Inquadramento generale
Fusione: neutralità fiscale, avanzo e disavanzo, riserve e perdite - l’articolo 172 del TUIR, nella versione in vigore dal 18 giugno 2025 dopo le modifiche del decreto-legge 84/2025, sancisce la piena neutralità fiscale della fusione: non emergono plusvalenze o minusvalenze tassabili sui beni delle società fuse o incorporate, gli avanzi e i disavanzi contabili di fusione sono fiscalmente irrilevanti, e il cambio delle partecipazioni non genera reddito imponibile per i soci, salvo l’eventuale conguaglio in denaro.
Mappa dei commi dell’articolo 172 del TUIR
L’articolo si articola in dieci commi che coprono profili eterogenei: il comma 1 sancisce la neutralità dell’operazione; il comma 2 dichiara irrilevanti gli avanzi e i disavanzi; il comma 3 dichiara irrilevante il concambio per il socio; il comma 4 disciplina il subentro nella posizione fiscale delle società estinte; il comma 5 impone la ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta; il comma 6 regola la destinazione dell’avanzo eccedente le riserve ricostituite; i commi 7, 7-bis e 7-ter disciplinano il riporto di perdite, ACE e interessi passivi; i commi 8, 9, 10 e 10-bis riguardano i periodi d’imposta, la retrodatazione fiscale e gli obblighi di versamento.
Avanzi e disavanzi
L’avanzo o il disavanzo che emerge in bilancio dall’annullamento della partecipazione o dal concambio non ha effetti fiscali. Se il disavanzo è imputato a maggiori valori dei beni o ad avviamento, questi maggiori valori non sono riconosciuti fiscalmente: i relativi ammortamenti sono indeducibili e generano un doppio binario, con imposte differite. La società può ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori pagando un’imposta sostitutiva, secondo il regime di riallineamento dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, richiamato per la fusione.
Riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta della società incorporata devono essere ricostituite nel patrimonio dell’incorporante, utilizzando in via prioritaria l’eventuale avanzo; se non sono ricostituite, concorrono al reddito dell’incorporante.
Perdite fiscali
Le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, e gli interessi passivi eccedenti riportati, possono essere compensati con il reddito della società risultante solo nel rispetto di limiti antielusivi: il superamento di un test di vitalità economica, basato sui ricavi e sul costo del personale dell’ultimo esercizio rispetto alla media dei due precedenti, e un limite pari al patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, al netto dei conferimenti recenti. I limiti possono essere disapplicati con un interpello.
Retrodatazione
La fusione per incorporazione può avere effetti fiscali retrodatati all’inizio dell’esercizio, in coerenza con la retrodatazione contabile, così da unificare la dichiarazione dell’incorporante per l’intero periodo.
Punti di attenzione
Occorre verificare in anticipo i limiti al riporto delle perdite, tenere un prospetto dei valori fiscali dei beni ricevuti e ricostituire correttamente le riserve in sospensione.
Fusione: neutralità fiscale, avanzo e disavanzo, riserve e perdite: esempio di contabilizzazione
Una società incorpora una controllata al 100% iscritta a 1.000.000 di euro, con patrimonio netto di 700.000 euro. Il disavanzo di 300.000 euro si imputa a un immobile e ad avviamento; i maggiori valori non sono fiscalmente riconosciuti, salvo il pagamento dell’imposta sostitutiva.
La fusione è fiscalmente neutrale (art. 172 TUIR): avanzi e disavanzi non rilevano, il cambio di partecipazioni non è tassabile salvo conguaglio; il disavanzo è riallineabile con imposta sostitutiva 18%/3%; perdite, interessi e ACE seguono un doppio test di vitalità e patrimonio netto; le riserve in sospensione vanno ricostituite nell'avanzo, con regole diverse per quelle radicali e moderate.
Principi contabili (OIC)
Iscrizione dell’imposta sostitutiva da riallineamento
Quando la società incorporante opta per il riallineamento dei maggiori valori iscritti per effetto del disavanzo di fusione, l’imposta sostitutiva dovuta si rileva come un debito tributario, con contropartita un onere iscritto a conto economico o direttamente a patrimonio netto secondo la natura della componente affrancata; il pagamento estingue il debito senza generare ulteriori componenti di reddito.
