Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Bilancio: presupposti di continuità aziendale, direzione e coordinamento

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Bilancio: presupposti di continuità aziendale, direzione e coordinamento - la continuità aziendale è il presupposto su cui si reggono tutte le valutazioni di bilancio: si assume che l’impresa continui a operare come complesso economico funzionante, destinato a produrre reddito, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento. Se questo presupposto viene meno, cambiano i criteri: il valore dei beni non si misura più sul loro uso futuro nell’attività, ma sulla possibilità di realizzarli. La voce tratta anche la direzione e il coordinamento, cioè la soggezione della società all’influenza dominante di un altro soggetto, con i relativi obblighi di pubblicità e di informativa.

Valutazione della continuità

Secondo l’OIC 11 la verifica spetta agli amministratori, che devono effettuare una valutazione prospettica sulla base di evidenze documentate: piani, budget, fabbisogni finanziari, scadenze del debito. Se emergono incertezze significative, la nota integrativa descrive i fattori di rischio, le assunzioni, le incertezze e i piani per affrontarle. Se non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione, ma non si è ancora verificata una causa di scioglimento, le valutazioni tengono conto del limitato orizzonte temporale residuo.

Direzione e coordinamento

Si presume che eserciti direzione e coordinamento la società che consolida o controlla un’altra società (articolo 2497-sexies del codice civile). La società soggetta deve indicarlo negli atti e nella corrispondenza e iscriversi nell’apposita sezione del registro delle imprese. In nota integrativa espone un prospetto con i dati essenziali dell’ultimo bilancio della società che esercita la direzione; nella relazione sulla gestione indica i rapporti con essa e con le altre società del gruppo e l’effetto dell’attività di direzione sui propri risultati.

Profilo fiscale

La perdita della continuità non cambia le regole di deducibilità: svalutazioni e accantonamenti restano soggetti ai limiti ordinari del TUIR, per cui i minori valori di bilancio generano spesso differenze temporanee. Quando la perdita di continuità deriva da perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale, si intrecciano gli obblighi degli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile e la procedura di liquidazione, con le sue regole fiscali.

Adeguati assetti

L’articolo 2086 del codice civile impone all’imprenditore di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità. La valutazione della continuità in bilancio ne è una delle espressioni più visibili.

Punti di attenzione

La valutazione va documentata anche quando l’esito è positivo, con un’analisi dei flussi di cassa almeno annuale. Le informazioni sulle incertezze devono essere coerenti tra nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del revisore.

Bilancio: presupposti di continuità aziendale, direzione e coordinamento: esempio di contabilizzazione

Una società ha perdite ricorrenti e un finanziamento bancario in scadenza fra sei mesi, senza accordi di rinnovo. Gli amministratori redigono il bilancio in continuità, perché il socio si è impegnato per iscritto a sostenere l’impresa, ma descrivono l’incertezza, l’impegno ricevuto e il piano di rientro in nota integrativa.

Regola Fondamentale & Ratio

Le valutazioni di bilancio presuppongono la continuità per almeno dodici mesi: se viene meno, cambiano i criteri. Chi è soggetto a direzione e coordinamento deve renderlo pubblico e motivarne gli effetti.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 11

🏛️Principi contabili (OIC)

Presupposto della continuità aziendale

La continuità aziendale è uno dei postulati generali del bilancio: le valutazioni sono operate nel presupposto che l’azienda continuerà a operare come un complesso economico funzionante e destinato alla produzione di reddito per un prevedibile futuro, di regola non inferiore a dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Secondo l’OIC 11, la valutazione della continuità spetta in via esclusiva agli amministratori, che devono condurre un’analisi prospettica fondata su evidenze oggettive, tenendo conto di indicatori finanziari (ad esempio situazione di deficit patrimoniale, incapacità di rimborsare i debiti alla scadenza, difficoltà di accesso al credito), indicatori gestionali (perdita di amministratori chiave, di mercati o di clienti significativi) e indicatori di altra natura (contenziosi rilevanti, mutamenti normativi sfavorevoli). L’analisi deve essere documentata e, se necessario, sostenuta da piani previsionali quali budget di tesoreria e business plan.

Quando dall’analisi emergono incertezze significative sulla capacità dell’impresa di continuare a operare, ma gli amministratori ritengono comunque appropriato il presupposto della continuità, la nota integrativa deve descrivere i fattori di rischio individuati, le assunzioni utilizzate e le azioni correttive messe in campo, illustrandone i possibili effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Quando invece gli amministratori accertano una causa di scioglimento della società, oppure ritengono che la cessazione dell’attività sia l’esito più probabile, il presupposto della continuità va abbandonato e il bilancio deve essere redatto secondo criteri di funzionamento diversi, orientati al presumibile valore di realizzo delle attività piuttosto che al costo storico.

