Inquadramento generale
Articoli promozionali e materiale pubblicitario - sono gli oggetti e i materiali distribuiti gratuitamente al pubblico per far conoscere l’impresa: gadget con il marchio, cataloghi, depliant, calendari, agende, penne. I materiali di consumo usati nel punto vendita restano in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
La distinzione pratica è tra ciò che informa e ciò che si regala: il catalogo e il depliant informano sul prodotto, la penna e la borsa con il marchio sono un piccolo dono. La distinzione decide il regime fiscale, non il conto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Penne, agende e calendari con il marchio; cataloghi e depliant stampati; gadget per le fiere; shopper di tela personalizzate regalate.
Come riconoscerlo nei documenti
Fatture di tipografie o fornitori di gadget.
Differenze con conti simili
- Omaggi di valore a singoli clienti. Hanno un conto proprio.
- Servizi pubblicitari. Sono in B.7 (costi per servizi).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Materiali informativi e gadget
I materiali informativi, come cataloghi, depliant e volantini, sono spese di pubblicità e propaganda, integralmente deducibili; i gadget distribuiti gratuitamente, come penne, agende e shopper, sono spese di rappresentanza con il limite dei 50 euro di valore unitario.
Scorte a fine anno
Se a fine anno restano in magazzino cataloghi o gadget di valore rilevante, si rilevano come rimanenze di materiale di consumo (OIC 13) e il costo si rinvia all’anno di distribuzione; se il valore è irrilevante si imputa tutto all’anno di acquisto (art. 2423, c. 4, c.c.).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Cataloghi e depliant sono spese di pubblicità, deducibili nell’esercizio (art. 108, c. 2, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. L’IVA è detraibile sul materiale pubblicitario e sui gadget di costo unitario non superiore a 50 euro; oltre è indetraibile.
Articoli promozionali e materiale pubblicitario: esempio di contabilizzazione
Una società fa stampare 5.000 cataloghi e acquista 500 penne con il marchio: 3.000 euro più IVA al 22%. A fine anno restano in magazzino cataloghi per 600 euro, che saranno distribuiti l’anno dopo.
Cataloghi e depliant sono spese di pubblicità deducibili nell'esercizio; i gadget con il marchio sono spese di rappresentanza, deducibili per intero fino a 50 euro di costo unitario; il conto è in B.14 (oneri diversi di gestione).
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Rimanenze di materiale pubblicitario
Il materiale promozionale non ancora distribuito a fine anno è una scorta di materiali di consumo: se di valore significativo si iscrive tra le rimanenze e si storna all’apertura dell’esercizio successivo (OIC 13); il principio di rilevanza consente di non farlo per importi non significativi (art. 2423, c. 4, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Cataloghi e depliant sono spese di pubblicità, deducibili nell’esercizio (art. 108, c. 2, TUIR). I gadget distribuiti gratuitamente sono spese di rappresentanza, deducibili per intero se di valore unitario non superiore a 50 euro, altrimenti nei limiti del D.M. 19/11/2008.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Per le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio i componenti si assumono secondo le regole del TUIR (art. 5-bis), e quindi anche con i suoi limiti.
IVA
L’IVA è detraibile sul materiale pubblicitario e sui gadget di costo unitario non superiore a 50 euro; oltre è indetraibile.
Pubblicità e rappresentanza
Le spese di pubblicità e propaganda, come cataloghi e depliant, sono costi inerenti deducibili nell’esercizio di competenza (art. 109 TUIR); i gadget distribuiti gratuitamente sono spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR) e si deducono per intero se di valore unitario non superiore a 50 euro, altrimenti nei limiti del D.M. 19 novembre 2008. Dal 2025 le spese di rappresentanza richiedono un pagamento tracciabile.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP segue il bilancio, senza i limiti del TUIR (Cass. 11791/2024): il costo è deducibile per l’importo iscritto in B.14 (oneri diversi di gestione), con la condizione dei pagamenti tracciabili per i gadget; le rimanenze finali non concorrono al costo dell’anno.
IVA
L’IVA è detraibile sul materiale pubblicitario e sui gadget di costo unitario non superiore a 50 euro; oltre, l’IVA sui gadget è indetraibile (art. 19-bis1, lett. h, DPR 633/1972).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 108 (spese di rappresentanza) diventa l’art. 117; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Cataloghi e penne con il marchio, con rimanenze di fine anno
Una società fa stampare 5.000 cataloghi e acquista 500 penne con il marchio: 3.000 euro più IVA al 22%. A fine anno restano in magazzino cataloghi per 600 euro, che saranno distribuiti l’anno dopo.
1. Fattura della tipografia e dei gadget - 10 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Articoli promozionali (B.14) | 3.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 660,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 3.660,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
Il costo unitario delle penne è ben inferiore a 50 euro, quindi l’IVA è detraibile.
2. Pagamento con bonifico - 10 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 3.660,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.660,00 |
| Totale | 3.660,00 | 3.660,00 |
Il pagamento è tracciabile: condizione di deducibilità dei gadget.
3. Rimanenze di cataloghi al 31 dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Materiali di consumo (C.I.1) | 600,00 | - |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo (B.11) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
I cataloghi non ancora distribuiti sono una scorta: il costo si rinvia all’anno della distribuzione.
4. Storno delle rimanenze - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazioni delle rimanenze di materie prime e di consumo (B.11) | 600,00 | - |
| Materiali di consumo (C.I.1) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
All’apertura dell’esercizio la scorta torna a costo e si confronta con le rimanenze del 2026.
Controlli prima della dichiarazione
- Costo unitario dei gadget. Verificare il costo di ogni gadget rispetto a 50 euro per IVA e deducibilità.
- Materiale informativo. Separare cataloghi e depliant dai gadget per applicare i due regimi.
- Scorte. Valutare le rimanenze di materiale non distribuito a fine anno.
- Documenti. Conservare fatture e documenti di distribuzione per provare la destinazione promozionale.
Errori ricorrenti
Cataloghi trattati come rappresentanza
Sono pubblicità, integralmente deducibile.
Gadget sopra 50 euro con IVA detratta
L’IVA è indetraibile.
Scorte non rilevate
Il costo dell’anno è sovrastimato se le scorte sono rilevanti.
Materiali di consumo del punto vendita qui
Shopper e imballi d’uso sono materiali in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
