Inquadramento generale
Cedole scadute da pagare agli obbligazionisti - è il debito verso i sottoscrittori delle obbligazioni per le cedole scadute e non ancora pagate. Gli interessi maturati ma non ancora scaduti si rilevano invece con un rateo passivo. È un debito finanziario legato al prestito obbligazionario, che molte imprese espongono in D.5 (debiti verso altri finanziatori) e altre insieme al prestito in D.1 (obbligazioni).
Le cedole maturate ma non ancora scadute sono invece ratei passivi: il conto riguarda solo quelle già esigibili dagli obbligazionisti.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Cedola semestrale scaduta il 31 dicembre e pagata a gennaio.
- Cosa non ci rientra. Interessi maturati e non scaduti (ratei passivi); obbligazioni estratte per il rimborso (D.14, altri debiti).
Come riconoscerlo nei documenti
Regolamento del prestito con le date di pagamento delle cedole; prospetto di calcolo degli interessi e delle ritenute.
Differenze con conti simili
- Ratei passivi. Accolgono gli interessi non ancora scaduti.
- Prestiti obbligazionari. Accolgono il capitale.
Collocazione in bilancio
Passivo D.5 (debiti verso altri finanziatori), o D.1 (obbligazioni) insieme al prestito secondo la prassi dell’impresa.
Ritenuta
Sugli interessi delle obbligazioni emesse da società non quotate la società applica la ritenuta del 26% (art. 26 DPR 600/1973), versata entro il 16 del mese successivo al pagamento; per le obbligazioni quotate si applica l’imposta sostitutiva gestita dagli intermediari.
Limite di deducibilità
Per le società non quotate gli interessi sono deducibili se il tasso non supera il tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, salvo titoli detenuti da investitori qualificati.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).
- IRAP. Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.
Cedole scadute da pagare agli obbligazionisti: esempio di contabilizzazione
Scade una cedola di 10.000 euro che sarà pagata dopo la chiusura; la società applica la ritenuta del 26% agli obbligazionisti persone fisiche.
Le cedole scadute e non ancora pagate sono debiti verso altri finanziatori in D.5; gli interessi sono oneri finanziari dell'anno e sugli importi pagati a persone fisiche si applica la ritenuta del 26%.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione e classificazione
L’OIC 19 prevede che i debiti si rilevino quando sorge l’obbligazione e si classifichino per natura della controparte, indicando per ciascuna voce la parte esigibile oltre l’esercizio successivo; la classificazione non dipende dalla scadenza.
Cedole
Le cedole scadute e non pagate sono debiti; quelle maturate e non scadute sono ratei passivi (OIC 18 e OIC 19).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Gli interessi non dedotti e il ROL non utilizzato si riportano agli esercizi successivi: gli interessi senza limiti di tempo, il ROL per cinque anni. Sugli interessi delle obbligazioni non quotate la società applica la ritenuta del 26% ai sottoscrittori (art. 26 DPR 600/1973).
IRAP
Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle.
Cedola scaduta a fine anno e pagata a gennaio
Scade una cedola di 10.000 euro che sarà pagata dopo la chiusura; la società applica la ritenuta del 26% agli obbligazionisti persone fisiche.
1. Scadenza della cedola - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 10.000,00 | - |
| Obbligazionisti c/interessi (D.5) | - | 7.400,00 |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 2.600,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
La cedola di 10.000 euro scade il 31 dicembre ma è messa in pagamento il 10 gennaio.
2. Pagamento della cedola - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Obbligazionisti c/interessi (D.5) | 7.400,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 7.400,00 |
| Totale | 7.400,00 | 7.400,00 |
3. Versamento della ritenuta - 16 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 2.600,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.600,00 |
| Totale | 2.600,00 | 2.600,00 |
La ritenuta si versa entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Controlli prima della dichiarazione
- Ritenute. Versare le ritenute e dichiararle nel 770.
- Tasso. Verificare il limite di deducibilità per le società non quotate.
- Limite dell’art. 96. Calcolare il ROL fiscale e riportare gli interessi eccedenti non dedotti.
Errori ricorrenti
Cedola maturata non scaduta in D.5 (debiti verso altri finanziatori)
È un rateo passivo.
Debito iscritto al lordo delle ritenute
La ritenuta è un debito verso l’Erario.
Interessi dedotti oltre il limite
Per le società non quotate l’eccedenza è indeducibile.
