Inquadramento generale
Bilancio abbreviato e delle microimprese - il bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese sono forme semplificate che il codice civile riserva alle società di dimensioni ridotte. Può redigere il bilancio abbreviato, ai sensi dell’articolo 2435-bis, la società che non ha emesso titoli quotati e che, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non supera due di questi limiti: 5.500.000 euro di attivo, 11.000.000 euro di ricavi e 50 dipendenti medi. La micro-impresa, secondo l’articolo 2435-ter, non supera due tra 220.000 euro di attivo, 440.000 euro di ricavi e 5 dipendenti. Le soglie sono state aggiornate dal D.Lgs. 125/2024.
Semplificazioni del bilancio abbreviato
Lo stato patrimoniale comprende solo le voci con lettere maiuscole e numeri romani, con separata indicazione dei crediti e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo; ratei e risconti possono confluire nei crediti e nei debiti. Nel conto economico alcune voci possono essere raggruppate. La società è esonerata dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, se fornisce in nota integrativa le informazioni su azioni proprie e della controllante. La nota integrativa si riduce alle informazioni elencate dall’articolo 2435-bis, comma 5.
Criteri di valutazione semplificati
Le società in forma abbreviata possono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare il costo ammortizzato. I costi di transazione iniziali dei finanziamenti si ripartiscono con risconti sulla durata del prestito.
Micro-imprese
Le micro-imprese possono non redigere la nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci, e possono non redigere la relazione sulla gestione se in calce indicano le informazioni sulle azioni proprie. Non applicano la disciplina del fair value dei derivati e non possono derogare ai criteri per la rappresentazione veritiera. Restano comunque tenute a rilevare un fondo se ricorrono le condizioni dell’OIC 31.
Profilo fiscale
La forma di bilancio non crea un regime fiscale speciale: i componenti restano imponibili o deducibili secondo le regole ordinarie. Rileva però per la derivazione rafforzata: la applicano le società in forma ordinaria e abbreviata e, dal D.Lgs. 192/2025, anche le micro-imprese che scelgono una di queste forme; per le micro-imprese che restano tali non opera.
Punti di attenzione
I limiti vanno verificati ogni anno: il superamento per due esercizi consecutivi obbliga a passare alla forma superiore dal secondo esercizio. Il passaggio da una forma all’altra comporta l’adeguamento dei criteri di valutazione e dei dati comparativi, da spiegare in nota integrativa.
Bilancio abbreviato e delle microimprese: esempio di contabilizzazione
Una società ha un attivo di 6.000.000 euro, ricavi per 9.000.000 euro e 30 dipendenti medi: supera un solo limite e può redigere il bilancio abbreviato. Se nei due esercizi successivi superasse anche la soglia dei ricavi, dal secondo dovrebbe passare al bilancio ordinario.
Una micro-impresa con le stesse caratteristiche ridotte può scegliere di non avvalersi delle semplificazioni e redigere il bilancio abbreviato, entrando così nella derivazione rafforzata.
Le semplificazioni del bilancio abbreviato e delle micro-imprese riducono schemi e informativa ma non la competenza: la scelta della forma dipende dai limiti dimensionali e incide anche sul regime fiscale applicabile.
Principi contabili (OIC)
Le forme semplificate trovano pieno riscontro nei principi contabili nazionali: l’OIC 12 illustra gli schemi ridotti, l’OIC 19 disciplina la valutazione dei debiti al nominale, l’OIC 15 quella dei crediti al presumibile valore di realizzo e l’OIC 18 i risconti attivi che accompagnano la scelta del nominale.
Semplificazioni dello schema e dell’informativa
Le società ammesse alla forma abbreviata indicano in stato patrimoniale solo le voci contrassegnate con lettere maiuscole e numeri romani, con separata indicazione dei crediti e dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo e detrazione esplicita di fondi di ammortamento, svalutazioni e accantonamenti. Sono esonerate dalla relazione sulla gestione, purché inseriscano in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’articolo 2428 c.c., e dal rendiconto finanziario; possono inoltre omettere alcuni punti della nota integrativa. Le micro imprese aggiungono in calce allo stato patrimoniale le informazioni già descritte nell’inquadramento, in luogo della nota integrativa.
