Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Omaggi a clienti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Omaggi a clienti - sono beni acquistati da terzi e regalati a clienti o altri soggetti per promuovere l’impresa: cesti, bottiglie, oggetti regalo. Sono spese di rappresentanza. Gli omaggi di beni vanno in B.14 (oneri diversi di gestione), quelli di servizi, come cene e biglietti, in B.7 tra le spese di rappresentanza.

L’omaggio ha due regimi che non vanno confusi: quello delle imposte sui redditi, che guarda al valore e ai ricavi dell’impresa, e quello dell’IVA, che guarda al costo unitario del bene. Le due soglie coincidono a 50 euro, ma si applicano in modo indipendente.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Cesti natalizi; bottiglie di vino; oggetti regalo; libri e agende di pregio.

Come riconoscerlo nei documenti

Fatture di beni acquistati per essere donati, con l’annotazione dei destinatari.

Differenze con conti simili

  • Articoli promozionali. I gadget di basso valore distribuiti al pubblico hanno un conto proprio.
  • Omaggi ai dipendenti. Sono costi del personale in B.9.
  • Beni prodotti dall’impresa. La loro cessione gratuita sconta l’IVA.

Collocazione in bilancio

B.14 (oneri diversi di gestione).

Omaggi e rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle sostenute per accrescere il prestigio dell’impresa e ottenere visibilità, come gli omaggi a clienti e fornitori; le condizioni di inerenza e congruità sono fissate dal D.M. 19 novembre 2008. Le ospitalità e le cene con clienti sono servizi, in B.7.

Confezioni

Il limite di 50 euro si applica al costo complessivo della confezione, non ai singoli componenti: un cesto con panettone, torrone e bottiglia si valuta per il suo totale.

Omaggi ai dipendenti

Gli omaggi ai dipendenti hanno regole diverse, sono costi del personale in B.9; per i beni prodotti o venduti abitualmente dall’impresa la cessione gratuita ha un conto proprio per l’IVA.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli omaggi di beni che non sono oggetto dell’attività sono spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR).
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
  • IVA. L’IVA sull’acquisto è detraibile se il costo unitario non supera 50 euro; oltre è indetraibile (art. 19-bis1, lett. h, DPR 633/1972).

Omaggi a clienti: esempio di contabilizzazione

A dicembre 2025 un’impresa acquista 50 cesti natalizi da 40 euro l’uno, 2.000 euro più IVA, e 20 cesti da 80 euro, 1.600 euro più IVA, per i clienti principali. I primi hanno costo unitario entro 50 euro, e l’IVA è detraibile; i secondi lo superano, e l’IVA di 352 euro è indetraibile e si aggiunge al costo.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli omaggi di beni a clienti sono spese di rappresentanza in B.14 (oneri diversi di gestione): deducibili per intero se il valore unitario non supera 50 euro, altrimenti nel limite dell'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni; l'IVA è detraibile solo fino a 50 euro.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 108, c. 2, TUIR; D.M. 19/11/2008; art. 19-bis1, lett. h, e art. 2, c. 2, n. 4, DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 117, c. 2

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.

Omaggi di beni e di servizi

Gli omaggi di beni si rilevano tra gli oneri diversi di gestione (B.14) e quelli di servizi tra i costi per servizi (B.7): l’imputazione per natura non cambia la classificazione fiscale, che li tratta insieme come spese di rappresentanza. Il costo comprende l’IVA indetraibile.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli omaggi di beni che non sono oggetto dell’attività sono spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR). Se il valore unitario non supera 50 euro sono deducibili per intero. Oltre, devono rispettare i requisiti del D.M. 19/11/2008 e sono deducibili, con le altre spese di rappresentanza, entro l’1,5% dei ricavi fino a 10 milioni, lo 0,6% tra 10 e 50 milioni e lo 0,4% oltre. Per le confezioni regalo la soglia si verifica sull’intera confezione. Dal 2025 sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (L. 207/2024).