Vincolo di patrimonio netto per le riserve ricostituite
La ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta della società fusa o incorporata si realizza tramite un vincolo di patrimonio netto: una riserva indisponibile di pari importo, distinta da quelle eventualmente già esistenti per altre finalità, iscritta nell’ambito dell’avanzo di fusione o dell’aumento di capitale deliberato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Operazione straordinaria. Nel primo bilancio successivo all’operazione: la descrizione dell’operazione, il trattamento dell’avanzo o del disavanzo, i criteri di imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento, e gli effetti sulla comparabilità con l’esercizio precedente. Principio contabile: art. 2504-bis c.c.; OIC 4.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Effetti del riallineamento. Gli effetti delle operazioni di riallineamento del disavanzo effettuate nell’esercizio. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Neutralità fiscale e irrilevanza di avanzi e disavanzi
Neutralità fiscale della fusione
La fusione non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento: è garantita la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni trasferiti, e nelle dichiarazioni dei redditi delle società partecipanti va compilato un apposito prospetto di riconciliazione fra valori di bilancio e valori fiscalmente riconosciuti. L’originario impianto del testo unico trattava la fusione in modo diametralmente opposto, come evento realizzativo: la neutralità è quindi una scelta di politica fiscale consapevole, coerente con la natura successoria dell’operazione sul piano civilistico.
Quattro configurazioni di avanzo e disavanzo di fusione
Si distinguono quattro fattispecie, tutte fiscalmente irrilevanti: l’avanzo da annullamento, quando il patrimonio netto dell’incorporata eccede il valore della partecipazione iscritto dall’incorporante; il disavanzo da annullamento, nel caso opposto; l’avanzo da concambio, quando il patrimonio netto delle società fuse o incorporate eccede il capitale o l’aumento di capitale deliberato dalla risultante; il disavanzo da concambio, nel caso opposto. In tutti i casi la differenza non concorre a formare il reddito della società risultante o incorporante.
Conseguenze dell’irrilevanza del disavanzo
Il disavanzo di fusione, in quanto posta fiscalmente neutra, non può mai essere dedotto a titolo di perdita; l’eventuale rivalutazione degli elementi patrimoniali dell’incorporata da esso consentita civilisticamente non è imponibile per l’incorporante, ma i maggiori valori così iscritti restano privi di riconoscimento fiscale; anche l’eventuale iscrizione di avviamento, pur ammessa civilisticamente, non comporta il riconoscimento fiscale del maggior valore; gli ammortamenti calcolati su questi maggiori valori non sono quindi fiscalmente deducibili, salvo esercitare l’opzione di riallineamento.
Irrilevanza del concambio per i soci e tassazione del conguaglio
Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società fusa o incorporata. Fa eccezione l’eventuale conguaglio in denaro: reddito di capitale secondo l’articolo 47, comma 7, del TUIR per il socio persona fisica non imprenditore; plusvalenza, con l’eventuale participation exemption dell’articolo 87 del TUIR, per il socio soggetto IRES; plusvalenza tassata al 58,14%, o al 100% in assenza dei requisiti della participation exemption, per il socio persona fisica imprenditore o società di persone.
Riallineamento e retrodatazione
Riallineamento dei valori con il nuovo regime unico
Quando l’incorporante ha iscritto in bilancio, per effetto del disavanzo di fusione, maggiori valori sulle immobilizzazioni materiali e immateriali ricevute, incluso l’avviamento, può optare per il riconoscimento fiscale di tali valori versando un’imposta sostitutiva. Dal 2024 questo regime è unificato nel nuovo articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, che assorbe sia il precedente regime ordinario sia quello derogatorio dell’articolo 15 del decreto-legge 185/2008, oggi disapplicato: l’imposta sostitutiva è pari al 18% del valore affrancato ai fini delle imposte sui redditi e al 3% ai fini IRAP. Una volta esercitata l’opzione, i maggiori valori diventano fiscalmente rilevanti, ammortizzabili e computabili nella determinazione di eventuali plusvalenze in caso di futura cessione, evitando di dover gestire indefinitamente un doppio binario fra valore di bilancio e valore fiscale.
