Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Factoring

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Il factoring è il contratto con cui un’impresa cede i propri crediti commerciali a un intermediario specializzato, il factor, che ne cura la gestione e l’incasso, spesso anticipandone il valore. È uno strumento di finanziamento del capitale circolante, ma può avere anche una funzione di servizio, per la gestione degli incassi, o di garanzia, quando il factor si assume il rischio di insolvenza del debitore. La cessione può essere pro solvendo, se il cedente resta garante del pagamento, o pro soluto, se il rischio passa al factor.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 15 il credito ceduto può essere eliminato dal bilancio solo se l’operazione trasferisce al factor sostanzialmente tutti i rischi connessi al credito. È il caso tipico della cessione pro soluto senza clausole che lascino al cedente rischi significativi, come garanzie di pagamento o franchigie rilevanti. Nella cessione pro solvendo, nel mandato all’incasso e nella cessione pro soluto con rischi trattenuti, il credito resta in bilancio e l’anticipo ricevuto è un debito verso il factor, tra i debiti verso altri finanziatori. Le commissioni e gli interessi si rilevano per competenza, con risconti se riguardano l’esercizio successivo.

Profilo fiscale

Le commissioni e gli interessi pagati al factor sono componenti negativi deducibili per competenza, e gli interessi rientrano nel limite dell’articolo 96 del TUIR. Ai fini della svalutazione forfettaria dell’articolo 106, i crediti ceduti pro soluto ed eliminati dal bilancio non si considerano, mentre quelli ceduti pro solvendo continuano a formare la base di calcolo. La differenza tra valore nominale del credito ceduto pro soluto e corrispettivo ricevuto è, per la parte non rappresentativa di interessi, una perdita deducibile.

IVA e registro

Il trattamento IVA dipende dalla natura dell’operazione: la cessione del credito con finalità di finanziamento è esente, mentre i compensi per la sola gestione e il recupero dei crediti sono imponibili, come chiarito dalla risoluzione 32/E del 2011. Il contratto di cessione, se redatto per iscritto, è soggetto a registrazione.

Punti di attenzione

Occorre leggere il contratto per individuare le clausole che lasciano rischi al cedente: una cessione chiamata pro soluto ma con garanzie significative non consente di eliminare il credito. A fine esercizio vanno rilevati gli interessi e le commissioni di competenza.

Informativa

La nota integrativa indica i criteri di cancellazione dei crediti ceduti, i crediti ceduti rimasti iscritti e il relativo debito verso il factor.

Factoring: esempio di contabilizzazione

Un’impresa cede pro solvendo crediti per 100.000 euro e riceve un anticipo dell’80%. I crediti restano in bilancio e l’anticipo di 80.000 euro è un debito verso il factor; commissioni e interessi sono costi di competenza. Con una cessione pro soluto senza rischi residui i crediti sarebbero usciti dal bilancio.

Se il cedente pro soluto garantisse al factor il rimborso di eventuali insolvenze oltre una piccola franchigia, i rischi non sarebbero trasferiti e i crediti resterebbero in bilancio.

Regola Fondamentale & Ratio

Il credito ceduto al factor esce dal bilancio solo se i rischi sono trasferiti nella sostanza; altrimenti resta iscritto e l'anticipo ricevuto è un debito finanziario, con gli oneri soggetti al limite degli interessi.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 15D.P.R. 633/1972TUIR, art. 109TUIR, art. 106D.P.R. 633/1972, art. 2

🏛️Principi contabili (OIC)

Cancellazione del credito: il test del trasferimento sostanziale dei rischi

Secondo l’OIC 15, il credito ceduto può essere cancellato dal bilancio del cedente solo quando l’operazione trasferisce al factor sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito medesimo: rientrano in questa categoria le cessioni pro soluto con effettivo passaggio del rischio di insolvenza in capo al factor, il cui risultato economico, dato dalla differenza tra il valore di iscrizione del credito in bilancio e il corrispettivo ricevuto, confluisce a conto economico tra gli oneri diversi di gestione, salvo che il contratto consenta di individuare separatamente componenti di natura finanziaria.