Direzione e coordinamento: presunzioni e pubblicità

Si ha attività di direzione e coordinamento quando una società o un ente esercita un’influenza dominante sulle scelte gestionali di un’altra società, in ragione del controllo azionario, di un contratto o di clausole statutarie. L’articolo 2497-sexies c.c. pone due presunzioni relative: si presume che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei bilanci della società controllata, oppure da chi la controlla ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

La società soggetta a direzione e coordinamento deve, ai sensi dell’articolo 2497-bis c.c., indicare la società o l’ente che la dirige negli atti e nella corrispondenza, iscriverla in un’apposita sezione del registro delle imprese ed esporre, in una sezione dedicata della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Nella relazione sulla gestione gli amministratori devono inoltre indicare i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, motivando le decisioni influenzate da tale attività ed esponendone gli effetti sull’andamento e sul risultato dell’esercizio. L’omissione di queste indicazioni espone gli amministratori a responsabilità per i danni che la mancata conoscenza dei fatti abbia causato ai soci o ai terzi.

Collocazione e informativa

Le verifiche sulla continuità e sulla direzione e coordinamento non generano di per sé voci autonome nello stato patrimoniale o nel conto economico: incidono piuttosto sui criteri di valutazione applicati alle voci esistenti (continuità) e sul contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione (direzione e coordinamento). Quando la perdita della continuità comporta la rivalutazione o la svalutazione di specifiche attività, gli effetti confluiscono nelle voci di conto economico pertinenti alla natura del bene (ammortamenti e svalutazioni, oneri diversi di gestione).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Continuità aziendale. Se la valutazione prospettica su almeno dodici mesi evidenzia incertezze significative: i fattori di rischio, le assunzioni, le incertezze, i piani per farvi fronte e le ragioni per cui le incertezze sono significative. Principio contabile: OIC 11, par. 22-23.
  • Direzione e coordinamento. In apposita sezione, il prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita la direzione e il coordinamento. Obbligo di legge: art. 2497-bis, c. 4, c.c.; OIC 12, par. 140-146.
  • Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.
  • Fatti di rilievo dopo la chiusura. La natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-quater, c.c.; OIC 29.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: continuità aziendale; direzione e coordinamento; operazioni con parti correlate (anche limitate alle operazioni con i maggiori azionisti, con i membri degli organi sociali e con le imprese partecipate); fatti di rilievo dopo la chiusura (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
  • Evoluzione prevedibile della gestione. L’evoluzione prevedibile della gestione. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.
  • Direzione e coordinamento. I rapporti con chi esercita la direzione e il coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, l’effetto di tale attività sull’impresa e sui suoi risultati, e le decisioni da essa influenzate. Obbligo di legge: art. 2497-bis, c. 5, e art. 2497-ter c.c.
  • Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Rettifiche di valore restano soggette alle regole ordinarie

Il cambiamento dei criteri di valutazione conseguente alla perdita della continuità aziendale non modifica di per sé le regole generali di deducibilità: le svalutazioni e gli accantonamenti restano soggetti ai limiti e alle condizioni previste dal TUIR per la specifica voce interessata (ad esempio l’articolo 106 per le svalutazioni dei crediti o l’articolo 101 per le minusvalenze), e la sola circostanza che il bilancio sia redatto senza il presupposto della continuità non rende automaticamente deducibile una rettifica altrimenti indeducibile.

Perdita del capitale e cause di scioglimento

Quando l’abbandono della continuità aziendale è la conseguenza di una perdita che riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, si intrecciano gli obblighi degli articoli 2447 e 2482-ter c.c., che impongono agli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la ricapitalizzazione, la trasformazione o lo scioglimento della società: la mancata attivazione di questi rimedi espone gli amministratori a responsabilità personale per le obbligazioni sorte successivamente al verificarsi della causa di scioglimento, un profilo che si somma, senza sovrapporsi, a quello più propriamente contabile della valutazione di bilancio.

Anche le banche e l’amministrazione finanziaria prestano attenzione alle situazioni di direzione e coordinamento, perché i rapporti finanziari e commerciali infragruppo possono nascondere condizioni non allineate al mercato: la mancata pubblicità di cui all’articolo 2497-bis c.c. e l’assenza di motivazione, nella relazione sulla gestione, delle scelte influenzate dalla controllante sono elementi che possono essere valorizzati in sede di controllo. Sul piano civilistico, la società o l’ente che esercita la direzione e coordinamento risponde direttamente, ai sensi dell’articolo 2497 c.c., nei confronti dei soci della controllata per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, e nei confronti dei creditori sociali per la lesione all’integrità del patrimonio, salvo che il danno risulti mancante o integralmente eliminato alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Effetti contabili del venir meno della continuità

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl, controllata al 100% da Beta Spa che ne esercita la direzione e coordinamento, possiede un impianto industriale iscritto a costo ammortizzato per un valore contabile residuo di 180.000 euro. In chiusura di esercizio gli amministratori accertano, sulla base di un piano di liquidazione già deliberato dai soci, che non sussiste più il presupposto della continuità aziendale: l’impianto non genererà più flussi di cassa dall’uso, ma sarà ceduto, e il suo presumibile valore di realizzo, al netto degli oneri di vendita, è stimato in 120.000 euro.

