Inquadramento generale
Minusvalenze da cessione di azienda - è la perdita realizzata vendendo un’azienda o un ramo a un prezzo inferiore al suo valore contabile netto. Oggi si iscrive in B.14 (oneri diversi di gestione).
Si registra una sola perdita, calcolata sul complesso: non si valutano i singoli beni. Il prezzo si confronta con il valore contabile netto del ramo, cioè con le attività al netto delle passività che si trasferiscono.
Cosa ci rientra
- Esempi. Vendita di un ramo in perdita sotto il valore contabile; cessione di un punto vendita non redditizio.
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di cessione e situazione contabile del ramo ceduto.
Differenze con conti simili
- Minusvalenze su singoli beni. Sono minusvalenze ordinarie in B.14 (oneri diversi di gestione).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione), con informazione in nota integrativa.
Azienda o beni
Per la cessione di singoli beni valgono le minusvalenze ordinarie; per la cessione di un complesso di beni organizzato per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.) si calcola un’unica plusvalenza o minusvalenza sul complesso.
Effetti sui dipendenti e sui debiti
Con l’azienda si trasferiscono i rapporti di lavoro e il TFR maturato, e le passività di cui l’acquirente si accolla il debito: i loro valori entrano nel calcolo del valore netto ceduto.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. La minusvalenza è deducibile nell’esercizio del realizzo (art. 101, c. 1, TUIR).
- IRAP. I componenti da trasferimento di aziende non concorrono alla base IRAP.
- IVA. La cessione di azienda è fuori campo IVA e sconta l’imposta di registro.
Minusvalenze da cessione di azienda: esempio di contabilizzazione
Una società cede un ramo d’azienda per 80.000 euro, incassati alla stipula il 30 settembre 2025. Il valore netto contabile del ramo, attività meno passività trasferite, è di 120.000 euro: minusvalenza di 40.000 euro.
La minusvalenza da cessione di azienda o di ramo è un onere di B.14 (oneri diversi di gestione) da indicare in nota integrativa se eccezionale; è deducibile ai fini IRES e non rileva ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Cessione di azienda
Nella cessione di azienda o ramo l’importo netto delle attività e passività trasferite si confronta con il corrispettivo: la differenza è una plusvalenza in A.5 (altri ricavi e proventi) o una minusvalenza in B.14 (oneri diversi di gestione). Se è di entità eccezionale, la nota integrativa ne indica la natura e l’importo (art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
La minusvalenza è deducibile nell’esercizio del realizzo (art. 101, c. 1, TUIR).
IRAP
I componenti da trasferimento di aziende non concorrono alla base IRAP.
IVA
La cessione di azienda è fuori campo IVA e sconta l’imposta di registro. Per chi vende non c’è IVA da addebitare; l’imposta di registro è dovuta in solido dalle parti ma di norma è a carico dell’acquirente, con aliquote diverse per avviamento e beni mobili e per gli immobili compresi nell’azienda.
Rilevanza ai fini delle imposte sui redditi
Le minusvalenze dei beni relativi all’impresa, realizzate con la cessione a titolo oneroso anche di un’azienda, si deducono nell’esercizio del realizzo (art. 101, c. 1, TUIR, che rinvia all’art. 86, c. 1, lett. a e b, e c. 2, TUIR).
IRAP
I componenti positivi e negativi derivanti dal trasferimento di aziende o di rami non concorrono alla base imponibile IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la minusvalenza iscritta in B.14 (oneri diversi di gestione) si riprende in aumento nel calcolo IRAP.
IVA e registro
La cessione di azienda è fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. b, DPR 633/1972) e sconta l’imposta di registro, a carico di norma dell’acquirente.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 101 (minusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 110; l’art. 86 (plusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 95.
Cessione di un ramo d’azienda in perdita
Una società cede un ramo d’azienda per 80.000 euro, incassati alla stipula il 30 settembre 2025. Il valore netto contabile del ramo, attività meno passività trasferite, è di 120.000 euro: minusvalenza di 40.000 euro.
1. Cessione del ramo e incasso - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 80.000,00 | - |
| Minusvalenze da cessione di azienda (B.14) | 40.000,00 | - |
| Attività e passività del ramo ceduto (B e C dell’attivo, D del passivo, al netto) | - | 120.000,00 |
| Totale | 120.000,00 | 120.000,00 |
Il valore netto è la somma algebrica di attività e passività del ramo, chiuse con la loro eliminazione dal bilancio. Il TFR e i debiti trasferiti riducono il valore netto ceduto e non compaiono più nel bilancio del cedente.
Controlli prima della dichiarazione
- Perimetro. Definire le attività e le passività del ramo ceduto con una situazione contabile alla data dell’atto.
- Nota integrativa. Indicare natura e importo della minusvalenza se è di entità eccezionale.
- Ripresa IRAP. Riprendere la minusvalenza in aumento ai fini IRAP.
- Dipendenti e TFR. Considerare il TFR e i debiti verso i dipendenti trasferiti nel valore netto.
Errori ricorrenti
Minusvalenza calcolata sui singoli beni
Nella cessione di un complesso si calcola un valore unico.
Minusvalenza dedotta ai fini IRAP
I componenti da trasferimento di aziende non rilevano.
IVA addebitata sulla cessione
La cessione di azienda è fuori campo IVA.
Minusvalenza in area straordinaria
L’area straordinaria non esiste più dal 2016.
