Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Erogazioni liberali – Oneri di utilità sociale

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Erogazioni liberali – Oneri di utilità sociale - le erogazioni liberali sono le somme o i beni che l’impresa dona senza corrispettivo, a enti del Terzo settore, università, istituzioni culturali, enti pubblici o altri soggetti. Gli oneri di utilità sociale sono invece le spese che il datore di lavoro sostiene a favore dei dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, come asili nido, centri ricreativi o borse di studio. Entrambi sono costi senza un ritorno economico diretto, e per questo la legge ne limita la deducibilità a seconda del beneficiario.

Profilo civilistico

Le erogazioni liberali si rilevano per competenza tra gli oneri diversi di gestione (B.14), quando l’impegno diventa vincolante. Se consistono nella cessione di beni, il costo si rileva al valore contabile del bene donato, con lo scarico dal magazzino o dalle immobilizzazioni. Gli oneri di utilità sociale per i dipendenti si rilevano secondo la loro natura, di regola tra i costi per il personale o per servizi.

Profilo fiscale

L’articolo 100, comma 1, del TUIR consente di dedurre gli oneri di utilità sociale per i dipendenti nel limite del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. L’articolo 100, comma 2, prevede limiti percentuali specifici per le erogazioni a favore di determinate categorie di beneficiari, come università, enti di ricerca e iniziative culturali. Per le erogazioni agli enti del Terzo settore si applica l’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017: la deduzione spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con riporto dell’eccedenza. Dal 2026, con la soppressione delle ONLUS, il regime del Terzo settore è diventato quello di riferimento.

Cumulo e tracciabilità

Le agevolazioni dell’articolo 83 non sono cumulabili con altre deduzioni o detrazioni per la stessa erogazione. Le erogazioni in denaro sono deducibili solo se effettuate con strumenti tracciabili, come bonifici o carte.

IVA

Le cessioni gratuite di beni a enti del Terzo settore e ad altri soggetti indicati dalla legge, come alimenti e farmaci destinati agli indigenti, possono essere escluse o esenti da IVA, a condizioni precise; negli altri casi la cessione gratuita di beni dell’attività è imponibile.

Punti di attenzione

Occorre conservare la ricevuta dell’ente, verificare la sua iscrizione al Registro unico del Terzo settore e controllare il limite di deducibilità in funzione del reddito. Il regime va scelto per ciascuna erogazione.

Informativa

Le erogazioni rilevanti per importo vanno descritte in nota integrativa tra gli elementi di costo di entità eccezionale.

Erogazioni liberali – Oneri di utilità sociale: esempio di contabilizzazione

Una società con un reddito di 200.000 euro dona 25.000 euro con bonifico a un ente del Terzo settore. Può dedurre fino al 10% del reddito, 20.000 euro; i 5.000 euro eccedenti si riportano agli esercizi successivi, nei limiti previsti.

Se la stessa somma fosse destinata a un asilo nido aziendale per i figli dei dipendenti, sarebbe un onere di utilità sociale, deducibile nel limite del cinque per mille del costo del personale.

Regola Fondamentale & Ratio

Le erogazioni liberali sono deducibili nei limiti propri di ciascun beneficiario: dal 2026, soppresse le ONLUS, per gli enti del Terzo settore si applica l'articolo 83 del Codice, non cumulabile con altre agevolazioni.

Riferimenti Normativi Primari:
D.Lgs. 117/2017TUIR, art. 100TUIR, art. 95

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione delle erogazioni liberali e degli oneri di utilità sociale

Le erogazioni liberali e gli oneri di utilità sociale sono rilevati a conto economico secondo il principio di competenza, quale onere diverso di gestione o costo del personale a seconda della loro natura, nell’esercizio in cui la relativa obbligazione assume i caratteri di certezza richiesti per l’imputazione a bilancio: per le erogazioni liberali in denaro, la competenza coincide generalmente con il momento dell’effettivo esborso o dell’assunzione di un impegno vincolante, mentre per gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti la competenza segue le regole ordinarie di imputazione dei costi del personale.

Erogazioni in natura: valutazione al valore normale

Quando l’erogazione liberale consiste nella cessione di beni e non di somme di denaro, il valore da imputare a conto economico quale costo, con contestuale storno del bene dal patrimonio dell’impresa, è il valore normale del bene ceduto, o il suo valore residuo fiscale se trattasi di un bene strumentale ancora in corso di ammortamento: l’operazione richiede inoltre un atto scritto che documenti la natura del bene donato, la sua valutazione e l’impegno dell’ente beneficiario a utilizzarlo direttamente per le proprie finalità istituzionali.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti: il limite del 5 per mille

Ai sensi dell’articolo 100, comma 1, del TUIR, le spese relative a opere o servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto, sostenute volontariamente dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti, sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi: quando la medesima prestazione deriva invece da un obbligo contrattuale, collettivo o individuale, essa non rientra in questo limite ma segue le regole ordinarie di deducibilità del costo del personale previste dall’articolo 95 del TUIR, generalmente senza limitazioni quantitative.

