Inquadramento generale
Debiti verso altri finanziatori - la voce D del passivo accoglie i debiti, cioè le passività certe e determinate per importo e scadenza. Dal 2016 la classificazione fra le quattordici sottovoci previste dall’articolo 2424 del codice civile segue la natura del debito rispetto alla gestione ordinaria, non la sua scadenza, che va indicata separatamente come informazione aggiuntiva per la quota esigibile oltre l’esercizio successivo. Questa voce riguarda la sottovoce D.5 (debiti verso altri finanziatori) dello schema di stato patrimoniale dell’articolo 2424 del codice civile, debiti verso altri finanziatori: comprende i rapporti di finanziamento con soggetti diversi dalle banche, come le società di factoring, le società finanziarie e gli altri intermediari finanziari non bancari.
Distinzione dalle voci D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) e D.4 (debiti verso banche)
La voce D.5 (debiti verso altri finanziatori) va tenuta distinta dalla voce D.4, debiti verso banche, riservata ai rapporti con istituti di credito in senso proprio, come scoperti di conto, anticipazioni e mutui, e dalla voce D.3, debiti verso soci per finanziamenti. Un finanziamento erogato da una società di factoring o da un intermediario finanziario non bancario, anche se economicamente assimilabile a un prestito bancario, si colloca sempre in D.5 (debiti verso altri finanziatori), mai in D.4 (debiti verso banche), in coerenza con il criterio classificatorio per natura della controparte. A differenza della voce D.3 (debiti verso soci per finanziamenti), i debiti verso altri finanziatori non sono mai soggetti alla postergazione dell’articolo 2467 del codice civile, riservata ai soli finanziamenti concessi dai soci in condizioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento.
Factoring e altri finanziamenti
Nel factoring pro solvendo, e in quello pro soluto che non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi, il credito ceduto resta nel bilancio del cedente e l’anticipo ricevuto dalla società di factoring si iscrive come debito nella voce D.5 (debiti verso altri finanziatori). Solo quando la cessione trasferisce tutti i rischi, secondo l’OIC 15, il credito si elimina e non sorge alcun debito. Rientrano nella voce D.5 (debiti verso altri finanziatori) anche i finanziamenti di società finanziarie, i prestiti di altre imprese non appartenenti al gruppo e i finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici.
Valutazione
Nel bilancio ordinario i debiti si valutano con il costo ammortizzato, secondo l’OIC 19, considerando le commissioni e i costi di transazione nel tasso di interesse effettivo; le società che redigono il bilancio abbreviato o delle micro-imprese possono iscriverli al valore nominale.
Profilo fiscale
Gli interessi e le commissioni di natura finanziaria sono deducibili ai fini IRES nei limiti dell’articolo 96 del TUIR e indeducibili ai fini IRAP, come gli altri oneri finanziari. Le commissioni per servizi di gestione e incasso dei crediti hanno invece natura di costi per servizi.
Punti di attenzione
Occorre leggere i contratti di factoring per stabilire se la cessione trasferisce davvero i rischi, e riconciliare a fine anno il debito con gli estratti conto della società finanziaria.
Informativa
La nota integrativa indica la quota dei debiti esigibile oltre l’esercizio successivo, quella di durata residua superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali.
Debiti verso altri finanziatori: esempio di contabilizzazione
Un’impresa cede pro solvendo a una società di factoring crediti per 200.000 euro e riceve un anticipo dell’80%. Mantiene i crediti in bilancio e iscrive un debito di 160.000 euro nella voce D.5 (debiti verso altri finanziatori), che si chiude quando i clienti pagano la società di factoring.
I debiti verso altri finanziatori (D.5) accolgono i rapporti con intermediari non bancari come le società di factoring, distinti dai debiti verso banche (D.4) e verso soci (D.3, debiti verso soci per finanziamenti, soggetti a postergazione); si valutano al costo ammortizzato e seguono le regole ordinarie di deducibilità ed esenzione IVA.
