Inquadramento generale
Trasformazione societaria: profili civilistici e di stima - la trasformazione è il cambiamento del tipo di organizzazione sociale, cioè della forma giuridica della società, mentre gli aspetti sostanziali dell’impresa restano invariati: l’attività, il soggetto economico e i rapporti con i terzi proseguono senza soluzione di continuità. Il codice civile distingue la trasformazione omogenea, fra società di persone o fra società di capitali, dalla trasformazione eterogenea, verso o da enti di natura diversa dalla società, con procedure e tutele differenziate a seconda della direzione del passaggio.
Principio di continuità dei rapporti giuridici
L’articolo 2498 del codice civile stabilisce che l’ente risultante dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione. Non vi è quindi estinzione di un soggetto e nascita di uno nuovo, ma mera modifica della veste giuridica dello stesso soggetto: la trasformazione non comporta liquidazione, non richiede la ricostituzione dei rapporti con i terzi e non interrompe la continuità di crediti e debiti.
Trasformazione omogenea progressiva e regressiva
Nel passaggio da società di persone a società di capitali, detto progressivo, l’articolo 2500-ter del codice civile richiede il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversa disposizione del contratto sociale, e una perizia di stima del patrimonio sociale, resa da un esperto designato dal tribunale ai sensi dell’articolo 2343 per le società per azioni o dell’articolo 2465 per le società a responsabilità limitata. Il socio che con la trasformazione assume responsabilità limitata continua comunque a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sociali sorte prima dell’operazione, salvo che i creditori sociali abbiano dato il proprio consenso alla trasformazione.
Nel passaggio inverso, da società di capitali a società di persone, detto regressivo, l’articolo 2500-sexies del codice civile non richiede la perizia, sostituita da una relazione degli amministratori che illustra le motivazioni e gli effetti dell’operazione, messa a disposizione dei soci nei trenta giorni precedenti l’assemblea; la deliberazione segue le maggioranze previste per le modifiche statutarie, e i soci che assumono responsabilità illimitata rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione.
Trasformazione eterogenea
La trasformazione eterogenea riguarda il passaggio da società di capitali verso enti di natura diversa, come consorzi, società consortili, cooperative, comunioni d’azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e specularmente da questi enti verso società di capitali. L’operazione ha effetto decorsi sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari, salvo consenso dei creditori o pagamento dei dissenzienti: nel medesimo termine i creditori possono proporre opposizione. Il termine dilatorio compensa l’assenza, in questi casi, di una procedura di liquidazione, offrendo ai creditori una finestra di tutela di fronte a un mutamento che incide sulla causa stessa del contratto sociale.
Trasformazione societaria: profili civilistici e di stima: esempio di contabilizzazione
Una snc con patrimonio contabile di 200.000 euro si trasforma in srl. La perizia di stima attribuisce al patrimonio un valore di 260.000 euro: la srl può fissare un capitale fino a quell’importo, e i soci continuano a rispondere illimitatamente per le obbligazioni sorte prima della trasformazione, salvo il consenso dei creditori alla liberazione.
La trasformazione cambia solo la forma giuridica della società, con continuità piena dei rapporti; quella progressiva richiede una perizia di stima, quella regressiva una relazione degli amministratori, quella eterogenea un termine di opposizione dei creditori; resta dibattuta l'ammissibilità della trasformazione in ditta individuale.
Principi contabili (OIC)
Perizia di stima nella trasformazione progressiva
La perizia richiesta dall’articolo 2500-ter tutela i creditori e i terzi di fronte al passaggio a un regime di responsabilità limitata, verificando che il patrimonio netto, opportunamente rettificato, copra almeno il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione. Il criterio estimativo non è vincolato a un metodo unico: l’esperto designato dal tribunale valuta il patrimonio sociale secondo la situazione economica e patrimoniale effettiva, potendo far emergere plusvalenze o minusvalenze latenti rispetto ai valori storici di libro.
