Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Obbligazioni

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Le obbligazioni sono titoli con cui una società raccoglie denaro dal pubblico o da investitori, impegnandosi a restituirlo a una scadenza e a pagare nel frattempo un interesse. A differenza delle azioni, non danno la qualità di socio: il sottoscrittore è un creditore. Possono essere emesse dalle società per azioni, secondo gli articoli 2410 e seguenti del codice civile; le società a responsabilità limitata possono emettere titoli di debito, sottoscrivibili solo da investitori professionali. Per le PMI le obbligazioni, spesso chiamate minibond, sono un’alternativa al credito bancario.

Profilo civilistico

L’articolo 2412 del codice civile limita l’emissione al doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, con alcune eccezioni, per esempio per le obbligazioni destinate a investitori professionali o quotate. L’emissione è deliberata dagli amministratori, salvo diversa previsione dello statuto. In bilancio le obbligazioni emesse si iscrivono nella voce D.1 o, se convertibili, nella voce D.2 (obbligazioni convertibili).

Costo ammortizzato

Nel bilancio ordinario le obbligazioni si valutano con il criterio del costo ammortizzato, secondo l’OIC 19: i costi di emissione e gli eventuali disaggi si distribuiscono lungo la durata del prestito tramite il tasso di interesse effettivo. Le società che redigono il bilancio abbreviato o quello delle micro-imprese possono non applicarlo, iscrivendo i costi di emissione tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzandoli per la durata del prestito.

Profilo fiscale per l’emittente

Gli interessi passivi, compresa la quota di disaggio e di costi di emissione imputata a ogni esercizio, sono deducibili nei limiti dell’articolo 96 del TUIR. Per le obbligazioni non quotate emesse da società non quotate sono previste regole specifiche, che condizionano la deducibilità degli interessi e il regime della ritenuta al tipo di sottoscrittori.

Profilo fiscale per l’investitore

I redditi delle obbligazioni scontano, in generale, una ritenuta o un’imposta sostitutiva del 26%, a titolo definitivo per le persone fisiche non imprenditori e a titolo d’acconto per le imprese. Per le imprese gli interessi concorrono al reddito per competenza.

Obbligazioni partecipative e subordinate

Le società non quotate possono emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili e di subordinazione, con durata non inferiore a trentasei mesi. La parte variabile del rendimento, legata agli utili, riduce l’imponibile dell’emittente.

Punti di attenzione

Occorre verificare il rispetto del limite di emissione e le condizioni previste dal regolamento del prestito, come gli impegni finanziari (covenant), la cui violazione può rendere il debito immediatamente esigibile.

Informativa

La nota integrativa indica le obbligazioni emesse, con numero, valore nominale, diritti e scadenze, e i debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Obbligazioni: esempio di contabilizzazione

Una società emette un minibond di 2.000.000 euro al 6% per cinque anni, con costi di emissione di 60.000 euro. Con il costo ammortizzato iscrive il debito a 1.940.000 euro e rileva interessi al tasso effettivo, leggermente superiore al 6%.

Regola Fondamentale & Ratio

Le obbligazioni sono debiti di finanziamento: l'emissione incontra i limiti dell'articolo 2412, il debito si valuta al costo ammortizzato salvo le semplificazioni, e gli interessi seguono il limite dell'articolo 96.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 19Codice civile, art. 2412Codice civile, art. 2365Codice civile, art. 2426TUIR, art. 96TUIR, art. 85

🏛️Principi contabili (OIC)

Limite quantitativo di emissione e la delibera

Ai sensi dell’articolo 2412 del codice civile, la società può emettere obbligazioni per una somma non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, condizione che i sindaci devono attestare per iscritto; il prestito non può avere durata indeterminata, e l’eventuale proroga equivale a una nuova emissione. La delibera di emissione compete all’organo amministrativo, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente, ai sensi dell’articolo 2410 del codice civile; la delibera deve risultare da verbale redatto da notaio, che provvede al successivo deposito e all’iscrizione nel registro delle imprese, producendo effetti e potendo essere eseguita solo dopo tale iscrizione, mentre il momento di emissione coincide con la data di approvazione della delibera consiliare.