Principi contabili (OIC)
Criterio di classificazione per natura, non per scadenza
La collocazione di un debito in una delle quattordici sottovoci della voce D dipende dalla sua natura rispetto alla gestione ordinaria, individuata dalla controparte e dalla causale del rapporto, non dalla sua scadenza: quest’ultima resta un’informazione aggiuntiva, da indicare separatamente per la quota esigibile oltre i dodici mesi, e non un criterio di riclassificazione fra le sottovoci.
Valutazione al costo ammortizzato
I debiti verso altri finanziatori si valutano, come tutti i debiti, secondo il criterio del costo ammortizzato disciplinato dall’OIC 19: si presumono irrilevanti gli effetti dell’attualizzazione per i debiti con scadenza inferiore a dodici mesi, tipici ad esempio dell’anticipo su fatture concesso da una società di factoring; oltre tale soglia, occorre attualizzare i flussi di cassa al tasso contrattuale, sostituito dal tasso di mercato se quello contrattuale se ne discosta significativamente. Nel bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese è ammessa la valutazione al valore nominale.
Eliminazione contabile e rinegoziazione sostanziale
Il debito verso l’altro finanziatore si elimina dal bilancio, in tutto o in parte, solo quando l’obbligazione è estinta per adempimento o altra causa, oppure trasferita, oppure quando una rinegoziazione dei termini contrattuali è così sostanziale da configurare, nella sostanza, un nuovo debito: in quest’ultimo caso il debito originario si elimina e se ne rileva uno nuovo, con effetto dalla data in cui l’accordo diventa efficace fra le parti.
Collocazione nel bilancio CEE
Nello schema del passivo, i debiti verso altri finanziatori si iscrivono nella voce D.5 (debiti verso altri finanziatori), con separata indicazione della quota esigibile oltre l’esercizio successivo. Gli oneri accessori all’operazione di finanziamento, se rilevanti, concorrono alla determinazione del costo ammortizzato: riducono il valore iniziale del debito e si ripartiscono lungo la durata del rapporto tramite il tasso di interesse effettivo, che li incorpora e può quindi differire dal tasso contrattuale.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Altre informazioni sui debiti. Se rilevanti: suddivisione dei debiti verso banche tra conto corrente, breve e medio-lungo termine; composizione degli altri debiti (D.14); debiti con condizioni di pagamento modificate; scadenza, rimborso e tasso dei debiti assistiti da garanzie reali. Principio contabile: OIC 19, par. 81.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Profili fiscali del finanziamento da intermediari non bancari
Deducibilità degli interessi e degli oneri di factoring
Gli interessi e le commissioni dovute alla società di factoring o all’intermediario finanziario per l’operazione di finanziamento hanno natura di oneri finanziari e rientrano, come gli interessi passivi bancari, nel perimetro dell’articolo 96 del TUIR sulla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES: la loro qualificazione segue la sostanza del rapporto, non la denominazione contrattuale, distinguendo l’onere finanziario propriamente detto, come la commissione connessa alla concessione dell’anticipo, anch’essa compresa nel perimetro dell’articolo 96, dall’eventuale corrispettivo per un distinto servizio accessorio di gestione amministrativa o di incasso dei crediti, che segue invece le regole ordinarie di deducibilità dei costi per servizi.
Trattamento IVA delle operazioni di factoring e finanziamento
Le operazioni di finanziamento e le cessioni di credito effettuate nell’ambito di un rapporto di factoring rientrano generalmente fra le operazioni esenti da IVA previste dall’articolo 10, primo comma, numero 1, del DPR 633/1972, in quanto operazioni di finanziamento e di cessione di crediti; restano invece imponibili le eventuali prestazioni di servizi accessori, come la gestione amministrativa o il recupero dei crediti, quando remunerate con un corrispettivo distinto e autonomamente individuabile.