Operazioni con transizione e senza transizione
Il riallineamento serve non soltanto a correggere il disavanzo da fusione in senso stretto, ma anche a gestire i disallineamenti più strutturali che sorgono nelle operazioni straordinarie con transizione, cioè quando le poste di bilancio di uno o più soggetti coinvolti devono essere rielaborate, sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, per adattarle al regime contabile del soggetto risultante, come nella fusione fra un soggetto che applica i principi contabili nazionali e uno che applica gli IAS/IFRS. Nelle operazioni senza transizione, realizzate senza mutamento degli standard contabili di riferimento, le divergenze restano essenzialmente quantitative.
Retrodatazione degli effetti fiscali
L’atto di fusione può prevedere che gli effetti fiscali, ai fini delle imposte dirette, siano anticipati fino all’inizio del periodo d’imposta: la data indicata non può essere anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate, o, se più recente, a quella dell’ultimo esercizio dell’incorporante. La retrodatazione evita la necessità di un bilancio e di una dichiarazione infrannuale per la sola frazione ante fusione, consentendo di trattare l’intero periodo d’imposta come già unificato in capo alla società risultante: è una facoltà propria della fusione, non ammessa nella trasformazione, dove il periodo d’imposta si frantuma sempre alla data dell’operazione quando cambia il regime impositivo.
Riporto di perdite, interessi passivi ed eccedenze ACE
Doppio test: vitalità economica e limite del patrimonio netto
Le perdite fiscali pregresse di una società che partecipa alla fusione sono riportabili in capo alla società risultante solo superando due verifiche. Il test di vitalità economica richiede che, dal conto economico della società con le perdite riferito all’esercizio precedente alla delibera di fusione, risultino ricavi e proventi dell’attività caratteristica e spese per prestazioni di lavoro subordinato superiori al 40% della media dei due esercizi precedenti. Il test del limite del patrimonio netto stabilisce che la perdita riportabile non può eccedere il patrimonio netto della società in perdita, quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di fusione, al netto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 24 mesi, esclusi i contributi pubblici; si aggiunge un ulteriore limite dato dalle svalutazioni già dedotte sulle partecipazioni nella società con le perdite, per evitare una doppia deduzione della stessa perdita.
Nuova modalità di calcolo del limite del patrimonio netto
Dal 2024 il patrimonio netto rilevante ai fini del test quantitativo può essere calcolato, in alternativa al valore contabile, in base al valore economico risultante da una perizia giurata di un revisore legale. Da tale valore vanno sottratti i versamenti e i conferimenti dei soci degli ultimi 24 mesi: la formula originaria del 2024 prevedeva di ragguagliarli al rapporto fra valore economico e valore contabile del patrimonio netto, con esiti distorsivi segnalati dalla dottrina; il decreto-legge 84/2025 ha sostituito questo ragguaglio con un coefficiente di moltiplicazione fisso pari a due, applicato retroattivamente alle operazioni realizzate dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2024: il limite finale è quindi il valore economico del patrimonio netto meno il doppio dei versamenti degli ultimi 24 mesi.
Eliminazione dell’interpello disapplicativo per il limite quantitativo
Il decreto legislativo 192/2024 ha eliminato la possibilità di disapplicare tramite interpello il limite quantitativo del patrimonio netto, ritenendo che l’ancoraggio al valore economico renda il limite già sufficientemente realistico. Resta invece verosimilmente ammissibile, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, l’interpello per dimostrare la persistente vitalità economica della società ai fini del solo test qualitativo, data l’eterogeneità delle situazioni in cui l’esito negativo di quel test non è di per sé indice di finalità elusive. Le stesse regole di vitalità e di limite patrimoniale si applicano, per espresso richiamo normativo, anche al riporto degli interessi passivi indeducibili e delle eccedenze ACE.