Massime notarili sulla trasformazione omogenea
I Consigli Notarili del Triveneto hanno chiarito numerose questioni operative ricorrenti. Una nuova perizia non è necessaria per la trasformazione di una società a responsabilità limitata, che abbia ricevuto conferimenti in natura, in società per azioni, se tra il conferimento e la trasformazione è stato approvato almeno un bilancio. La riduzione del capitale nella trasformazione da persone a capitali è ammessa solo se necessaria per adeguarsi alla perizia, oppure come riduzione reale del capitale. L’articolo 2500-sexies del codice civile, pur rubricato genericamente come trasformazione di società di capitali, si applica soltanto al passaggio da capitali a persone, non alle trasformazioni fra diversi tipi di società di capitali, come da società a responsabilità limitata a società per azioni. Il patrimonio netto eccedente il capitale preesistente, nella trasformazione da persone a capitali, non deve necessariamente essere imputato a capitale sociale: può restare iscritto a riserva. I soci possono inoltre rinunciare all’unanimità alla relazione degli amministratori richiesta dall’articolo 2500-sexies, comma 2, e la trasformazione deliberata a maggioranza di una società di persone in una di capitali consente l’approvazione a maggioranza anche delle clausole statutarie non strettamente necessarie al nuovo tipo sociale.
Dibattito sulla trasformazione in ditta individuale
Resta dibattuto se il passaggio da una società, tipicamente una società a responsabilità limitata unipersonale, a un’impresa individuale possa qualificarsi come trasformazione in senso proprio. La dottrina notarile lo ammette per una pluralità di ragioni: la trasformazione non ha carattere eccezionale, in assenza di una definizione legislativa chiusa delle sole fattispecie tipiche; l’assenza di separazione patrimoniale e l’unisoggettività ricorrono già nella comunione d’azienda, espressamente ammessa come ipotesi di trasformazione eterogenea; il procedimento di liquidazione non sarebbe realmente inderogabile, essendo la trasformazione stessa a individuare i casi in cui non occorre; e la tutela dei creditori resterebbe comunque garantita dall’opposizione prevista per le trasformazioni eterogenee. La giurisprudenza di merito prevalente respinge invece questa lettura, negando l’applicazione analogica delle norme sulla trasformazione eterogenea e qualificando l’operazione come assegnazione dei beni sociali all’imprenditore individuale con contestuale liquidazione della società.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Comparabilità. La non comparabilità delle voci con l’esercizio precedente, il loro adattamento o l’impossibilità di adattarle. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 5, c.c.
- Trasformazione. Nel primo bilancio successivo alla trasformazione, i criteri di valutazione adottati, le differenze emerse dalla perizia di stima e il loro trattamento nel patrimonio netto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1 e 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; comparabilità (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Rilevanza fiscale della qualificazione dell’operazione
Neutralità fiscale della trasformazione
La qualificazione dell’operazione come trasformazione, anziché come liquidazione con riassegnazione dei beni ai soci, è determinante anche sul piano fiscale: la trasformazione societaria in senso proprio beneficia di un regime di sostanziale neutralità fiscale, che non genera autonomamente plusvalenze imponibili né interrompe i periodi di possesso rilevanti ai fini fiscali. Gli aspetti di dettaglio, come la continuità dei valori fiscali, la gestione delle riserve in sospensione d’imposta e la decorrenza del nuovo periodo d’imposta, appartengono alla disciplina degli aspetti contabili e fiscali della trasformazione.
Conseguenze della riqualificazione come assegnazione con liquidazione
Se il passaggio da società a ditta individuale viene qualificato, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ne nega la natura di trasformazione, come assegnazione dei beni sociali al socio con contestuale liquidazione della società, si applicano le regole ordinarie sulla liquidazione: emersione delle plusvalenze da realizzo sui beni assegnati, tassazione in capo alla società e conseguente tassazione del socio secondo le regole sulla distribuzione dell’attivo di liquidazione, con un carico fiscale sensibilmente più oneroso rispetto alla neutralità propria della trasformazione.
