Inquadramento generale
Trasformazione societaria: aspetti contabili e fiscali - la trasformazione societaria si articola contabilmente in quattro momenti: la perizia di stima, l’eventuale chiusura dei conti della società trasformanda, l’eventuale adeguamento dei valori contabili a quelli periziati, e l’ordinario bilancio di esercizio redatto al termine del normale periodo amministrativo. Il bilancio della società trasformata resta unico per l’intero esercizio sociale: non vi è discontinuità soggettiva, e l’eventuale chiusura o apertura dei conti in occasione della trasformazione resta un atto meramente interno.
Adeguamento obbligatorio e facoltativo ai valori di perizia
Quando è stata redatta la perizia di stima, la società trasformata può sempre adeguarsi ai valori da essa risultanti; deve invece adeguarsi obbligatoriamente quando le valutazioni del perito rilevano minori valori di attività o maggiori valori di passività rispetto ai dati contabili. L’obbligo scatta solo nel senso peggiorativo, perché in quel caso il bilancio contabile, se non corretto, sovrastimerebbe il patrimonio netto rispetto a quanto attestato dal perito, mettendo a rischio la capienza del capitale sociale che la perizia doveva garantire; l’adeguamento migliorativo resta invece facoltativo, non incidendo sulla tutela dei creditori.
Profilo fiscale
Secondo l’articolo 170 del TUIR la trasformazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, compreso l’avviamento: i valori fiscali restano quelli della società trasformata. Quando una società di persone si trasforma in società di capitali, o viceversa, il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la data della trasformazione costituisce un autonomo periodo d’imposta, con propria dichiarazione, perché cambiano le regole di tassazione del reddito.
Riserve e perdite
Nella trasformazione da società di persone a società di capitali, le riserve formate con utili già imputati per trasparenza ai soci non sono tassate di nuovo quando vengono distribuite, purché nel bilancio della società trasformata ne sia indicata l’origine. Le perdite della società di persone, già imputate ai soci per trasparenza, restano a loro e non passano alla società di capitali.
Imposte indirette
L’atto di trasformazione sconta l’imposta di registro in misura fissa e non è un’operazione rilevante ai fini IVA, perché non si trasferiscono beni tra soggetti diversi.
Punti di attenzione
Occorre predisporre la situazione patrimoniale alla data della trasformazione, verificare gli adeguamenti imposti dalla perizia e, nelle trasformazioni eterogenee o tra persone e capitali, rispettare le scadenze della dichiarazione relativa al periodo infrannuale, che si presenta entro i termini ordinari calcolati dalla data della trasformazione.
Trasformazione societaria: aspetti contabili e fiscali: esempio di contabilizzazione
Una snc si trasforma in srl con effetto dal 1° luglio. Presenta una dichiarazione per il periodo 1° gennaio – 30 giugno, con reddito imputato ai soci per trasparenza, e la srl presenta la propria dichiarazione IRES per il periodo 1° luglio – 31 dicembre; il bilancio d’esercizio resta invece unico.
La trasformazione è fiscalmente neutrale (art. 170 TUIR) e comporta il frazionamento del periodo d'imposta solo con cambio di regime IRPEF/IRES; le rettifiche di perizia transitano per un conto di patrimonio netto dedicato; le riserve pregresse e le perdite fiscali seguono regimi speculari secondo la direzione dell'operazione.
Principi contabili (OIC)
Conto rettifiche di trasformazione
Gli scostamenti fra i valori contabili e i valori attestati dalla perizia transitano per un apposito conto di patrimonio netto, denominato rettifiche di trasformazione: un saldo dare evidenzia una riduzione del patrimonio netto, da svalutazioni di attività o da rivalutazioni di passività; un saldo avere evidenzia l’effetto opposto. Il conto si chiude poi nel patrimonio netto della società risultante. Transitare gli scostamenti per un conto dedicato di patrimonio netto, anziché rilevarli a conto economico, riflette la natura non reddituale della rettifica: non è un utile o una perdita dell’esercizio, ma un adeguamento una tantum in occasione del cambio di forma giuridica.
Bilancio di chiusura e continuità contabile
Il bilancio di chiusura della società trasformanda non è richiesto dal punto di vista civilistico, ma è opportuno quando muta il regime di responsabilità dei soci, per delimitare con chiarezza gli ambiti di responsabilità pregressa; il legislatore fiscale lo richiede invece nelle trasformazioni che comportano un cambio di regime impositivo. In ogni caso, il bilancio della società trasformata resta unico per l’intero esercizio sociale: il bilancio di chiusura, se redatto, resta un atto interno, e non va equiparato al bilancio di un soggetto estinto o costituito, né sottoposto all’approvazione dell’assemblea o al deposito al Registro delle imprese come un bilancio ordinario.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Comparabilità. La non comparabilità delle voci con l’esercizio precedente, il loro adattamento o l’impossibilità di adattarle. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 5, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: comparabilità (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Neutralità fiscale e gestione delle riserve
Neutralità fiscale della trasformazione omogenea
L’articolo 170, comma 1, del TUIR sancisce la neutralità fiscale della trasformazione omogenea: l’operazione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento. La neutralità si estende agli eventuali plusvalori o minusvalori emersi dalla perizia e recepiti in contabilità, che non rilevano ai fini della determinazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: non essendovi alcun trasferimento a terzi né alcuna monetizzazione del maggior valore, tassare un adeguamento contabile equivarrebbe a colpire un incremento di valore mai realizzato.
