Inquadramento generale
Gli omaggi sono beni regalati dall’impresa a clienti, fornitori, dipendenti o altri soggetti, per promuovere la propria immagine o mantenere buoni rapporti: dal cesto natalizio all’oggetto con il logo aziendale, fino ai campioni dei propri prodotti. Il loro trattamento fiscale e contabile dipende da tre elementi: chi li riceve, se il bene rientra o no nell’attività dell’impresa, e il suo valore unitario, rispetto alla soglia di 50 euro. Combinando questi elementi si hanno regimi molto diversi sia per le imposte sui redditi sia per l’IVA.
Profilo civilistico
Il costo degli omaggi si rileva per natura: gli omaggi di beni vanno tra gli oneri diversi di gestione (B.14), quelli di servizi, come cene o biglietti, tra le spese di rappresentanza in B.7 (costi per servizi); i beni prodotti dall’impresa e regalati non generano ricavi e il loro costo passa in B.14 (oneri diversi di gestione). L’eventuale IVA indetraibile fa parte del costo dell’omaggio.
Profilo fiscale
Gli omaggi ai clienti e ai terzi sono spese di rappresentanza, secondo il decreto ministeriale del 19 novembre 2008: devono essere gratuiti, sostenuti per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e ragionevoli. Quelli di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili; gli altri sono deducibili nei limiti annui dell’articolo 108 del TUIR, pari all’1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% per la parte fino a 50 milioni e allo 0,4% oltre. Gli omaggi ai dipendenti sono invece costi del personale, interamente deducibili.
Profilo IVA
Per i beni estranei all’attività dell’impresa, l’IVA sull’acquisto è detraibile solo se il valore unitario non supera 50 euro, e la cessione gratuita è sempre fuori campo IVA. Per i beni che rientrano nell’attività, l’IVA sull’acquisto è detraibile e la cessione gratuita è imponibile, con possibilità di non addebitare l’imposta al destinatario e di assolverla con un’autofattura o un registro degli omaggi.
Omaggi ai dipendenti
Per i dipendenti gli omaggi sono fringe benefit, esenti entro la soglia prevista dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, che per il triennio 2025-2027 è di 1.000 euro, elevata a 2.000 euro per chi ha figli a carico. L’IVA sull’acquisto di beni estranei regalati ai dipendenti non è detraibile.
Punti di attenzione
Occorre determinare il valore unitario correttamente: per i beni acquistati è il costo d’acquisto, per quelli prodotti il valore normale. I cesti natalizi si valutano nel loro complesso, non per singolo prodotto.
Informativa
Non è richiesta informativa specifica, salvo che le spese di rappresentanza siano di importo rilevante.
Omaggi: esempio di contabilizzazione
Un’impresa regala a cento clienti un cesto da 40 euro. Il costo di 4.000 euro è interamente deducibile, l’IVA sull’acquisto è detraibile e la consegna dei cesti è fuori campo IVA.
Campioni gratuiti
I campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati, sono esclusi dal campo IVA e il loro costo è deducibile come spesa promozionale.
Scritture
L’acquisto di omaggi si rileva addebitando il conto omaggi, distinto per destinatario e per valore, così da applicare le diverse regole di deducibilità senza ricostruzioni a fine anno. L’IVA non detraibile si carica sullo stesso conto.
Il trattamento degli omaggi dipende dal destinatario, dalla natura del bene e dal valore: fino a 50 euro il costo è deducibile e l'IVA detraibile, oltre servono i requisiti delle spese di rappresentanza.
Principi contabili (OIC)
Requisiti di inerenza e collocazione per natura
I requisiti che qualificano una spesa per omaggi come spesa di rappresentanza, secondo la definizione del decreto ministeriale 19 novembre 2008, sono la gratuità, cioè l’assenza di un corrispettivo o di una controprestazione da parte del destinatario, la finalità promozionale o di pubbliche relazioni, cioè la divulgazione sul mercato dell’attività svolta o la diffusione e il consolidamento dell’immagine dell’impresa, e la ragionevolezza, cioè l’idoneità a generare benefici economici futuri o comunque la coerenza con le pratiche commerciali del settore. Sotto il profilo della collocazione in bilancio, il costo degli omaggi confluisce, a seconda dei casi, alla voce B.14, oneri diversi di gestione, quando si tratta di beni, siano essi estranei all’attività o prodotti e commercializzati dall’impresa (in questo caso stornando il costo dalla voce B.6, costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); alla voce B.7, spese di rappresentanza, quando l’omaggio consiste in servizi; alla voce B.9, costi per il personale, quando il destinatario è un dipendente.
