | 220.000,00 | - |
| Magazzino (C.I.4) | 100.000,00 | - |
| Crediti | 50.000,00 | - |
| Avviamento (B.I.5) | 230.000,00 | - |
| Passività assunte | - | 100.000,00 |
| Cedente c/cessione | - | 500.000,00 |
| Totale | 600.000,00 | 600.000,00 |
4. Pagamento del corrispettivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Cedente c/cessione | 500.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 500.000,00 |
| Totale | 500.000,00 | 500.000,00 |
5. Ammortamento civilistico annuo dell’avviamento
Con una vita utile stimata di cinque anni, la quota di ammortamento civilistico è 230.000 ÷ 5 = 46.000 euro l’anno.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento avviamento (B.10.a) | 46.000,00 | - |
| Fondo ammortamento avviamento (rettifica B.I.5) | - | 46.000,00 |
| Totale | 46.000,00 | 46.000,00 |
6. Imposte anticipate sulla differenza temporanea di ammortamento
La deduzione fiscale massima dell’avviamento è pari a un diciottesimo del suo valore, cioè 230.000 ÷ 18 = 12.777,78 euro l’anno: l’ammortamento civilistico eccede quindi la quota deducibile di 33.222,22 euro, con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi. Trattandosi di una differenza temporanea, destinata a riassorbirsi negli esercizi successivi al termine dell’ammortamento civilistico, e sussistendo la ragionevole certezza di redditi imponibili futuri sufficienti ad assorbirla, il cessionario iscrive le relative imposte anticipate, calcolate con l’aliquota IRES del 24%: 33.222,22 × 24% = 7.973,33 euro.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 7.973,33 | - |
| Imposte anticipate, provento (20) | - | 7.973,33 |
| Totale | 7.973,33 | 7.973,33 |
Imposta di registro sull’atto di cessione
Nell’atto i beni ceduti sono distinti come segue: un immobile strumentale per 150.000 euro, altre immobilizzazioni per 70.000 euro, magazzino per 100.000 euro, crediti per 50.000 euro e avviamento per 230.000 euro, per un valore lordo complessivo di 600.000 euro. La base imponibile del registro è il valore venale al netto delle passività documentate dalle scritture contabili obbligatorie: le passività assunte di 100.000 euro, non riferibili a uno specifico bene, si deducono proporzionalmente dal valore di ciascuna categoria, riducendo la base imponibile complessiva a 500.000 euro. Applicando le aliquote proprie di ciascun bene ai valori così ridotti si ottiene: 9% sull’immobile, ridotto a 125.000 euro (11.250 euro); 3% sulle altre immobilizzazioni, ridotte a 58.333,33 euro (1.750 euro); 3% sul magazzino, ridotto a 83.333,33 euro (2.500 euro); 0,5% sui crediti, ridotti a 41.666,67 euro (208,33 euro); 3% sull’avviamento, ridotto a 191.666,67 euro (5.750 euro); per un’imposta di registro complessiva di 21.458,33 euro. Trattandosi di un onere accessorio della cessione, l’imposta viene capitalizzata a incremento del costo di acquisizione, con imputazione all’avviamento in assenza di un collegamento diretto con uno specifico bene identificabile.
7. Pagamento e capitalizzazione dell’imposta di registro
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Avviamento (B.I.5) | 21.458,33 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 21.458,33 |
| Totale | 21.458,33 | 21.458,33 |
La capitalizzazione dell’imposta di registro aumenta la base di ammortamento dell’avviamento rispetto al caso illustrato in precedenza, con effetto proporzionale sulla quota civilistica annua e sul limite fiscale di un diciottesimo.
Controlli prima della dichiarazione
Il fascicolo della cessione va riletto insieme all’atto, ai libri contabili obbligatori e al prospetto delle imposte, verificando che ogni voce trovi corrispondenza fra i diversi documenti.
- Certificato dei carichi pendenti. Verificare che il cessionario lo abbia richiesto prima della cessione, per beneficiare dell’effetto liberatorio in caso di esito negativo o di mancato rilascio nei quaranta giorni.
- Perimetro della responsabilità solidale. Controllare i limiti quantitativo, temporale e conoscitivo dei debiti tributari pregressi, e verificare l’eventuale sussistenza di indici di frode dei crediti tributari.
- Valore contabile ceduto. Assicurarsi che il cedente abbia chiuso le poste cedute ai valori contabili e non al prezzo pattuito, isolando correttamente la plusvalenza o la minusvalenza.
- Allocazione del prezzo nel cessionario. Verificare che i beni identificabili, compresi i beni immateriali specifici, siano stati distintamente valorizzati prima di determinare il residuo di avviamento.
- Limite fiscale dell’avviamento. Controllare che la deduzione fiscale annua non superi un diciottesimo del valore iscritto, indipendentemente dal piano di ammortamento civilistico.
- Regime della plusvalenza. Verificare il periodo di possesso e la natura del soggetto cedente per individuare il regime di tassazione applicabile e l’eventuale opzione per la rateizzazione o la tassazione separata.
Errori ricorrenti
Atto senza corrispettivi distinti per categoria di beni
L'imposta di registro sulla cessione d'azienda si applica con aliquote diverse secondo la natura dei beni trasferiti. Se l'atto indica un prezzo unico, senza distinguere il valore di immobili, beni mobili e avviamento, l'intero corrispettivo è assoggettato all'aliquota più elevata. La ripartizione va indicata nell'atto, con passività imputate in proporzione ai rispettivi valori.
Debiti esclusi dall'accordo ma presenti nei libri contabili
Il cessionario risponde dei debiti relativi all'azienda anteriori al trasferimento se risultano dai libri contabili obbligatori, anche quando le parti hanno pattuito che restino al cedente. La clausola vale solo nei rapporti interni. Non considerare questo rischio nella determinazione del prezzo o nelle garanzie contrattuali espone l'acquirente a pagamenti imprevisti.
Plusvalenza rateizzata senza i requisiti
La tassazione della plusvalenza in più esercizi è ammessa solo se l'azienda è posseduta da almeno tre anni e l'opzione è esercitata nella dichiarazione dell'esercizio di realizzo. Rateizzare una plusvalenza su un'azienda acquistata di recente, o dimenticare di indicare la scelta, porta a un recupero dell'imposta sulle quote rinviate.