Criteri di valutazione semplificati
I titoli si iscrivono al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, senza applicare il metodo del costo ammortizzato. Per i debiti finanziari, i costi iniziali direttamente riferibili al finanziamento, come le commissioni di concessione, si iscrivono tra i risconti attivi e si ripartiscono a quote costanti lungo la durata del prestito, secondo i paragrafi 54-57 e 70 dell’OIC 19. Il risconto attivo è un costo già sostenuto che riguarda anche esercizi futuri: la sua imputazione a quote non genera nuovi movimenti di denaro. Le stesse spese non vanno iscritte anche come costo immediato.
I crediti al presumibile valore di realizzo non richiedono attualizzazione né rilevazione di proventi finanziari impliciti nelle dilazioni commerciali; resta fermo il controllo della recuperabilità, con eventuale svalutazione se l’incasso appare incerto.
Derivati nelle micro imprese
Le micro imprese sono esonerate dalla rilevazione dei derivati, speculativi e di copertura, non risultando applicabile l’articolo 2426, primo comma, n. 11-bis, c.c. In ogni caso, se ricorrono le condizioni previste dall’OIC 31, hanno l’obbligo di iscrivere un fondo in relazione a strumenti finanziari non di copertura: l’esonero dalla rilevazione non elimina la perdita potenziale quando lo strumento non assolve funzione di copertura.
Collocazione nello schema CEE semplificato
Nello stato patrimoniale abbreviato i debiti confluiscono nella voce D - Debiti, con separata indicazione delle scadenze oltre l’esercizio successivo; è consentito includere i risconti attivi in C.II (crediti dell’attivo circolante) - Crediti E i ratei passivi in D - Debiti. Nel conto economico a quattro classi gli oneri finanziari restano in C.17 - Interessi e altri oneri finanziari, mentre le commissioni per servizi bancari ordinari, prive di natura finanziaria, appartengono a B.7 - Per servizi. Nel bilancio micro le stesse aggregazioni si applicano allo schema abbreviato, con le informazioni in calce al posto della nota integrativa.
Assestamenti di chiusura
Alla chiusura occorre attribuire all’esercizio gli interessi maturati e non ancora pagati: se il costo riguarda solo l’esercizio in corso si rileva il debito verso il finanziatore; se riguarda un periodo a cavallo di più esercizi, regolato successivamente, l’OIC 18 consente un rateo passivo limitato alla quota maturata. Le quote dei risconti attivi di competenza dell’anno si imputano a conto economico senza movimenti di banca. Il successivo pagamento estingue il debito e non genera un secondo costo.
Derivazione rafforzata
A seguito del D.Lgs. 192/2025 la derivazione rafforzata è applicabile anche alle micro imprese che optino per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata: l’opzione per una forma più estesa riporta quindi la società nel perimetro delle regole di derivazione civilistico-fiscali.
Informazioni ridotte
L’informativa si riduce ma non scompare: nella forma abbreviata la nota integrativa conserva i contenuti essenziali, comprese le informazioni ex articolo 2428, numeri 3 e 4, c.c.; nelle micro imprese le informazioni in calce allo stato patrimoniale svolgono la stessa funzione. Le micro imprese possono essere esonerate dalla nota integrativa quando riportano in calce le informazioni richieste dalla disciplina applicabile.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Forma abbreviata e micro-imprese. L’adozione della forma abbreviata o della disciplina delle micro-imprese e, per le micro-imprese esonerate dalla nota integrativa, le informazioni dei numeri 9 e 16 dell’art. 2427 in calce allo stato patrimoniale. Obbligo di legge: art. 2435-bis e 2435-ter c.c.