1. Svalutazione dell’impianto per abbandono della continuità aziendale. La differenza tra il valore contabile e il presumibile valore di realizzo, pari a 60.000 euro, è rilevata come svalutazione:

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di immobilizzazioni materiali (B.10.c) 60.000,00 -
Fondo svalutazione impianti (rettifica B.II.2) - 60.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00

In nota integrativa gli amministratori devono illustrare le ragioni dell’abbandono della continuità, il piano di liquidazione deliberato e il criterio di valutazione al presumibile valore di realizzo adottato per le residue attività, in luogo del costo ammortizzato.

2. Finanziamento infruttifero ricevuto dalla controllante Beta Spa. Nel corso dell’esercizio Beta Spa ha erogato ad Alfa Srl un finanziamento soci di 50.000 euro, senza interessi, a sostegno del piano di liquidazione:

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 50.000,00 -
Debiti verso controllanti (D.9) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

Il rapporto con Beta Spa, in quanto società che esercita la direzione e coordinamento su Alfa Srl, è indicato nella sezione dedicata della nota integrativa insieme al prospetto dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di Beta Spa, e commentato nella relazione sulla gestione quanto agli effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha avuto sulla gestione dell’esercizio, incluso il sostegno finanziario ricevuto in vista della liquidazione.

3. Vendita dell’impianto nel corso della liquidazione - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 146.400,00 -
Fondo svalutazione impianti (rettifica B.II.2) 60.000,00 -
Impianti e macchinario (B.II.2) - 180.000,00
IVA a debito (D.12) - 26.400,00
Totale 206.400,00 206.400,00

L’impianto è venduto al valore di realizzo stimato, 120.000 euro più IVA. Per semplicità la scrittura considera il valore contabile netto di 180.000 euro come costo residuo, senza distinguere il fondo ammortamento; con il fondo svalutazione il valore netto era già allineato al prezzo, quindi non emergono plusvalenze o minusvalenze.

4. Rimborso del finanziamento della controllante - 31 luglio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso controllanti (D.9) 50.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

Con la liquidità ricavata dalla vendita la società restituisce il finanziamento. Se i creditori esterni non fossero stati ancora soddisfatti, il rimborso del finanziamento soci sarebbe postergato, secondo l’articolo 2467 del codice civile.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Continuità. L’analisi sulla continuità aziendale deve essere condotta e documentata dagli amministratori, con orizzonte temporale di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
  • Incertezze significative. Se emergono incertezze significative ma la continuità è comunque ritenuta appropriata, la nota integrativa deve descrivere fattori di rischio, assunzioni e azioni correttive.
  • Abbandono della continuità. L’accertamento di una causa di scioglimento o di un piano di cessazione dell’attività impone criteri di valutazione orientati al presumibile valore di realizzo.
  • Pubblicità della direzione e coordinamento. Verificare l’indicazione della controllante negli atti, l’iscrizione nella sezione dedicata del registro delle imprese e la presenza, in nota integrativa, del prospetto dei dati essenziali del suo ultimo bilancio.
  • Relazione sulla gestione. Motivare le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento e i relativi effetti sulla gestione, in particolare per i rapporti finanziari infragruppo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Assetti organizzativi privi di strumenti di allerta

L'imprenditore collettivo deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente i segnali di crisi, come budget, piani di tesoreria e monitoraggio dei debiti scaduti. Valutare la continuità solo in sede di bilancio, senza strumenti di controllo nel corso dell'anno, espone gli amministratori a responsabilità per il ritardo nell'attivarsi.

Errore ricorrente

Finanziamenti della controllante rimborsati in piena crisi

I finanziamenti concessi da chi esercita direzione e coordinamento sono postergati rispetto agli altri creditori quando sono stati erogati in una situazione di squilibrio. Rimborsarli con priorità, mentre la società è in difficoltà, espone al rischio di restituzione delle somme e alla responsabilità di amministratori e capogruppo.

Errore ricorrente

Deroghe temporanee alla continuità applicate oltre il loro ambito

Le disposizioni straordinarie che hanno consentito di mantenere la prospettiva di continuità in presenza di incertezze legate alla pandemia avevano un ambito temporale limitato. Richiamarle per bilanci successivi, anziché svolgere e documentare l'ordinaria valutazione prospettica, lascia il bilancio privo di un fondamento normativo per i criteri adottati.