Libera portabilità delle perdite infragruppo
Il nuovo articolo 177-ter del TUIR introduce, per le operazioni realizzate all’interno dello stesso gruppo secondo la nozione di controllo di diritto, un regime di libera portabilità per due categorie di perdite: le perdite infragruppo, realizzate quando le società interessate erano già nello stesso gruppo, e le perdite omologate, che hanno superato il doppio test al momento dell’ingresso nel gruppo o in una successiva operazione straordinaria rilevante. Entrambe le categorie sono disapplicate dai limiti ordinari di riporto, in quanto l’assenza di un trasferimento di controllo verso soggetti terzi elimina il rischio di commercio delle perdite fiscali che il doppio test è chiamato a contrastare.
Riserve in sospensione d’imposta
Regola generale di ricostituzione
Le riserve in sospensione d’imposta iscritte nel patrimonio della società fusa o incorporata, se e nei limiti in cui vi sia avanzo di fusione o si sia dato luogo ad aumento di capitale, devono essere ricostituite dalla società risultante o incorporante nella stessa misura in cui esistevano presso la società dante causa. Se il vincolo non può essere ricostituito per insufficienza dell’avanzo o dell’aumento di capitale, le riserve concorrono a formare il reddito della società risultante nell’esercizio della fusione.
Natura fiscale del patrimonio netto residuo e sterilizzazione del capitale
Il patrimonio netto residuo, al netto delle riserve in sospensione ricostituite, mantiene in capo alla società risultante la stessa natura fiscale, capitale o utili, che aveva presso la società dante causa, attribuita proporzionalmente. Il capitale e le riserve di capitale della società incorporata non concorrono però a formare l’avanzo da annullamento fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata: questa sterilizzazione evita che capitale sociale vincolato si trasformi, per effetto della fusione, in un avanzo di natura mista capitale/utili.
Riserve radicali e riserve moderate
Le riserve in sospensione d’imposta radicale, come il fondo storico dell’articolo 54, comma 5, del D.P.R. 597/1973 e la riserva ammortamenti anticipati, sono tassate in ogni ipotesi di rimozione del vincolo, anche se utilizzate per la sola copertura di perdite: devono quindi sempre essere ricostituite in via prioritaria, pena la tassazione immediata in capo alla società risultante. Le riserve in sospensione moderata, come diverse riserve di rivalutazione monetaria previste da leggi storiche, sono invece tassate solo se distribuite ai soci: vanno ricostituite solo nei limiti dell’avanzo o dell’aumento di capitale residuo dopo la ricostituzione delle riserve radicali; se l’avanzo non è capiente, la quota non ricostituita si perde senza alcuna tassazione immediata, non essendosi mai realizzato il presupposto della distribuzione.
Avanzo da annullamento nella fusione di una controllata interamente posseduta
La società X controlla al 100% la società Y e incorpora Y secondo il procedimento semplificato dell’articolo 2505 del codice civile, senza necessità di un rapporto di cambio. X ha iscritto la partecipazione in Y per 60.000 euro; il patrimonio netto di Y è 80.000 euro. Dalla fusione emerge un avanzo da annullamento di 20.000 euro, fiscalmente irrilevante e assimilabile, come componente di patrimonio netto, a una riserva sovrapprezzo: non tassato alla formazione, ma tassabile se successivamente distribuito ai soci. Gli importi sono ipotesi del caso.
1. Iscrizione del patrimonio netto ricevuto ed eliminazione della partecipazione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Attività nette di Y incorporata | 80.000,00 | - |
| Partecipazioni in Y (B.III.1) | - | 60.000,00 |
| Avanzo di fusione (A.VI) | - | 20.000,00 |
| Totale | 80.000,00 | 80.000,00 |
Riallineamento dei maggiori valori da disavanzo di fusione
La società Beta incorpora Alfa, con un disavanzo da annullamento che consente civilisticamente di iscrivere un maggior valore sui macchinari ricevuti da Alfa per 200.000 euro e avviamento per 80.000 euro, complessivamente 280.000 euro. Optando per il regime unico di riallineamento, Beta versa un’imposta sostitutiva del 18% ai fini reddituali, pari a 50.400 euro, e del 3% ai fini IRAP, pari a 8.400 euro, per un totale di 58.800 euro, ottenendo il riconoscimento fiscale integrale dei maggiori valori. Gli importi sono ipotesi del caso.