Riclassificazione in bilancio e criterio del costo ammortizzato

Le obbligazioni emesse e non rimborsate si riclassificano nella posta passiva D.1, obbligazioni, o D.2, obbligazioni convertibili, quando sono suscettibili di conversione. Nel bilancio ordinario, e in quello abbreviato o delle micro-imprese che non si avvalgono della deroga di cui si dirà, il debito obbligazionario è valutato al costo ammortizzato ai sensi dell’articolo 2426, numero 7, del codice civile: il disaggio o l’aggio di emissione non costituiscono poste autonome dell’attivo o del passivo, ma sono incorporati direttamente nel valore di iscrizione del debito, pari al valore nominale al netto del disaggio o maggiorato dell’aggio, e il loro effetto si riflette nel tempo attraverso il tasso di interesse effettivo lungo l’intera durata del prestito (OIC 19, paragrafi 41-53 e 58-65).

Deroga per il bilancio abbreviato e delle micro-imprese

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile, o il bilancio delle micro-imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter, possono invece scegliere di non applicare il costo ammortizzato e di valutare il debito al valore nominale: soltanto in questo caso il disaggio di emissione è rilevato in una posta autonoma dell’attivo, D, ratei e risconti attivi, e successivamente addebitato a conto economico lungo la durata del prestito a integrazione degli interessi passivi nominali, mentre l’eventuale aggio è rilevato fra i ratei e risconti passivi (E) e accreditato a rettifica degli stessi interessi (OIC 19, paragrafi 67-69). È un errore presentare questo trattamento come la regola generale del costo ammortizzato: si tratta di una facoltà riservata a un perimetro soggettivo preciso, che esclude le società di maggiori dimensioni.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Strumenti finanziari emessi. Le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili, i warrant e gli altri strumenti finanziari emessi, con numero, diritti attribuiti e caratteristiche delle operazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 18 e 19, c.c.
  • Prestiti obbligazionari. Il tasso di interesse e le altre caratteristiche principali dei prestiti: modalità di rimborso e scadenza; l’eventuale riacquisto di obbligazioni proprie. Principio contabile: OIC 19, par. 81.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Ritenuta sui redditi obbligazionari

L’aliquota della ritenuta sui redditi obbligazionari, sia per le obbligazioni emesse da società quotate sia da quelle non quotate, è attualmente pari al 26%: la ritenuta è a titolo definitivo per le persone fisiche, le società semplici, i fondi pensione, i fondi immobiliari, le cooperative, gli enti, i comuni e le province, mentre è a titolo d’acconto per gli altri soggetti. Il versamento delle ritenute su interessi corrisposti a residenti va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione, mentre per gli interessi corrisposti a non residenti il versamento avviene entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento, con l’obbligo che ricade sulla banca o su altro intermediario residente che intervenga nell’operazione; in assenza di un intermediario residente, sussiste l’obbligo di dichiarare il reddito con tassazione ordinaria, salva l’opzione per quella sostitutiva. Gli interessi passivi sui prestiti obbligazionari sono deducibili secondo le regole generali dell’articolo 96 del TUIR.

Obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili e postergazione

Le società non quotate possono emettere titoli obbligazionari con clausole di partecipazione agli utili e di subordinazione, a condizione che la durata non sia inferiore a trentasei mesi, che la clausola di postergazione preveda il diritto al rimborso, del capitale e degli interessi oppure dei soli interessi, subordinato a tutti o solo ad alcune categorie di altri creditori (mantenendo comunque la prelazione rispetto agli azionisti, e condizionatamente allo stato di particolare difficoltà finanziaria della società debitrice), e che la remunerazione si componga necessariamente di una parte fissa, non inferiore al tasso ufficiale di riferimento pro tempore vigente, e di una parte variabile determinata in proporzione al risultato economico dell’emittente, con la variabilità riferita solo alla remunerazione e non al diritto di rimborso del capitale.

Cessione e valutazione delle obbligazioni

La cessione di obbligazioni iscritte nell’attivo circolante genera ricavi ai sensi dell’articolo 85, comma 1, lettera e), del TUIR, mentre la cessione di obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie genera plusvalenze, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, o minusvalenze, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del TUIR, secondo la medesima distinzione già rilevante per le partecipazioni; la valutazione di fine esercizio delle obbligazioni non proprie segue la disciplina generale prevista per i titoli, senza necessità di un criterio autonomo.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ripartizione del disaggio su un prestito obbligazionario a rimborso periodico

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il caso seguente illustra il metodo semplificato riservato alle società in bilancio abbreviato o da micro-impresa che si avvalgono della deroga al costo ammortizzato: il debito resta al valore nominale e il disaggio, iscritto separatamente fra i ratei e risconti attivi, è ripartito con un criterio finanziario proporzionale alle obbligazioni in circolazione anziché con il tasso di interesse effettivo. Sigma Spa emette un prestito obbligazionario di valore nominale 8.000 euro, prezzo di sottoscrizione 7.000 euro (disaggio totale 1.000 euro), con rimborso in quattro quote costanti annue di 2.000 euro a fine esercizio; la quota di disaggio di ciascun esercizio è determinata rapportando le obbligazioni in circolazione a inizio di ciascun esercizio alla somma di quelle in circolazione a inizio dei quattro esercizi del piano (8.000 + 6.000 + 4.000 + 2.000 = 20.000 euro), ottenendo quote di 400, 300, 200 e 100 euro rispettivamente.