Valorizzazione dei beni acquistati e di quelli autoprodotti
Il valore unitario rilevante ai fini del superamento della soglia di 50 euro va determinato in modo diverso a seconda che il bene omaggiato sia stato acquistato da terzi o prodotto internamente: per i beni acquistati rileva il costo sostenuto per l’acquisto, mentre per i beni autoprodotti, cioè quelli alla cui produzione o commercializzazione è rivolta l’attività dell’impresa, rileva il valore normale del bene secondo la definizione dell’articolo 9 del TUIR, e non il suo costo di produzione, generalmente inferiore al prezzo di vendita; per le confezioni regalo composite, quali le ceste natalizie, il superamento della soglia va verificato sul valore complessivo della confezione e non sui singoli componenti che la costituiscono.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Omaggi di beni non rientranti nell’attività dell’impresa
Quando il bene omaggiato non rientra nell’oggetto dell’attività dell’impresa, la cessione resta sempre fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 2, numero 4, del DPR 633/1972: se il valore unitario non supera 50 euro e il destinatario non è un dipendente, l’IVA sull’acquisto è detraibile e il costo è interamente deducibile come spesa di rappresentanza; se il valore unitario supera 50 euro, l’IVA sull’acquisto diventa indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis.1, lettera h, del medesimo decreto, e il costo è deducibile come spesa di rappresentanza solo se rispetta i requisiti del decreto ministeriale del 2008, entro i limiti quantitativi dell’articolo 108, comma 2, del TUIR, altrimenti resta interamente indeducibile. Il trasporto dell’omaggio va accompagnato da un documento di trasporto recante la causale “cessione gratuita di beni non di propria produzione”, oppure da un’annotazione sul libro degli omaggi, senza necessità di emettere fattura.
Omaggi ai dipendenti
Gli omaggi di beni non rientranti nell’attività, corrisposti ai dipendenti, restano fuori campo IVA con indetraibilità dell’imposta sull’acquisto qualunque sia il loro valore, e il relativo costo è deducibile come costo per il personale ai fini delle imposte dirette, ma resta indeducibile ai fini IRAP, in quanto assimilato a un costo del personale; per il dipendente, il valore normale complessivo degli omaggi ricevuti nel periodo d’imposta, sommato agli altri beni e servizi non tassati (i cosiddetti fringe benefit), non concorre a formare reddito di lavoro dipendente entro le soglie annue previste dall’articolo 51, comma 2, lettera b), del TUIR, superate le quali l’intero valore, e non solo la parte eccedente, concorre a tassazione.
Omaggi di beni rientranti nell’oggetto dell’attività: imponibilità IVA e rivalsa
Quando il bene omaggiato è oggetto della produzione o del commercio dell’impresa, la cessione gratuita, a differenza dei beni estranei all’attività, è imponibile IVA e concorre al volume d’affari, coerentemente con la circostanza che l’impresa ha già detratto l’imposta sull’acquisto o sulla produzione del bene: il cedente può scegliere se esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del beneficiario, indicando in fattura la relativa dicitura prevista dall’articolo 18 del DPR 633/1972, oppure rinunciarvi, riportando in fattura la dicitura di rinuncia; in quest’ultimo caso l’imposta non richiesta al cliente resta a carico del cedente come costo indeducibile ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del TUIR, mentre il cedente deve comunque versarla all’Erario. In alternativa alla fattura per singola cessione, l’impresa può documentare le cessioni gratuite imponibili tramite un’autofattura, singola o riepilogativa mensile, oppure tramite l’annotazione giornaliera su un apposito registro degli omaggi, salvo che l’operazione sia soggetta all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nel qual caso resta comunque necessario il rilascio di un documento commerciale o di una fattura.