2. Rilevazione del debito per l’imposta sostitutiva da riallineamento
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva su riallineamento | 58.800,00 | - |
| Debiti tributari per imposta sostitutiva (D.12) | - | 58.800,00 |
| Totale | 58.800,00 | 58.800,00 |
Ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta nell’avanzo di fusione
Nel patrimonio della società Beta, incorporata da Alfa, figurano 150.000 euro di riserva ammortamenti anticipati, in sospensione radicale, e 100.000 euro di riserva di rivalutazione monetaria, in sospensione moderata. Dalla fusione emerge un avanzo di 180.000 euro. La riserva radicale va ricostituita per prima e per l’intero importo, pena la tassazione immediata; dei residui 30.000 euro di avanzo, solo questa quota è disponibile per la riserva moderata, che viene quindi ricostituita solo parzialmente. Gli importi sono ipotesi del caso.
3. Ricostituzione delle riserve nell’avanzo di fusione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Avanzo di fusione (A.VI) | 180.000,00 | - |
| Riserva ammortamenti anticipati ricostituita (A.VI) | - | 150.000,00 |
| Riserva di rivalutazione ricostituita (A.III) | - | 30.000,00 |
| Totale | 180.000,00 | 180.000,00 |
I residui 70.000 euro della riserva di rivalutazione non vengono ricostituiti, per incapienza dell’avanzo, ma non generano alcuna tassazione immediata, non essendosi mai realizzato il presupposto della distribuzione ai soci.
Controlli prima della dichiarazione
Prima di predisporre le dichiarazioni relative all’esercizio della fusione occorre verificare la corretta applicazione delle regole di neutralità, riallineamento e riporto delle posizioni fiscali.
- Prospetto di riconciliazione. Verificare la compilazione del prospetto che espone, per ciascun bene trasferito, il valore di bilancio e il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto.
- Qualificazione di avanzo o disavanzo. Controllare se si tratti di avanzo o disavanzo da annullamento o da concambio, e la sua corretta irrilevanza fiscale.
- Conguaglio in denaro. Verificare la tassazione del conguaglio secondo la natura del socio percettore, distinguendo persona fisica, soggetto IRES e imprenditore o società di persone.
- Opzione di riallineamento. Controllare se sia stata esercitata l’opzione per il regime unico e il corretto calcolo dell’imposta sostitutiva del 18% e del 3%.
- Retrodatazione. Verificare che la data di retrodatazione fiscale non sia anteriore alla chiusura dell’ultimo esercizio delle società coinvolte.
- Doppio test sulle perdite. Controllare il superamento del test di vitalità economica e del limite del patrimonio netto, quest’ultimo eventualmente calcolato sul valore economico da perizia giurata.
- Ricostituzione delle riserve. Verificare la priorità di ricostituzione delle riserve in sospensione radicale rispetto a quelle moderate, entro i limiti dell’avanzo disponibile.
Errori ricorrenti
Ammortamenti dei maggiori valori dedotti senza riallineamento
I maggiori valori attribuiti ai beni con l'imputazione del disavanzo non sono fiscalmente riconosciuti, salvo opzione per il riallineamento. Le quote di ammortamento calcolate su di essi vanno quindi riprese a tassazione ogni anno. Dedurle integralmente, come se il nuovo valore contabile fosse anche fiscale, genera un minore imponibile che emerge dal prospetto di riconciliazione.
Imposta sostitutiva del riallineamento dedotta
L'imposta sostitutiva versata per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori è un tributo sostitutivo delle imposte sul reddito e non è deducibile. Contabilizzarla tra gli oneri e non riprenderla in dichiarazione riduce indebitamente l'imponibile; in bilancio, inoltre, occorre gestire il rilascio delle imposte differite stanziate su quei valori.
Dichiarazione dell'incorporata per la frazione d'esercizio dimenticata
Per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data di efficacia della fusione, la società incorporante deve presentare la dichiarazione dei redditi della società estinta. Considerare assorbito quel periodo nella propria dichiarazione, senza adempimento autonomo, espone a sanzioni per omessa dichiarazione e rende incerti i versamenti e i crediti dell'incorporata.
