Inquadramento generale
Oneri di utilità sociale ed erogazioni liberali - le imprese possono sostenere spese a favore dei propri dipendenti che vanno oltre la retribuzione, come asili, borse di studio, attività ricreative o assistenza sanitaria, e possono fare donazioni a enti che perseguono finalità sociali, culturali, di ricerca o di assistenza. Sono gli oneri di utilità sociale e le erogazioni liberali. La legge ne incoraggia alcune forme con regole di deducibilità favorevoli, ma ciascuna ha limiti e condizioni propri, e spesso le diverse agevolazioni non si possono cumulare sulla stessa erogazione.
Profilo civilistico
Le spese a favore dei dipendenti, come le opere e i servizi di welfare e le liberalità in natura, si rilevano nel costo del personale (B.9) o, se riguardano servizi acquistati da terzi, nei costi per servizi (B.7). Le erogazioni a enti esterni sono oneri diversi di gestione (B.14). I buoni acquisto consegnati ai dipendenti sono documenti di legittimazione: il costo si rileva alla consegna.
Oneri a favore dei dipendenti
L’articolo 100, comma 1, del TUIR ammette la deduzione delle spese per opere e servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, nel limite del cinque per mille delle spese per il personale risultanti dalla dichiarazione. Se le stesse opere sono previste da un contratto, un accordo o un regolamento aziendale che obbliga il datore di lavoro, il costo è interamente deducibile come costo del personale. Per il dipendente questi servizi, secondo l’articolo 51, comma 2, del TUIR, di regola non costituiscono reddito.
Erogazioni a enti
Le erogazioni liberali a enti con finalità sociali seguono regimi alternativi. L’articolo 100, comma 2, del TUIR prevede limiti diversi secondo il beneficiario, per esempio il 2% del reddito d’impresa dichiarato. Per le erogazioni agli enti del Terzo settore l’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017 consente la deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo, con riporto dell’eccedenza. La stessa erogazione non può fruire di due agevolazioni.
Cessioni gratuite di beni
Le cessioni gratuite di alimenti e prodotti farmaceutici agli enti del Terzo settore, secondo la legge antispreco 166/2016, non si considerano destinazioni a finalità estranee all’impresa: non generano ricavi e l’IVA sull’acquisto resta detraibile.
Punti di attenzione
Occorre conservare la documentazione dell’erogazione, come la ricevuta dell’ente e il mezzo di pagamento tracciabile, e verificare che il beneficiario abbia i requisiti richiesti dalla norma agevolativa scelta.
Informativa
Le erogazioni liberali di importo rilevante si commentano in nota integrativa; le società che ricevono contributi pubblici hanno obblighi di trasparenza specifici.
Oneri di utilità sociale ed erogazioni liberali: esempio di contabilizzazione
Una società con spese per il personale di 2.000.000 euro organizza un centro estivo per i figli dei dipendenti, costato 12.000 euro, senza alcun regolamento aziendale che la obblighi. Deduce 10.000 euro, pari al cinque per mille, e riprende a tassazione i restanti 2.000 euro.
Le liberalità a dipendenti ed enti seguono regimi distinti e non cumulabili, con limiti propri: per gli enti del Terzo settore vale dal 2026 l'articolo 83 del relativo Codice, e i pagamenti devono essere tracciabili.
Principi contabili (OIC)
Buoni acquisto: natura di documenti di legittimazione
I buoni acquisto o buoni regalo non sono qualificabili come titoli rappresentativi di merce, bensì come semplici documenti di legittimazione ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile: la loro circolazione tra i diversi soggetti coinvolti, dalla società emittente all’azienda cliente, dal beneficiario fino all’esercizio convenzionato, non comporta di per sé alcuna cessione di beni, che si realizza soltanto nel momento in cui il beneficiario utilizza effettivamente il buono per acquisire il bene o il servizio presso l’esercizio convenzionato.
Collocazione contabile secondo il beneficiario
Il costo delle erogazioni liberali e degli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti, siano esse opere e servizi a beneficio della generalità dei lavoratori o liberalità individuali in natura, confluisce alla voce B.9, costi per il personale; le erogazioni liberali a favore di enti esterni con finalità sociali, non riconducibili al rapporto di lavoro dipendente, confluiscono invece alla voce B.14, oneri diversi di gestione.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Doppio canale di deducibilità per i dipendenti
Le spese per opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti, o da categorie di dipendenti, per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili nel limite del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi; le altre liberalità in natura, quali i buoni acquisto nominativi e non cedibili, erogate anche a singoli dipendenti, sono invece interamente deducibili per il datore di lavoro e non concorrono a formare il reddito del lavoratore quando il loro valore normale complessivo, nel periodo d’imposta, non supera la soglia di 258,23 euro, elevata per il triennio 2025-2027 a 1.000 euro, ovvero a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Regimi alternativi di deducibilità per le erogazioni a enti con finalità sociali
Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di enti con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto sono deducibili, in alternativa e senza possibilità di cumulo, secondo il regime generale dell’articolo 100, comma 2, del TUIR, con i limiti previsti per ciascuna categoria di beneficiari, oppure, per gli enti del Terzo settore, il regime dell’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, che ammette la deduzione nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, con la possibilità di riportare l’eventuale eccedenza nei quattro periodi d’imposta successivi. Il regime dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005 (deduzione nel limite del dieci per cento del reddito complessivo e di 70.000 euro) e quello delle ONLUS sono stati abrogati dal Codice del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta 2026 e restano applicabili solo alle erogazioni effettuate fino al 2025. La deducibilità delle erogazioni in denaro presuppone sempre che il pagamento sia stato effettuato tramite banche, uffici postali o altri sistemi di pagamento tracciabili; qualora l’ente beneficiario non rispetti i propri obblighi di tenuta delle scritture contabili, l’impresa erogante perde il diritto alla deduzione ed è esposta a una sanzione maggiorata del 200%, oltre a una responsabilità solidale con l’ente e i suoi amministratori qualora venga meno il carattere solidaristico e sociale dell’ente beneficiario.