- Facoltà di valutazione semplificata. Se la società iscrive titoli al costo, crediti al presumibile realizzo e debiti al valore nominale, il criterio adottato. Obbligo di legge: art. 2435-bis, c. 8, c.c.; OIC 15, par. 84.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; forma abbreviata e micro-imprese; facoltà di valutazione semplificata (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Esonero dalla relazione. La società in forma abbreviata è esonerata dalla relazione sulla gestione se fornisce in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2428, n. 3 e 4); la micro-impresa, se le riporta in calce allo stato patrimoniale. Obbligo di legge: art. 2435-bis, c. 7, e art. 2435-ter c.c.
Disciplina fiscale
Neutralità fiscale delle semplificazioni di bilancio
La forma di bilancio non introduce un regime IRES speciale: i componenti rilevati secondo i criteri semplificati restano imponibili o deducibili secondo le regole ordinarie di competenza. La scelta del nominale per i debiti, con ripartizione dei costi iniziali tramite risconti attivi, è compatibile con il criterio di competenza fiscale: la quota di competenza di ciascun esercizio concorre al reddito, non l’intero esborso pagato all’inizio. Lo stesso vale per i crediti al presumibile valore di realizzo, che non generano proventi attualizzati ma non spostano nemmeno i proventi contrattuali fuori dalla competenza.
Riflessi sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi
Le conseguenze pratiche si vedano sugli oneri finanziari: una commissione di concessione pagata all’erogazione di un prestito biennale produce un costo di metà importo per ciascun esercizio, e solo tale quota entra nel perimetro del limite di deduzione dell’articolo 96 TUIR, insieme agli interessi contrattuali maturati. L’ingresso nel calcolo non garantisce la deduzione integrale, che dipende da interessi attivi, risultato operativo lordo fiscale ed eventuali riporti, secondo la voce dedicata alla deducibilità dell’articolo 96.
Derivazione rafforzata e forma di bilancio adottata
Per le micro imprese che optano per la forma ordinaria o abbreviata opera, dal D.Lgs. 192/2025, la derivazione rafforzata: il coordinamento tra bilancio e reddito fiscale si irrigidisce e le scelte di valutazione assumono rilievo anche ai fini IRES. Resta fermo che eventuali indeducibilità specifiche, come quelle dell’articolo 96, comma 4, TUIR o di disposizioni speciali, si applicano indipendentemente dalla forma di bilancio adottata.
Prestito bancario nel bilancio abbreviato
Beta Srl, non emittente titoli negoziati, redige il bilancio abbreviato e sceglie di valutare i debiti al valore nominale. L’esempio didattico riguarda un prestito di 100.000 euro, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, con rimborso del capitale alla scadenza, interessi annui del 5% pagati ogni 31 dicembre e commissione iniziale di 2.000 euro direttamente riferibile alla concessione del credito. Il contratto, il documento bancario della commissione e gli estratti conto confermano importi e pagamenti. Interessi e commissione sono esenti IVA nell’ipotesi descritta, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 1, DPR 633/1972; non si ipotizzano altri servizi, imposte o spese.
1. Accredito del capitale - 1° gennaio 2025
L’accredito aumenta la banca e fa nascere un debito dello stesso importo, valutato al nominale secondo il criterio semplificato. Non è un ricavo.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 100.000,00 | - |
| Debiti verso banche (D.4) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
2. Pagamento della commissione - 1° gennaio 2025
I 2.000 euro riguardano entrambi gli anni del finanziamento: si iscrivono tra i risconti attivi, secondo il criterio del nominale previsto dall’OIC 19 per il bilancio abbreviato. Il pagamento avviene una sola volta.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti attivi su commissione bancaria (D) | 2.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
3. Pagamento degli interessi del primo anno - 31 dicembre 2025
Gli interessi maturati sono 100.000 × 5% = 5.000 euro. Maturazione e pagamento coincidono alla chiusura: si rileva direttamente il costo contro banca.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi bancari (C.17) | 5.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
4. Imputazione della commissione di competenza del 2025
La quota annua è 2.000 ÷ 2 = 1.000 euro. Diventa onere finanziario dell’esercizio e riduce il risconto, senza nuovo movimento bancario.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri finanziari accessori (C.17) | 1.000,00 | - |
| Risconti attivi su commissione bancaria (D) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Al 31 dicembre 2025 il debito è ancora 100.000 euro e il risconto attivo residuo è 1.000. Il costo finanziario del 2025 è 6.000 euro: questo è l’importo che concorre al calcolo dell’articolo 96, non l’intera uscita di 7.000 euro e neppure il capitale ricevuto.
