Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Errori in bilancio

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Errori in bilancio - un errore in bilancio è una rilevazione, una valutazione o una rappresentazione sbagliata dovuta a sviste, calcoli errati o a un’errata applicazione dei principi contabili, sulla base di informazioni disponibili al momento della redazione. Non è un errore il cambiamento di stima dovuto a nuove informazioni. L’OIC 29 distingue gli errori rilevanti, che possono influenzare le decisioni dei lettori del bilancio, da quelli non rilevanti, e fissa per ciascuno il modo di correggerli. A ogni correzione contabile si affianca poi il problema dei suoi effetti fiscali.

Profilo civilistico

L’errore rilevante commesso in esercizi precedenti si corregge rettificando il saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui viene individuato, di norma gli utili portati a nuovo, e ricalcolando i dati comparativi dell’esercizio precedente, se possibile. L’errore non rilevante si corregge invece nel conto economico dell’esercizio in cui è individuato, nella voce propria del componente. La nota integrativa descrive gli errori rilevanti, l’importo della correzione per ogni voce interessata e le eventuali semplificazioni adottate.

Profilo fiscale

Per le imprese in derivazione rafforzata l’articolo 83 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2025, riconosce ai fini fiscali la correzione degli errori contabili non rilevanti effettuata nel bilancio successivo, senza bisogno di una dichiarazione integrativa, alle condizioni previste e con esclusione dei componenti per i quali sono già scaduti i termini di accertamento. Per gli errori rilevanti, o quando la procedura semplificata non si applica, la correzione fiscale richiede la dichiarazione integrativa relativa all’anno dell’errore.

Dichiarazione integrativa

La dichiarazione integrativa a sfavore, che aumenta il reddito o riduce un credito, si può presentare entro il termine di decadenza dell’accertamento, con sanzioni ridotte se si usa il ravvedimento operoso prima dell’inizio di un controllo. Quella a favore, che riduce il reddito o aumenta un credito, si presenta entro lo stesso termine; il credito che ne risulta si può usare in compensazione secondo le regole previste.

Imposte

Le maggiori imposte che derivano dalla correzione si rilevano nella voce 20 come imposte relative a esercizi precedenti, se la correzione è a conto economico, o insieme alla rettifica del patrimonio netto, se l’errore è rilevante.

Punti di attenzione

Occorre valutare la rilevanza dell’errore con criteri quantitativi e qualitativi documentati. Gli errori individuati dal revisore o dal collegio sindacale vanno corretti prima dell’approvazione del bilancio, se riguardano l’esercizio in chiusura.

Informativa

La nota integrativa descrive l’errore rilevante, l’importo della correzione per ciascuna voce e il suo effetto sul patrimonio netto.

Errori in bilancio: esempio di contabilizzazione

Nel 2025 una società scopre di non aver rilevato nel 2023 una fattura di consulenza da 5.000 euro. L’errore non è rilevante: il costo si rileva nel 2025 come sopravvenienza passiva. Per la deduzione fiscale, se ricorrono le condizioni della procedura semplificata, basta la correzione in bilancio; altrimenti occorre l’integrativa del 2023.

Se l’errore fosse stato rilevante, la correzione sarebbe passata dagli utili portati a nuovo, senza toccare il risultato del 2025.

Regola Fondamentale & Ratio

La correzione contabile di un errore e la correzione della dichiarazione seguono percorsi distinti: fuori dalla procedura semplificata per gli errori non rilevanti serve la dichiarazione integrativa, con i suoi termini.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 29

🏛️Principi contabili (OIC)

Coordinamento tra correzione contabile ed effetti dichiarativi

La correzione contabile di un errore rilevante, secondo l’OIC 29, produce effetti sul bilancio dell’esercizio in cui l’errore è individuato o su quello di riferimento, a seconda della determinabilità dell’effetto pregresso, ma non coincide automaticamente con la correzione della dichiarazione dei redditi relativa agli esercizi pregressi interessati: le due correzioni, quella contabile e quella dichiarativa, seguono tempi e modalità distinti, ed è necessario che la nota integrativa dia conto, oltre che della correzione contabile, anche dello stato delle eventuali dichiarazioni integrative presentate o ancora da presentare.