Anticipo su fatture da una società di factoring
Un’impresa cede pro solvendo crediti commerciali per 200.000 euro a una società di factoring, che eroga un anticipo dell’80% del valore nominale, pari a 160.000 euro, trattenendo una commissione di 2.000 euro connessa alla concessione dell’anticipo e applicando interessi sull’anticipo per 3.000 euro, addebitati anticipatamente. Poiché la cessione è pro solvendo, il rischio di insolvenza dei debitori ceduti resta in capo all’impresa cedente: i crediti restano iscritti nell’attivo e l’anticipo ricevuto si rileva come debito verso il factor in D.5 (debiti verso altri finanziatori). Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Incasso dell’anticipo dalla società di factoring
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 155.000,00 | - |
| Commissione di factoring sull’anticipo (C.17) | 2.000,00 | - |
| Interessi passivi da factoring (C.17) | 3.000,00 | - |
| Debiti verso altri finanziatori (D.5) | - | 160.000,00 |
| Totale | 160.000,00 | 160.000,00 |
Quando i debitori ceduti pagano il factor, questi trattiene l’importo dell’anticipo erogato e riversa all’impresa l’eventuale eccedenza rispetto al valore nominale dei crediti incassati, pari a 40.000 euro, estinguendo contestualmente il debito verso il factor e il credito verso i clienti ceduti.
2. Incasso dei crediti da parte del factor e restituzione dell’eventuale eccedenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso altri finanziatori (D.5) | 160.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | 40.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 200.000,00 |
| Totale | 200.000,00 | 200.000,00 |
Controlli prima della chiusura
Prima di chiudere il bilancio occorre verificare la corretta collocazione del debito e la coerenza fra la natura del rapporto e il relativo trattamento contabile e fiscale.
- Natura del finanziatore. Verificare che il finanziatore non sia una banca né un socio, per la corretta collocazione in D.5 (debiti verso altri finanziatori) anziché in D.4 (debiti verso banche) o D.3 (debiti verso soci per finanziamenti).
- Postergazione. Controllare l’assenza di postergazione ex articolo 2467 del codice civile, propria solo dei finanziamenti soci.
- Pro solvendo o pro soluto. Verificare la natura della cessione dei crediti, per la corretta permanenza o eliminazione dei crediti ceduti dall’attivo.
- Costo ammortizzato. Controllare la corretta applicazione del criterio, o la sua irrilevanza per i debiti con scadenza inferiore a dodici mesi.
- Interessi e servizi accessori. Verificare che oneri finanziari e corrispettivi per servizi accessori siano distinti e trattati secondo le rispettive regole di deducibilità.
- Quota a lungo termine. Verificare l’indicazione separata della quota esigibile oltre l’esercizio successivo.
Errori ricorrenti
Anticipo su fatture registrato come incasso dal cliente
Nel factoring pro solvendo la società riceve un anticipo che resta un debito finché il cliente non paga, e il credito commerciale rimane in bilancio. Registrare l'accredito del factor come incasso della fattura, chiudendo il credito, fa sparire contemporaneamente un'attività e un debito finanziario e peggiora la leggibilità della posizione finanziaria netta.
Commissioni di factoring dedotte fuori dal limite degli interessi
La parte del corrispettivo che remunera l'anticipazione ha natura di onere finanziario e rientra nel limite di deducibilità degli interessi passivi, mentre le commissioni per la gestione e l'incasso dei crediti sono costi per servizi. Classificare tutto come servizi, o tutto come interessi, altera il calcolo del limite e l'imponibile IRAP.
Rinegoziazione registrata come semplice variazione del piano
Quando le nuove condizioni di un finanziamento modificano sostanzialmente i flussi previsti, il debito originario va eliminato e ne va rilevato uno nuovo, con effetti a conto economico. Aggiornare soltanto le scadenze e il tasso nel sistema gestionale, senza valutare la sostanzialità della modifica, lascia in bilancio un debito valutato su basi superate.