Frazionamento del periodo d’imposta
Quando la trasformazione comporta il passaggio da un soggetto IRES a un soggetto non IRES, o viceversa, l’esercizio si divide in due autonomi periodi d’imposta: il reddito del periodo compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data di effetto della trasformazione si determina secondo le regole applicabili prima dell’operazione, in base a un apposito conto economico. La data di effetto fiscale coincide con quella civilistica, cioè con l’iscrizione della delibera al Registro delle imprese, e non è suscettibile né di retrodatazione né di postdatazione, a differenza di quanto previsto per la fusione. Il frazionamento non si verifica invece nelle trasformazioni fra soggetti dello stesso regime impositivo, come da società a responsabilità limitata a società per azioni.
Gestione delle riserve pregresse
Nella trasformazione progressiva, le riserve già tassate per trasparenza in capo ai soci, se iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci né in caso di distribuzione né di imputazione a capitale. Nella trasformazione regressiva, le riserve, escluse quelle di capitale, sono imputate ai soci per trasparenza: nel periodo di distribuzione o di utilizzo diverso dalla copertura di perdite, se iscritte in bilancio con indicazione dell’origine; già nel periodo successivo alla trasformazione, se non iscritte o iscritte senza tale indicazione. L’indicazione dell’origine in bilancio è quindi la condizione che consente di tracciare la provenienza delle riserve e di applicare a valle il regime fiscale coerente, evitando sia doppie imposizioni sia salti d’imposta. Le riserve in sospensione d’imposta eventualmente presenti nel patrimonio netto ante trasformazione, come le riserve da rivalutazione, sono assimilate, ai fini della gestione successiva all’operazione, alle riserve di utili appena descritte: se non ricostituite nel patrimonio netto della società risultante secondo le stesse modalità, la loro sospensione viene meno e si genera la relativa tassazione.
Distribuzione delle riserve regressive come dividendo
La successiva distribuzione delle riserve di utili ante trasformazione, quando la trasformazione regressiva le ha iscritte con indicazione dell’origine, sconta la tassazione ordinaria dei dividendi, differenziata secondo la natura del socio beneficiario: ritenuta del 26% se il percipiente è una persona fisica che detiene la partecipazione a titolo personale; imponibilità al 58,14% se è una società di persone in regime d’impresa; imponibilità al 5% se è un soggetto passivo IRES.
Imposte indirette, perdite pregresse e adempimenti
Imposte indirette
Ai fini IVA la trasformazione è del tutto irrilevante: non vi è alcuna cessione di beni verso terzi e il periodo d’imposta IVA non subisce interruzioni. L’imposta di registro è dovuta in misura fissa di 200 euro, assimilando la trasformazione a una modificazione statutaria; le imposte ipotecaria e catastale, se la società possiede immobili, sono dovute anch’esse in misura fissa di 200 euro ciascuna.
Riporto delle perdite fiscali pregresse
In assenza di una norma specifica nel TUIR, la prassi applica un criterio di continuità soggettiva: nella trasformazione regressiva le perdite maturate prima dell’operazione restano in capo alla società, a riduzione del proprio reddito imponibile; nella trasformazione progressiva restano nella disponibilità dei soci, cui erano già state imputate per trasparenza, senza transitare alla società risultante. Le eccedenze di interessi passivi maturate come soggetto IRES, nella trasformazione regressiva verso una società di persone, non sono riportabili dalla società risultante; gli interessi passivi di competenza dei periodi da società di persone restano deducibili secondo il pro rata dell’articolo 61 del TUIR.
Adempimenti dichiarativi e versamento degli acconti
Se la trasformazione avviene fra soggetti dello stesso regime impositivo, si presenta un’unica dichiarazione per l’intero periodo d’imposta; se comporta un cambio di regime, si presentano due dichiarazioni distinte, quella per il periodo ante trasformazione entro il nono mese successivo alla data di effetto e quella per il periodo successivo nei termini ordinari. Ai fini IVA si presenta comunque un’unica dichiarazione annuale. Nella trasformazione da persone a capitali, la società risultante non deve versare l’acconto IRES per il primo periodo successivo alla trasformazione, non essendo esistita come autonomo soggetto passivo IRES nel periodo precedente; nella trasformazione da capitali a persone, l’acconto IRES resta dovuto dalla trasformanda solo se la data di efficacia è successiva alla scadenza del termine di versamento.