Cessioni gratuite agli enti del Terzo settore e legge antispreco
Le cessioni gratuite di beni non di lusso rientranti nell’attività dell’impresa a favore degli enti del Terzo settore, escluse le imprese sociali in forma societaria, sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 12, del DPR 633/1972: dal 2026 il D.Lgs. 186/2025 ha sostituito con questi enti il precedente riferimento alle ONLUS, soppresse dal 1° gennaio 2026. L’esenzione non comporta la rettifica della detrazione originariamente operata sull’acquisto e il relativo costo resta deducibile; un analogo regime di favore, che qualifica i beni come distrutti ai fini fiscali, si applica alla cessione agli stessi enti di beni non più commercializzabili o non idonei alla commercializzazione, secondo un perimetro che, per interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, si estende oggi ben oltre le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici originariamente previsti, fino a comprendere prodotti per l’igiene, integratori, materiale di cartoleria, libri e abbigliamento.
Omaggio di prodotti dell’impresa senza rivalsa dell’IVA
Un’azienda vinicola regala a dicembre 2025 a un cliente una cassa di bottiglie di propria produzione, con un costo di produzione di 100 euro. La cessione gratuita di beni che rientrano nell’attività dell’impresa è imponibile IVA, con base imponibile pari al prezzo di costo. L’azienda non addebita l’imposta al cliente e la assolve con un’autofattura.
1. Consegna dell’omaggio - 15 dicembre 2025
Il costo delle bottiglie è già compreso nei costi di produzione dell’esercizio: l’uscita dal magazzino riduce le rimanenze finali, senza una scrittura autonoma. Se si vuole evidenziare la spesa di rappresentanza, si può stornare il costo dalla produzione e iscriverlo tra i costi per servizi.
2. Autofattura per l’omaggio - 15 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Oneri diversi di gestione – Omaggi (B.14) | 22,00 | - |
| IVA a debito (D.12) | - | 22,00 |
| Totale | 22,00 | 22,00 |
L’IVA non addebitata al cliente, 100 × 22% = 22 euro, resta a carico dell’azienda e fa parte del costo dell’omaggio. Poiché il valore dell’omaggio supera 50 euro, omaggio e IVA sono spese di rappresentanza, deducibili entro il limite annuo commisurato ai ricavi. L’imposta si versa con la liquidazione di dicembre.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta determinazione del valore unitario. Verificare che il valore rilevante ai fini della soglia di 50 euro sia stato determinato al costo per i beni acquistati e al valore normale per quelli autoprodotti.
- Verifica dei requisiti di inerenza oltre la soglia. Verificare, per gli omaggi di valore superiore a 50 euro, il rispetto dei requisiti di gratuità, finalità promozionale e ragionevolezza previsti dal decreto ministeriale del 2008.
- Documentazione del trasporto o della cessione. Verificare che ogni omaggio sia accompagnato dal documento previsto (documento di trasporto, fattura, autofattura o annotazione sul registro degli omaggi) a seconda della natura del bene e del regime IVA applicabile.
- Indicazione della dicitura sulla rivalsa. Verificare che le fatture relative a cessioni gratuite imponibili di beni oggetto dell’attività riportino la corretta dicitura sull’esercizio o sulla rinuncia alla rivalsa dell’IVA.
- Rispetto della soglia dei fringe benefit per gli omaggi ai dipendenti. Verificare che il valore normale complessivo degli omaggi e degli altri beni e servizi ricevuti dal dipendente nel periodo d’imposta non superi la soglia annua prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera b), del TUIR.
Errori ricorrenti
Omaggi ai dipendenti trattati come rappresentanza
I beni regalati ai dipendenti non sono spese di rappresentanza, perché non sono rivolti a clienti o terzi ma al personale. Il loro costo segue le regole delle spese per prestazioni di lavoro e la loro rilevanza come reddito per il dipendente va valutata nei limiti previsti per i fringe benefit. Inserirli nel plafond di rappresentanza altera sia il calcolo del limite sia la busta paga.
Confezioni natalizie scomposte per restare sotto soglia
Il valore unitario da confrontare con la soglia di modico valore è quello dell'omaggio nel suo complesso, per esempio l'intera confezione regalo, non quello dei singoli prodotti che la compongono. Considerare separatamente ogni bottiglia o articolo del cesto per detrarre l'IVA e dedurre interamente il costo è una forzatura facilmente contestabile.
Omaggi oltre soglia dedotti senza plafond
Gli omaggi di valore unitario superiore alla soglia di modico valore rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili solo entro il limite annuale calcolato in percentuale dei ricavi. Dedurli integralmente, perché registrati in un conto separato da quello della rappresentanza, porta a superare il plafond senza accorgersene.