Effetti sul bilancio dell’esercizio in cui la dichiarazione integrativa è presentata

Quando la dichiarazione integrativa comporta un maggior debito d’imposta rispetto a quanto originariamente dichiarato, il relativo onere, comprensivo di sanzioni e interessi quando non ravvedibili o non ravveduti, va rilevato in bilancio quale componente di competenza dell’esercizio in cui la dichiarazione integrativa è presentata o comunque in cui l’obbligazione diventa certa, e non quale rettifica retroattiva degli esercizi pregressi ai fini fiscali, a differenza di quanto avviene per la correzione contabile dell’errore secondo l’OIC 29.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Correzione di errori rilevanti. Per gli errori rilevanti di esercizi precedenti: la descrizione dell’errore, l’importo della correzione per ogni voce interessata e le ragioni dell’eventuale uso delle semplificazioni. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 5, c.c.; OIC 29, par. 55.
  • Cambiamenti di stima. Se il cambiamento di stima non deriva da normali aggiornamenti: le ragioni, il criterio di determinazione degli effetti e l’effetto, anche fiscale. Principio contabile: OIC 29, par. 40.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: correzione di errori rilevanti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Dichiarazione integrativa a favore e a sfavore del contribuente

La dichiarazione integrativa a sfavore, che espone un maggior reddito o un minor credito rispetto alla dichiarazione originaria, può essere presentata entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, che coincide con il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria; la dichiarazione integrativa a favore, che espone un minor reddito o un maggior credito, può essere presentata entro il medesimo termine, con la possibilità di utilizzare in compensazione l’eventuale maggior credito emergente, ma con alcune limitazioni quando l’integrativa a favore è presentata oltre il termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

Quando la dichiarazione integrativa a sfavore è presentata spontaneamente, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o che sia stato notificato un atto di accertamento relativo alla violazione, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, versando la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali maturati giorno per giorno, e una sanzione ridotta in misura decrescente in funzione del tempo trascorso dalla violazione: la riduzione è più consistente quanto più tempestivo è il ravvedimento, e si riduce progressivamente quando la regolarizzazione avviene a distanza di uno o più anni dalla violazione originaria, restando comunque preclusa quando l’Amministrazione ha già formalmente contestato la violazione.

Errori che incidono su più periodi d’imposta in sequenza

Quando un errore di competenza determina la duplice conseguenza di aver sottratto un componente positivo (o dedotto un componente negativo) in un esercizio e di doverlo correttamente imputare in un esercizio diverso, la correzione richiede di intervenire su entrambi i periodi d’imposta interessati, con una dichiarazione integrativa a sfavore per l’esercizio in cui il componente era stato erroneamente omesso o dedotto, e una dichiarazione integrativa a favore per l’esercizio in cui il medesimo componente era stato erroneamente incluso o non dedotto: la mancata correzione simmetrica di entrambi gli esercizi espone al rischio di una doppia imposizione o, all’opposto, di una duplice deduzione dello stesso componente.

Rilevanza degli errori scoperti dal revisore o dal collegio sindacale

Quando un errore contabile rilevante viene individuato dal revisore legale o dal collegio sindacale nell’ambito della propria attività di controllo, la relazione di revisione o di controllo deve darne atto, distinguendo il caso in cui l’errore sia stato già corretto dagli amministratori prima dell’approvazione del bilancio da quello, più delicato, in cui gli amministratori non abbiano proceduto alla correzione: in quest’ultimo caso, l’organo di controllo deve valutare se l’errore non corretto sia tale da compromettere il giudizio complessivo sulla conformità del bilancio ai principi contabili di riferimento.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ricavo omesso nell’esercizio precedente

Correzione e ravvedimento
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Chi Srl scopre a maggio 2026 di non aver fatturato né rilevato nel 2025 una prestazione di 40.000 euro, eseguita e non pagata dal cliente. L’errore è rilevante e il bilancio 2025 è già approvato: secondo l’OIC 29 si corregge sul patrimonio netto di apertura, rettificando gli utili portati a nuovo, e non nel conto economico del 2026. La società emette la fattura con IVA e presenta una dichiarazione integrativa per il 2025 con ravvedimento: maggiore IRES di 9.600 euro, interessi di 150 euro e sanzione ridotta di 400 euro.