Categorie residue dell’articolo 100, comma 2, del TUIR

L’articolo 100, comma 2, del TUIR continua a disciplinare, con percentuali di deducibilità differenziate per singola categoria, le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, di istituti scolastici, di organizzazioni non governative, di associazioni sportive dilettantistiche e di altre categorie specificamente elencate dalla norma: ciascuna categoria mantiene il proprio specifico limite, che può essere espresso in percentuale del reddito d’impresa dichiarato o in un importo assoluto, e va quindi sempre verificato puntualmente sulla singola lettera della norma applicabile al beneficiario dell’erogazione.

Nuovo regime delle erogazioni al Terzo settore: l’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017

Per le erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore degli enti del Terzo settore, il regime applicabile non è più quello dell’articolo 100 del TUIR ma quello, autonomo e più favorevole, dell’articolo 83 del Codice del Terzo settore, che offre due alternative non cumulabili per la medesima erogazione: una detrazione d’imposta, riservata alle persone fisiche, pari al 30% dell’erogazione (35% se il beneficiario è un’organizzazione di volontariato), nel limite massimo di 30.000 euro annui; oppure una deduzione dal reddito complessivo dichiarato, alternativa alla detrazione e applicabile sia alle persone fisiche sia agli enti e alle società, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, con la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza non deducibile nei quattro periodi d’imposta successivi.

Coordinamento tra i regimi

I benefici dell’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 non sono cumulabili, per la medesima erogazione, con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione da altre disposizioni, incluse quelle dell’articolo 100, comma 2, del TUIR e, per le erogazioni effettuate fino al 2025, dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005, abrogato dal Codice del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta 2026: quando l’ente beneficiario, in ragione della propria natura, rientra anche nell’ambito soggettivo di uno di questi regimi alternativi, il contribuente deve scegliere quale applicare alla singola erogazione, senza poterli sommare o farli concorrere sulla stessa somma erogata. La natura di ente del Terzo settore non preclude quindi, di per sé, l’applicazione dell’articolo 100 del TUIR, quando l’ente soddisfi anche i requisiti soggettivi propri di quest’ultimo: resta comunque fermo che l’articolo 100, comma 2, resta l’unico riferimento applicabile ai beneficiari del tutto estranei al Terzo settore, quali istituti di ricerca scientifica non costituiti come enti del Terzo settore, scuole e associazioni sportive dilettantistiche prive di tale qualifica.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Erogazione liberale in denaro a favore di un ente del Terzo settore

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Psi Spa effettua un’erogazione liberale in denaro di 20.000 euro a favore di una fondazione iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, optando per la deduzione dal reddito complessivo secondo l’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

1. Erogazione della liberalità

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Oneri diversi di gestione (B.14) 20.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

L’erogazione è deducibile dal reddito complessivo di Psi Spa nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato: se tale limite risulta inferiore a 20.000 euro, l’eccedenza non dedotta nell’esercizio è riportabile in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi, secondo l’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Natura giuridica del beneficiario. Verificare se il beneficiario è un ente del Terzo settore iscritto al Registro Unico, per applicare il regime dell’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 in luogo dell’articolo 100 del TUIR.
  • Categoria applicabile dell’articolo 100. Per i beneficiari non riconducibili al Terzo settore, verificare la specifica lettera dell’articolo 100, comma 2, del TUIR applicabile e il relativo limite di deducibilità.
  • Limite del 5 per mille. Per gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, verificare se la prestazione deriva da una libera scelta del datore di lavoro (soggetta al limite) oppure da un obbligo contrattuale (dedotta senza limite quale costo del personale).
  • Documentazione delle erogazioni in natura. Verificare la predisposizione dell’atto scritto con la valutazione del bene donato e l’impegno dell’ente beneficiario a utilizzarlo per le proprie finalità istituzionali.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Erogazioni in contanti a enti beneficiari

La deducibilità delle erogazioni liberali agli enti è subordinata al pagamento con strumenti tracciabili, come bonifico, carta o assegno. Una donazione in contanti, anche documentata da ricevuta dell'ente, perde il beneficio fiscale ed è interamente indeducibile, un errore frequente nelle raccolte legate a eventi locali.

Errore ricorrente

Sponsorizzazione registrata come liberalità, o viceversa

La sponsorizzazione prevede un corrispettivo in termini di visibilità del marchio ed è un costo di pubblicità, mentre la liberalità è gratuita. Qualificare come erogazione liberale un accordo che garantisce spazi pubblicitari, o come sponsorizzazione una donazione senza alcun ritorno, porta a applicare limiti di deducibilità e regole IVA non corretti.

Errore ricorrente

Beneficio cumulato su due norme per la stessa erogazione

Le erogazioni a enti del Terzo settore possono fruire del regime specifico previsto per tali enti oppure, in alternativa, delle agevolazioni generali del TUIR, ma non di entrambi per lo stesso importo. Dedurre la stessa somma due volte, o combinare deduzione e detrazione, è un errore che emerge facilmente dal confronto con le comunicazioni degli enti.