Cessioni gratuite di beni agli enti del Terzo settore
Le cessioni gratuite di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e non generano quindi ricavi, senza alcun limite quantitativo; le cessioni gratuite di altri beni non di lusso oggetto dell’attività godono del medesimo trattamento per un costo specifico complessivo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato (articolo 13 del D.Lgs. 460/1997, come modificato dalla legge 166/2016). Dal 2026, con la soppressione della qualifica di ONLUS, i destinatari sono gli enti del Terzo settore e gli altri enti indicati dalla norma. Ogni cessione va documentata con documento di trasporto progressivamente numerato e con la dichiarazione trimestrale dell’ente sull’utilizzo dei beni per le finalità istituzionali; la comunicazione telematica riepilogativa mensile all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza è dovuta solo per le cessioni di costo superiore a 15.000 euro, escluse quelle di beni facilmente deperibili.
Erogazione liberale in denaro a un ente del Terzo settore
Delta Spa, con un reddito complessivo di 800.000 euro, dona il 20 novembre 2025 con bonifico 60.000 euro a una fondazione iscritta al Registro unico del Terzo settore, che svolge attività di assistenza sociale. L’erogazione è deducibile dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito, secondo l’articolo 83 del D.Lgs. 117/2017; l’eccedenza è riportabile nei quattro periodi successivi.
1. Bonifico all’ente - 20 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione – Erogazioni liberali (B.14) | 60.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
Il pagamento tracciabile e la ricevuta dell’ente sono condizioni della deduzione.
2. Deduzione in dichiarazione - periodo d’imposta 2025
L’erogazione non si deduce come costo ordinario ma secondo la disciplina agevolativa: si riprende a tassazione il costo e si deduce l’importo ammesso, qui l’intero importo di 60.000 euro, perché inferiore al 10% del reddito, 80.000 euro. Se il limite fosse stato inferiore, l’eccedenza sarebbe stata riportata agli esercizi successivi. Ai fini IRAP l’erogazione non è deducibile.
Controlli prima della dichiarazione
- Tracciabilità del pagamento. Verificare che ogni erogazione liberale in denaro sia stata effettuata tramite banca, ufficio postale o altro strumento di pagamento tracciabile, e non in contanti.
- Assenza di cumulo tra regimi. Verificare che la medesima erogazione non sia stata dedotta cumulando più regimi alternativi di deducibilità.
- Verifica degli obblighi contabili dell’ente beneficiario. Acquisire e conservare la documentazione idonea a dimostrare che l’ente beneficiario rispetta i propri obblighi di tenuta delle scritture contabili.
- Limite del 5% per le cessioni di beni diversi da derrate e farmaci. Verificare che il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente, diversi da derrate alimentari e farmaci, non superi il 5% del reddito d’impresa dichiarato, e che per le cessioni oltre 15.000 euro sia stata inviata la comunicazione mensile.
- Requisiti dei buoni acquisto come liberalità individuali. Verificare che i buoni erogati ai dipendenti siano nominativi, non cedibili e non monetizzabili.
Errori ricorrenti
Donazioni a enti privi della qualifica richiesta
La deducibilità agevolata spetta solo per le erogazioni a favore degli enti espressamente previsti, come gli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico o altri soggetti indicati dalla legge. Una donazione a un'associazione non iscritta o a un comitato informale non rientra nei regimi agevolati e non è deducibile. La qualifica dell'ente va verificata prima dell'erogazione.
Sponsorizzazione registrata come liberalità
Se a fronte del versamento l'ente si impegna a pubblicizzare il marchio o l'attività dell'impresa, l'operazione è una sponsorizzazione, con fattura e IVA, e non un'erogazione liberale. Qualificarla come donazione, o viceversa far passare per sponsorizzazione una liberalità priva di qualsiasi ritorno, porta ad applicare regole di deducibilità e di imposta diverse da quelle corrette.
Base del cinque per mille calcolata in modo errato
Il limite per le opere e i servizi destinati alla generalità dei dipendenti si calcola sulle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione. Includere nella base compensi agli amministratori, collaboratori o lavoratori somministrati amplia artificialmente il limite e rende deducibili oneri che eccedono la misura consentita.
Somme di denaro ai dipendenti considerate liberalità esenti
Le erogazioni in denaro ai dipendenti, anche se motivate da ricorrenze o da finalità sociali, costituiscono reddito di lavoro dipendente e vanno assoggettate a ritenute e contributi, salvo specifiche esenzioni di legge. Registrarle come liberalità, senza passare dalla busta paga, crea un debito per ritenute non operate.
