Inquadramento generale
Resi, sconti e premi di esercizi precedenti - sono le rettifiche di vendite o acquisti di anni già chiusi: resi di merce venduta l’anno prima, premi di fine anno riconosciuti dopo la chiusura, note di credito ricevute su acquisti passati. Dal 2016 vanno nelle voci ordinarie: A.5 (altri ricavi e proventi) per i componenti positivi, B.14 (oneri diversi di gestione) per quelli negativi.
Il criterio è la prevedibilità: un reso stimabile con un’analisi statistica si accantona nell’anno della vendita; uno che nessuno poteva prevedere è un fatto dell’anno in cui arriva, e il suo peso va in questo conto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Reso da un cliente di merce venduta a dicembre dell’anno prima; premio su acquisti dell’anno prima riconosciuto dal fornitore; nota di credito a un cliente per una contestazione su vendite passate.
Come riconoscerlo nei documenti
Nota di credito con il riferimento a fatture di esercizi chiusi.
Differenze con conti simili
- Resi e sconti dell’anno. Riducono direttamente ricavi e costi dell’anno.
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione) se negativi, A.5 (altri ricavi e proventi) se positivi.
Stima e fatto nuovo
Per i resi, gli sconti e i premi prevedibili l’OIC 34 chiede di stimare il corrispettivo variabile e di ridurre i ricavi dell’anno della vendita; il cambiamento di stima si rileva nella stessa voce (OIC 29). Solo la parte non prevedibile è un onere di questo conto.
Acquisti
Le note di credito ricevute su acquisti di anni chiusi sono proventi in A.5 (sopravvenienze attive) e riducono il costo solo se si riferiscono all’anno corrente.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Sono sopravvenienze passive deducibili o attive imponibili (artt. 88 e 101 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la sopravvenienza segue la voce in cui è iscritta (A.5, altri ricavi e proventi, o B.14, oneri diversi di gestione) e concorre alla base IRAP, ma vale il principio di correlazione: se si riferisce a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP, come costi del personale o accantonamenti non dedotti, non rileva neppure ora.
- IVA. La nota di credito con IVA segue l’art. 26 DPR 633/1972: chi la emette recupera l’IVA, chi la riceve la restituisce.
Resi, sconti e premi di esercizi precedenti: esempio di contabilizzazione
A dicembre 2025 la società ha venduto merce per 10.000 euro più IVA, senza incassarla. A febbraio 2026 il cliente restituisce merce per 2.000 euro più IVA, con costo di 1.200 euro. La società emette nota di credito e incassa il residuo di 9.760 euro ad aprile.
Il reso, lo sconto o il premio di un esercizio già chiuso, non stimato, è un onere di B.14 (oneri diversi di gestione) dell'esercizio in cui emerge; se era stato stimato, segue la voce della stima.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Cambiamenti di stime e correzione di errori
L’OIC 29 distingue tra il cambiamento di una stima, i cui effetti si rilevano nel conto economico dell’esercizio in cui emergono, di regola nella stessa voce che aveva accolto la stima originaria, e la correzione di un errore rilevante, che si rileva sul patrimonio netto di apertura. Un fatto nuovo, non prevedibile alla data del bilancio precedente, non è né l’una né l’altra cosa: è un onere o un provento dell’esercizio, con nota integrativa se di entità eccezionale.
Reso di merci
La merce restituita rientra in magazzino al costo, e il suo valore si confronta con il valore di realizzo alla chiusura: se il bene è danneggiato o invendibile, si svaluta (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Sono sopravvenienze passive deducibili o attive imponibili (artt. 88 e 101 TUIR). Se era prevedibile a fine anno, il reso andava stimato nell’anno della vendita; per l’OIC 34 i resi stimati per massa sono fiscalmente un accantonamento non deducibile fino a quando diventano certi (D.M. 27/6/2025).
IRAP
Per le società di capitali la sopravvenienza segue la voce in cui è iscritta (A.5, altri ricavi e proventi, o B.14, oneri diversi di gestione) e concorre alla base IRAP, ma vale il principio di correlazione: se si riferisce a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP, come costi del personale o accantonamenti non dedotti, non rileva neppure ora.
IVA
La nota di credito con IVA segue l’art. 26 DPR 633/1972: chi la emette recupera l’IVA, chi la riceve la restituisce.
Sopravvenienze
I resi, gli sconti e i premi di anni precedenti non stimati sono sopravvenienze passive, deducibili quando derivano da mancato conseguimento di ricavi già tassati o dal sostenimento di oneri a fronte di ricavi tassati (art. 101, c. 4, TUIR), e sopravvenienze attive imponibili se positivi (art. 88 TUIR).
Resi stimati
Il D.M. 27 giugno 2025 qualifica ai fini fiscali come accantonamento la rettifica dei ricavi per resi stimati sull’insieme delle vendite (reso «in massa»): non è deducibile al momento della rilevazione ma al momento dell’effettivo reso (art. 4). Il reso puntuale di un contratto specifico ha invece piena rilevanza.
IVA sulla nota di credito
La nota di variazione consente a chi ha emesso la fattura di recuperare l’IVA (art. 26 DPR 633/1972), e obbliga chi l’ha ricevuta a rettificare la detrazione, nei limiti di tempo e alle condizioni previste dallo stesso articolo.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 101 (minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite) diventa l’art. 110; l’art. 88 (sopravvenienze attive) diventa l’art. 97; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Reso di merce venduta l’anno prima
A dicembre 2025 la società ha venduto merce per 10.000 euro più IVA, senza incassarla. A febbraio 2026 il cliente restituisce merce per 2.000 euro più IVA, con costo di 1.200 euro. La società emette nota di credito e incassa il residuo di 9.760 euro ad aprile.
1. Nota di credito per il reso - 15 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Sopravvenienze passive per resi (B.14) | 2.000,00 | - |
| IVA a debito (D.12) | 440,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
L’IVA della nota di variazione riduce l’IVA a debito, ed è recuperabile con la liquidazione.
2. Rientro della merce in magazzino - 15 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Merci (C.I.4) | 1.200,00 | - |
| Variazioni delle rimanenze di materie prime e merci (B.11) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
Il magazzino ritrova la merce al costo. Il costo è di competenza dell’esercizio in cui la merce rientra.
3. Incasso del residuo dal cliente - 20 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 9.760,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 9.760,00 |
| Totale | 9.760,00 | 9.760,00 |
Il cliente paga il residuo: 12.200 euro della fattura originaria meno 2.440 della nota di credito.
Controlli prima della dichiarazione
- Collegamento alla fattura. Collegare la nota alla fattura dell’anno di origine, con il motivo della rettifica.
- Prevedibilità. Verificare se il reso poteva essere stimato nell’anno della vendita.
- Nota di variazione IVA. Emettere la nota entro i termini e registrarla.
- Merce restituita. Controllare lo stato della merce: se non è vendibile, va svalutata.
Errori ricorrenti
Resi stimati non accantonati
Se erano prevedibili, il ricavo dell’anno è sovrastimato.
IVA non recuperata
Senza nota di variazione l’IVA versata non si recupera.
Merce non rientrata a magazzino
Il costo del bene restituito resta nel conto economico.
Premi passivi registrati sull’anno sbagliato
Un premio prevedibile va stimato nell’anno degli acquisti.