1. Correzione dell’errore e fattura - 20 maggio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 48.800,00 -
Utili portati a nuovo (A.VIII) - 40.000,00
IVA a debito (D.12) - 8.800,00
Totale 48.800,00 48.800,00

L’IVA si versa con la liquidazione, oltre alla sanzione per la tardiva fatturazione, anch’essa ravvedibile.

2. Imposta relativa all’esercizio corretto - 20 maggio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Utili portati a nuovo (A.VIII) 9.600,00 -
Debiti tributari (D.12) - 9.600,00
Totale 9.600,00 9.600,00

Anche l’effetto fiscale dell’errore si rileva sul patrimonio netto di apertura.

3. Interessi e sanzione - 20 maggio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi su imposte (C.17) 150,00 -
Oneri diversi di gestione – Sanzioni (B.14) 400,00 -
Debiti tributari (D.12) - 550,00
Totale 550,00 550,00

Interessi e sanzioni sono costi dell’esercizio in cui si rilevano; la sanzione è indeducibile.

4. Versamento con ravvedimento - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 10.150,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 10.150,00
Totale 10.150,00 10.150,00

5. Incasso dal cliente - 31 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 48.800,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 48.800,00
Totale 48.800,00 48.800,00

La nota integrativa del bilancio 2026 descrive l’errore, la correzione e i suoi effetti sulle voci del bilancio precedente, riesposte a fini comparativi.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Perimetro della procedura semplificata. Verificare se l’errore rientra tra quelli non rilevanti correggibili senza dichiarazione integrativa, oppure richiede la via ordinaria dell’integrativa.
  • Termine di decadenza. Verificare che il termine di decadenza dell’azione di accertamento per il periodo d’imposta interessato non sia già spirato prima di presentare la dichiarazione integrativa.
  • Correzione simmetrica su più esercizi. Verificare che un errore di competenza tra due esercizi sia corretto simmetricamente su entrambi, per evitare doppia imposizione o duplice deduzione.
  • Riduzione del ravvedimento. Calcolare correttamente la riduzione della sanzione applicabile in base al tempo trascorso dalla violazione originaria.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Cambiamento di stima corretto come errore

La revisione di una stima, come la vita utile di un cespite o l'accantonamento a un fondo, sulla base di informazioni nuove, non è un errore e va rilevata prospetticamente nel conto economico dell'esercizio. Trattarla come correzione di errore, con imputazione al patrimonio netto, sottrae il costo al risultato e altera la comparabilità dei bilanci.

Errore ricorrente

Errore rilevante corretto senza rideterminare i comparativi

Quando l'errore è rilevante, la correzione si imputa al saldo d'apertura del patrimonio netto e, se fattibile, vanno rideterminati gli importi comparativi dell'esercizio precedente, con adeguata illustrazione in nota integrativa. Correggere solo i saldi dell'anno in corso, senza spiegazioni, produce bilanci non confrontabili e un'informativa carente.

Errore ricorrente

Errori fiscali corretti solo in contabilità

La correzione in bilancio di un costo o ricavo imputato nell'esercizio sbagliato non sistema automaticamente la dichiarazione. Se il componente aveva già prodotto effetti fiscali nell'anno errato, occorre valutare dichiarazioni integrative o procedure di correzione specifiche. Limitarsi alla scrittura contabile porta a dedurre due volte, o a non tassare, lo stesso componente.