Mantenimento del credito in bilancio: la cessione con rischi non trasferiti

Quando l’operazione non trasferisce sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito, come nel mandato all’incasso, nelle cessioni pro solvendo e nelle cessioni pro soluto che non trasferiscono sostanzialmente il rischio, il credito verso il cliente ceduto resta iscritto in bilancio: in contropartita dell’anticipazione ricevuta dal factor si iscrive un debito di natura finanziaria, e la differenza tra il valore di iscrizione del credito e l’anticipazione ricevuta è classificata a conto economico tra gli oneri finanziari, da imputare per competenza in base al tasso di interesse effettivo dell’operazione; gli eventuali oneri aggiuntivi corrisposti a fronte del servizio di incasso del credito sono classificati tra i costi per servizi, salvo che il contratto non consenta di individuarne separatamente la natura finanziaria.

Risconti su commissioni e interessi a cavallo d’esercizio

Sia nella cessione pro soluto sia in quella pro solvendo, quando il credito ceduto viene a scadenza nell’esercizio successivo a quello della cessione, occorre calcolare i risconti attivi sulla quota di commissioni e di interessi riferibile al periodo compreso tra la data di chiusura dell’esercizio e la scadenza del credito, per rispettare il principio di competenza economica.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
  • Altre informazioni sui debiti. Se rilevanti: suddivisione dei debiti verso banche tra conto corrente, breve e medio-lungo termine; composizione degli altri debiti (D.14); debiti con condizioni di pagamento modificate; scadenza, rimborso e tasso dei debiti assistiti da garanzie reali. Principio contabile: OIC 19, par. 81.
  • Cancellazione dei crediti ceduti. Il criterio con cui si valuta il trasferimento sostanziale dei rischi nelle cessioni e, per i crediti ceduti che restano iscritti, il corrispondente debito verso il factor. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; cancellazione dei crediti ceduti; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Rilevanza reddituale della commissione

La commissione di factoring rappresenta un componente negativo di reddito per il cedente e un componente positivo per il factor, che segue le ordinarie regole di competenza dell’articolo 109 del TUIR; non ha invece alcuna rilevanza reddituale la somma corrisposta dal factor che non incide sul risultato economico dell’operazione ma solo sull’aspetto patrimoniale del rapporto tra l’impresa e il factor, come l’anticipazione finanziaria nelle cessioni che non trasferiscono sostanzialmente i rischi.

Accantonamento per svalutazione crediti: differenza tra pro soluto e pro solvendo

Ai fini dell’accantonamento forfetario dello 0,50% previsto dall’articolo 106 del TUIR per la svalutazione dei crediti, i crediti ceduti pro solvendo, restando iscritti in bilancio, sono inclusi nella base di calcolo dell’accantonamento; sono invece esclusi i crediti ceduti pro soluto, che essendo stati cancellati dal bilancio del cedente non concorrono più a formare la base di calcolo di questo specifico accantonamento.

Trattamento IVA differenziato secondo la tipologia di cessione

Il trattamento IVA dell’operazione di factoring va valutato caso per caso in base alla specifica fattispecie contrattuale: la cessione del credito in sé, sia pro soluto sia pro solvendo, non è rilevante ai fini dell’IVA, trattandosi di cessione di crediti in denaro esclusa dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del DPR 633/1972; i corrispettivi del factor, commissioni e interessi, sono esenti ai sensi dell’articolo 10, comma 1, numero 1, del medesimo decreto quando il contratto ha finalità di finanziamento, e la clausola pro soluto o pro solvendo incide soltanto sulla misura della commissione. Sono invece soggetti a IVA ordinaria i compensi per il servizio di gestione e recupero dei crediti, quando la causa del contratto consiste essenzialmente nella riscossione e non nel finanziamento del cedente (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 32/E del 2011).