Rettifiche di perizia e adeguamento contabile in una trasformazione progressiva
Una società in nome collettivo, con capitale sociale dei soci di 8.000 euro, riserve di 2.000 euro e utili portati a nuovo di 1.050 euro, per un patrimonio netto contabile complessivo di 11.050 euro, si trasforma in società a responsabilità limitata. La perizia di stima richiesta dall’articolo 2500-ter rileva tre scostamenti: le immobilizzazioni tecniche passano da 7.500 a 8.000 euro, rettifica migliorativa di 500 euro che la società recepisce; i debiti verso fornitori passano da 2.900 a 3.500 euro, rettifica di 600 euro da recepire obbligatoriamente, trattandosi di un maggior valore di passività; le attrezzature e i macchinari passano da 5.000 a 3.500 euro di perizia, ma il perito ritiene il valore netto contabile più rappresentativo del valore d’uso residuo dei beni e non ne raccomanda il recepimento. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Rettifica in aumento delle immobilizzazioni tecniche
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni tecniche (B.II) | 500,00 | - |
| Rettifiche di trasformazione | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
2. Rettifica in aumento dei debiti verso fornitori
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rettifiche di trasformazione | 600,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
Le attrezzature e i macchinari restano al valore netto contabile, per la valutazione discrezionale del perito. Il conto rettifiche di trasformazione presenta ora un saldo dare di 100 euro (600 euro di rettifica sui debiti meno 500 euro di rettifica sulle immobilizzazioni), che rappresenta una riduzione netta del patrimonio: si chiude a riduzione delle riserve, portando il patrimonio netto complessivo a 10.950 euro.
3. Chiusura del conto rettifiche di trasformazione nel patrimonio netto
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserve | 100,00 | - |
| Rettifiche di trasformazione | - | 100,00 |
| Totale | 100,00 | 100,00 |
Il patrimonio netto rettificato di 10.950 euro si riclassifica nella struttura patrimoniale della società risultante: i soci deliberano un capitale sociale di 10.000 euro per la nuova società a responsabilità limitata, destinando l’eccedenza di 950 euro a riserva.
4. Riclassificazione del patrimonio netto nel capitale e nelle riserve della società risultante
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale della società in nome collettivo (A.I) | 8.000,00 | - |
| Riserve | 1.900,00 | - |
| Utili portati a nuovo (A.VIII) | 1.050,00 | - |
| Capitale sociale della società a responsabilità limitata (A.I) | - | 10.000,00 |
| Riserva da trasformazione (A.VI) | - | 950,00 |
| Totale | 10.950,00 | 10.950,00 |
Controlli prima della dichiarazione
Prima di presentare le dichiarazioni relative all’esercizio della trasformazione occorre verificare la corretta applicazione delle regole contabili e fiscali proprie dell’operazione.
- Adeguamento ai valori di perizia. Verificare se l’adeguamento sia obbligatorio, per minori attività o maggiori passività, oppure facoltativo, per rettifiche migliorative, e motivare le rettifiche non recepite.
- Conto rettifiche di trasformazione. Controllare che le rettifiche siano transitate per l’apposito conto di patrimonio netto, non a conto economico.
- Frazionamento del periodo d’imposta. Verificare se la trasformazione comporta un cambio di regime impositivo o avviene fra soggetti omogenei.
- Origine delle riserve. Controllare l’indicazione dell’origine delle riserve pregresse in bilancio, condizione per il regime di non tassazione o di tassazione differita.
- Perdite fiscali pregresse. Verificare la corretta collocazione delle perdite, in capo alla società nella trasformazione regressiva e in capo ai soci in quella progressiva.
- Adempimenti dichiarativi. Controllare i termini di presentazione delle due dichiarazioni distinte, quando dovute, e il corretto trattamento dell’acconto IRES.
- Imposte indirette. Verificare l’assenza di IVA e la corretta liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa.
Errori ricorrenti
Neutralità applicata alla trasformazione eterogenea
La neutralità fiscale riguarda la trasformazione tra società. Quando una società soggetta a IRES si trasforma in un ente non commerciale o in un soggetto diverso, i beni si considerano realizzati al valore normale, salvo che restino destinati all'impresa. Trattare questa operazione come una trasformazione ordinaria omette plusvalenze imponibili anche rilevanti.
Nuova partita IVA e nuovi registri aperti senza necessità
La trasformazione non crea un nuovo soggetto e la società prosegue in tutti i rapporti, compresi quelli fiscali. Aprire una nuova partita IVA, ricominciare la numerazione delle fatture o chiudere i registri come se l'attività fosse cessata genera discontinuità nei controlli incrociati, problemi con i clienti e adempimenti superflui da rettificare.
Ammortamenti ricalcolati sui valori di perizia
I maggiori valori emersi dalla perizia e recepiti in bilancio non sono fiscalmente riconosciuti. Gli ammortamenti civilistici calcolati sui nuovi valori eccedono quindi quelli deducibili, che restano commisurati ai valori fiscali precedenti. Dedurre le nuove quote senza le variazioni in aumento, e senza rilevare le imposte differite, anticipa deduzioni non spettanti.