Trasformazione progressiva da società di persone a società a responsabilità limitata
Una società in nome collettivo, con capitale sociale dei soci di 200.000 euro e utili portati a nuovo di 100.000 euro, decide di trasformarsi in società a responsabilità limitata con capitale sociale di 350.000 euro. La perizia di stima richiesta dall’articolo 2500-ter rileva che il patrimonio netto, pari a 300.000 euro ai valori storici, va rettificato in aumento di 60.000 euro per adeguare a valore corrente un immobile strumentale sottovalutato in contabilità, portando il patrimonio netto rettificato a 360.000 euro, superiore al capitale sociale prescelto per la società risultante. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Rettifica del valore dell’immobile sulla base della perizia di trasformazione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobile strumentale (B.II.1) | 60.000,00 | - |
| Riserva di rivalutazione da trasformazione (A.III) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
Il patrimonio netto rettificato di 360.000 euro si riclassifica nella struttura patrimoniale della società risultante: 350.000 euro confluiscono nel capitale sociale della s.r.l., mentre l’eccedenza di 10.000 euro, che secondo la massima notarile K.A.7 non deve necessariamente essere imputata a capitale, resta iscritta a riserva.
2. Riclassificazione del patrimonio netto nel capitale e nelle riserve della s.r.l.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Capitale sociale della s.n.c. (A.I) | 200.000,00 | - |
| Utili portati a nuovo (A.VIII) | 100.000,00 | - |
| Riserva di rivalutazione da trasformazione (A.III) | 60.000,00 | - |
| Capitale sociale della s.r.l. (A.I) | - | 350.000,00 |
| Riserva da trasformazione (A.VI) | - | 10.000,00 |
| Totale | 360.000,00 | 360.000,00 |
Controlli prima della delibera
Prima di deliberare la trasformazione occorre verificare la direzione dell’operazione e la completezza della documentazione richiesta dal codice civile.
- Direzione della trasformazione. Verificare se si tratta di trasformazione progressiva, regressiva o eterogenea, per individuare la disciplina e i documenti richiesti.
- Perizia di stima. Nella trasformazione progressiva, controllare la presenza della perizia asseverata da esperto designato dal tribunale e la sua capienza rispetto al capitale sociale prescelto.
- Relazione degli amministratori. Nella trasformazione regressiva, verificare la relazione e la sua messa a disposizione dei soci nei trenta giorni precedenti l’assemblea, salvo rinuncia unanime.
- Responsabilità pregressa. Verificare la permanenza della responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, salvo consenso dei creditori.
- Opposizione dei creditori. Nella trasformazione eterogenea, controllare il decorso del termine di sessanta giorni dagli adempimenti pubblicitari.
- Rischio di riqualificazione. Per il passaggio a ditta individuale, valutare l’esposizione al rischio di riqualificazione come assegnazione con liquidazione secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente.
- Riclassificazione del patrimonio netto. Controllare la corretta imputazione fra capitale e riserve della società risultante, senza obbligo di imputare a capitale l’eccedenza.
Errori ricorrenti
Socio dissenziente escluso dal recesso
Nelle società di persone la trasformazione può essere decisa a maggioranza, calcolata secondo la partecipazione agli utili, ma al socio che non vi ha consentito spetta il diritto di recesso. Deliberare l'operazione senza informare i dissenzienti del loro diritto e senza stimare la liquidazione delle loro quote espone la delibera a contestazioni e la società a un debito imprevisto.
Socio d'opera dimenticato nell'assegnazione delle quote
Nella trasformazione in società di capitali il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di una partecipazione, determinata d'accordo tra i soci o, in mancanza, dal giudice, con proporzionale riduzione delle quote degli altri. Ripartire il capitale solo in base ai conferimenti di beni ignora questo diritto e produce un atto contestabile.
Effetti considerati decorrenti dalla delibera
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, non dalla data dell'assemblea. Operare con la nuova forma, emettere documenti con la nuova denominazione o chiudere i conti alla data della delibera, prima dell'iscrizione nel registro delle imprese, crea incertezza sul regime applicabile alle operazioni del periodo intermedio.