5. Pagamento degli interessi del secondo anno - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi bancari (C.17) | 5.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
6. Imputazione della quota residua della commissione
L’ultimo anno assorbe i 1.000 euro rimasti nel risconto. Anche il costo finanziario del 2026 è 6.000 euro.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri finanziari accessori (C.17) | 1.000,00 | - |
| Risconti attivi su commissione bancaria (D) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
7. Rimborso del capitale alla banca
Il rimborso chiude il debito. Non si registra un altro costo, perché il capitale non è un onere finanziario.
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche (D.4) | 100.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Alla fine del biennio debito e risconto sono azzerati. I movimenti del prestito hanno ridotto complessivamente la banca di 12.000 euro: 100.000 di incasso meno 100.000 di rimborso, 10.000 di interessi e 2.000 di commissione; il costo complessivo è anch’esso 12.000 euro. In questo caso lineare il criterio del nominale con risconti attivi conduce allo stesso costo complessivo del costo ammortizzato, con distribuzione a quote costanti anziché al tasso effettivo: con prestiti articolati, rateizzati o con costi iniziali rilevanti, le due distribuzioni annuali possono invece divergere.
Controlli prima della dichiarazione
- Requisiti dimensionali. Verificare i limiti di attivo, ricavi e dipendenti degli articoli 2435-bis e 2435-ter del codice civile, nella misura aggiornata dal D.Lgs. 125/2024, per i due esercizi consecutivi rilevanti.
- Passaggio tra le forme di bilancio. Quando i limiti sono superati per due esercizi consecutivi, verificare il passaggio al bilancio ordinario con relazione sulla gestione e rendiconto finanziario, riesponendo i dati comparativi.
- Criteri di valutazione semplificati. Verificare che la scelta di valutare crediti e debiti al valore nominale, senza costo ammortizzato, sia applicata con coerenza e che i costi di transazione siano ripartiti per competenza con i risconti.
- Regime fiscale della forma adottata. Verificare se si applica la derivazione rafforzata, estesa dal periodo d’imposta 2025 alle micro-imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o ordinaria, e gestire in dichiarazione le variazioni conseguenti.
- Informazioni obbligatorie residue. Verificare che la nota integrativa semplificata contenga comunque le informazioni sulle azioni proprie e di controllanti e le altre indicazioni richieste per la forma abbreviata.
Errori ricorrenti
Limite dei ricavi calcolato sul valore della produzione
Il parametro dimensionale riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni, non l'intero valore della produzione. Includere nel calcolo altri ricavi e proventi, variazioni delle rimanenze o incrementi per lavori interni può far apparire superato un limite che in realtà è rispettato, e indurre a redigere un bilancio in forma più onerosa del necessario, o viceversa a confrontare dati eterogenei.
Relazione sulla gestione omessa senza integrare la nota
Il bilancio in forma abbreviata è esonerato dalla relazione sulla gestione a condizione che la nota integrativa riporti le informazioni sulle azioni o quote proprie e della controllante possedute o movimentate nell'esercizio. Omettere la relazione e dimenticare questa integrazione lascia il bilancio privo di informazioni obbligatorie.
Informazioni in calce allo stato patrimoniale trascurate dalle microimprese
La microimpresa che non redige la nota integrativa deve comunque indicare in calce allo stato patrimoniale impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, nonché anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci. Considerare l'esonero dalla nota come esonero da ogni informativa rende il bilancio incompleto.