1. Emissione del prestito obbligazionario sotto la pari

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Disaggio su prestiti (D) 1.000,00 -
Obbligazionisti c/sottoscrizione (C.II.5-quater) 7.000,00 -
Obbligazioni (D.1) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

1-bis. Versamento degli obbligazionisti

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 7.000,00 -
Obbligazionisti c/sottoscrizione (C.II.5-quater) - 7.000,00
Totale 7.000,00 7.000,00

Gli obbligazionisti versano il prezzo di emissione; il debito resta iscritto al valore nominale di rimborso e la differenza è il disaggio, che si ripartisce sulla durata del prestito.

2. Rimborso della quota annuale e quota di disaggio di competenza del primo esercizio

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Obbligazioni (D.1) 2.000,00 -
Oneri finanziari (C.17) 400,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.000,00
Disaggio su prestiti (D) - 400,00
Totale 2.400,00 2.400,00

Al termine del primo esercizio lo stato patrimoniale di Sigma Spa espone un disaggio residuo di 600 euro (1.000 euro meno la quota di competenza di 400 euro) e un debito obbligazionario residuo di 6.000 euro: negli esercizi successivi si ripetono le medesime rilevazioni, con quote di disaggio decrescenti (300, 200 e 100 euro), fino al contemporaneo azzeramento sia del disaggio residuo sia del debito obbligazionario al termine del quarto esercizio, a conferma della corretta applicazione del metodo semplificato per il bilancio abbreviato e delle micro-imprese previsto dall’OIC 19, paragrafi 67-69.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Rispetto del limite quantitativo di emissione. Verificare che l’importo del prestito obbligazionario non ecceda il doppio di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili, e che i sindaci abbiano attestato per iscritto tale rispetto.
  • Competenza dell’organo amministrativo. Verificare che la delibera di emissione sia stata assunta dall’organo amministrativo e non impropriamente dall’assemblea straordinaria, salvo diversa previsione di legge o statuto.
  • Corretto metodo di ripartizione del disaggio. Verificare se la società applica il costo ammortizzato ordinario, che incorpora il disaggio o l’aggio direttamente nel valore del debito senza posta autonoma, oppure, se ammessa alla deroga di bilancio abbreviato o micro-impresa, il metodo semplificato con disaggio o aggio iscritti fra i ratei e risconti; in entrambi i casi il disaggio o l’aggio non vanno mai rilevati per intero nell’esercizio di emissione.
  • Corretta applicazione della ritenuta. Verificare l’aliquota, la natura (definitiva o d’acconto) e i termini di versamento della ritenuta sugli interessi corrisposti agli obbligazionisti, distinguendo tra soggetti residenti e non residenti.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Srl che colloca titoli di debito presso il pubblico

La società a responsabilità limitata non può emettere obbligazioni in senso proprio ma titoli di debito, se previsti dall'atto costitutivo, che possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza. Collocarli direttamente presso soci o risparmiatori, senza questo passaggio, espone a responsabilità e rende irregolare l'operazione.

Errore ricorrente

Interessi a tasso elevato dedotti per intero

Per le obbligazioni e i titoli similari non negoziati nei mercati regolamentati, gli interessi sono deducibili solo se il tasso di rendimento effettivo non supera il limite previsto dalla legge in rapporto al tasso ufficiale di riferimento; l'eccedenza è indeducibile. Fissare un tasso elevato per rendere appetibile il prestito, senza verificare questo limite, porta a dedurre interessi non ammessi.

Errore ricorrente

Cedola in corso non rilevata alla chiusura

Gli interessi sul prestito obbligazionario maturano giorno per giorno anche se la cedola viene pagata in date che non coincidono con la chiusura. La quota maturata e non ancora scaduta va rilevata con un rateo passivo. Contabilizzare gli interessi solo alla data di stacco della cedola sposta oneri tra esercizi e rende non corretta la rappresentazione del debito.