Imposta di registro sul contratto di cessione

Quando la cessione dei crediti è formalizzata mediante un contratto scritto, quest’ultimo va registrato in termine fisso, entro venti giorni dalla stipula, con applicazione dell’imposta di registro proporzionale dello 0,50% sul valore nominale del credito ceduto; quando invece la cessione avviene tramite scambio di corrispondenza, anche a mezzo di plico raccomandato, la registrazione è soggetta soltanto in caso d’uso, e non in termine fisso.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Cessione di un credito pro soluto con accredito parziale immediato

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Omega Srl cede pro soluto alla società di factoring un credito verso un cliente di 1.000 euro con scadenza a 150 giorni, ricevendo un accredito immediato dell’80% del credito, al netto di interessi per 80 euro e commissioni per 20 euro; il saldo residuo sarà accreditato all’incasso del credito originario.

1. Cessione del credito con accredito immediato dell’80% al netto di interessi e commissioni

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti v/factor (C.II.5-quater) 200,00 -
Banca c/c (C.IV.1) 700,00 -
Interessi passivi (C.17) 80,00 -
Commissioni passive (B.7) 20,00 -
Clienti (C.II.1) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

2. Incasso del residuo 20% alla scadenza del credito originario

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 200,00 -
Crediti v/factor (C.II.5-quater) - 200,00
Totale 200,00 200,00

Trattandosi di cessione pro soluto con effettivo trasferimento del rischio di insolvenza, il credito di 1.000 euro è cancellato integralmente dal bilancio di Omega Srl al momento della cessione, e non concorre più alla base di calcolo dell’accantonamento forfetario dello 0,50% dell’articolo 106 del TUIR; gli interessi e le commissioni, pari a 100 euro complessivi, sono deducibili secondo le regole ordinarie di competenza.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Base di calcolo dell’accantonamento ex art. 106. Verificare l’esclusione dei crediti ceduti pro soluto e cancellati dal bilancio dalla base di calcolo dell’accantonamento forfetario per svalutazione crediti.
  • Regime IVA applicabile. Verificare che la cessione del credito sia trattata come operazione fuori campo IVA, che le commissioni e gli interessi del factoring con finalità finanziaria siano esenti, indipendentemente dalla clausola pro soluto o pro solvendo, e che siano assoggettati a IVA i soli compensi per il servizio di gestione e recupero dei crediti.
  • Risconti su commissioni e interessi. Calcolare i risconti attivi quando il credito ceduto scade nell’esercizio successivo a quello della cessione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Cessione pro soluto con garanzie che mantengono il rischio

La cancellazione del credito richiede il trasferimento sostanziale dei rischi. Un contratto definito pro soluto ma accompagnato da franchigie, garanzie di rimborso o clausole che lasciano al cedente le perdite oltre una certa soglia non consente di eliminare il credito dal bilancio. Cancellarlo comunque sottostima i crediti e i debiti finanziari.

Errore ricorrente

Differenza tra valore nominale e corrispettivo rilevata come sconto commerciale

Nella cessione pro soluto la differenza tra valore del credito e prezzo pagato dal factor si rileva come perdita da cessione (voce B.14, oneri diversi di gestione), salvo le componenti di natura finanziaria individuabili nel contratto, che vanno tra gli oneri finanziari con effetti sul limite di deducibilità degli interessi. Registrarla come abbuono o sconto a riduzione dei ricavi altera il margine operativo e il calcolo del limite.

Errore ricorrente

Incassi del cliente trattenuti senza girarli al factor

Nella cessione notificata o comunque nella gestione indiretta, i pagamenti ricevuti dal debitore ceduto appartengono al factor. Registrarli come incasso proprio e utilizzarli per altre esigenze crea un debito verso il factor non rilevato e, nei rapporti con notifica, espone a contestazioni per indebita trattenuta.