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Per le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio i componenti si assumono secondo le regole del TUIR (art. 5-bis), e quindi anche con i suoi limiti.

IVA

L’IVA sull’acquisto è detraibile se il costo unitario non supera 50 euro; oltre è indetraibile (art. 19-bis1, lett. h, DPR 633/1972). La consegna gratuita di beni che non sono oggetto dell’attività è fuori campo IVA (art. 2, c. 2, n. 4).

Limite dell’art. 108

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento se rispondono ai requisiti di inerenza fissati dal D.M. 19 novembre 2008 e nel limite dell’1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dichiarati nell’anno fino a 10 milioni, dello 0,6% per la parte tra 10 e 50 milioni e dello 0,4% oltre; sono comunque deducibili le spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (art. 108, c. 2, TUIR). Dal 2025 la deduzione richiede che il pagamento sia eseguito con strumenti tracciabili.

Ai fini IRAP

Per le società di capitali la base IRAP segue il bilancio e non applica il plafond dell’art. 108 (Cass. 11791/2024); resta la condizione dei pagamenti tracciabili per gli omaggi dell’anno. Per le società di persone e le imprese individuali senza opzione valgono le stesse regole delle imposte sui redditi.

IVA

L’IVA sull’acquisto è detraibile se il costo unitario del bene non supera 50 euro; per costi maggiori, e per i servizi di rappresentanza, è indetraibile e si aggiunge al costo (art. 19-bis1, lett. h, DPR 633/1972); la successiva consegna gratuita di beni non oggetto dell’attività è fuori campo IVA. Le due discipline sono indipendenti: l’IVA resta indetraibile anche se la spesa è interamente deducibile ai fini reddituali.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 108 (spese di rappresentanza) diventa l’art. 117.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Cesti natalizi ai clienti, sotto e sopra i 50 euro

Caso pratico guidato · Dati di partenza

A dicembre 2025 un’impresa acquista 50 cesti natalizi da 40 euro l’uno, 2.000 euro più IVA, e 20 cesti da 80 euro, 1.600 euro più IVA, per i clienti principali. I primi hanno costo unitario entro 50 euro, e l’IVA è detraibile; i secondi lo superano, e l’IVA di 352 euro è indetraibile e si aggiunge al costo.

1. Fattura dei cesti da 40 euro - 10 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Omaggi a clienti (B.14) 2.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 440,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 2.440,00
Totale 2.440,00 2.440,00

L’IVA è detraibile perché il costo unitario non supera 50 euro.

2. Fattura dei cesti da 80 euro - 10 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Omaggi a clienti (B.14) 1.952,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 1.952,00
Totale 1.952,00 1.952,00

L’IVA di 352 euro è indetraibile per il superamento dei 50 euro: si aggiunge al costo dell’omaggio e non si registra a credito.

3. Pagamento con bonifico - 20 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 4.392,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 4.392,00
Totale 4.392,00 4.392,00

Il pagamento con strumento tracciabile è condizione di deducibilità: conservare la contabile del bonifico.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Costo unitario. Verificare il costo di ogni omaggio o confezione rispetto a 50 euro, per IVA e per deduzione.
  • Elenco destinatari. Annotare destinatari e occasione, per provare l’inerenza.
  • Plafond. Calcolare il limite sui ricavi per gli omaggi sopra 50 euro, sommando le altre spese di rappresentanza.
  • Pagamento tracciabile. Conservare la prova del pagamento non in contanti.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Cesto valutato per componenti

La soglia si applica al costo complessivo della confezione.

Errore ricorrente

IVA detratta sopra 50 euro

L’IVA non è detraibile e si aggiunge al costo.

Errore ricorrente

Pagamento in contanti

Dal 2025 la spesa non è deducibile.

Errore ricorrente

Omaggi a dipendenti nel conto dei clienti

Hanno regole e conto diversi, in B.9 (costi per il personale).