Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 12 Settembre 2026

Ammortamento terreni

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Ammortamento terreni - i terreni non si ammortizzano, perché la loro utilità economica non si consuma con l’uso, a differenza dei fabbricati che vi sorgono sopra. Fanno eccezione le cave, le discariche e gli altri siti estrattivi, il cui valore si esaurisce man mano che vengono sfruttati. Il problema pratico nasce quando terreno e fabbricato sono acquistati insieme, con un unico prezzo: per ammortizzare correttamente il solo fabbricato occorre separare i due valori, con criteri documentati e coerenti.

Profilo civilistico

Terreni e fabbricati si iscrivono nella voce B.II.1 al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori come imposte, spese notarili, mediazioni e progettazione. L’OIC 16, paragrafo 60, stabilisce che se il valore del fabbricato incorpora quello del terreno, il fabbricato va scorporato, anche sulla base di stime, per determinarne il corretto ammortamento. Lo scorporo va fatto anche per i terreni pertinenziali, come i piazzali e le aree cortilizie. Il terreno, pur non ammortizzato, è soggetto alla verifica di perdite durevoli di valore, e va svalutato se il suo valore recuperabile scende stabilmente sotto il costo.

Profilo fiscale

Ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del DL 223/2006 esclude dall’ammortamento deducibile il valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle pertinenziali. Questo valore è pari al maggiore tra quello esposto in bilancio, se acquistate autonomamente, e quello forfettario del 20% del costo complessivo, elevato al 30% per i fabbricati industriali. Lo scorporo fiscale può quindi essere diverso da quello civilistico: se la quota di terreno di bilancio è inferiore al minimo forfettario, occorre una variazione in aumento sulla quota di ammortamento riferibile alla differenza.

Cave e siti estrattivi

Per cave e discariche l’ammortamento segue di norma il metodo per unità di prodotto: il costo si ripartisce in proporzione alle quantità estratte o conferite rispetto alla capacità complessiva stimata. La natura esauribile del sito e la stima delle quantità vanno documentate, così come gli eventuali oneri di ripristino ambientale, che si rilevano con un apposito fondo.

Cessione

Alla vendita dell’immobile la plusvalenza o minusvalenza si calcola sul costo non ammortizzato, ai sensi dell’articolo 86 del TUIR: per la componente terreno il costo fiscale resta quello originario, perché non è mai stato ammortizzato. Il corrispettivo unico va quindi ripartito tra terreno e fabbricato con gli stessi criteri usati all’acquisto.

Punti di attenzione

L’atto di acquisto raramente distingue il prezzo del terreno da quello del fabbricato: conviene allora una perizia di stima, conservata con la documentazione del cespite. Nel registro dei beni ammortizzabili vanno tenuti distinti il valore del terreno civilistico, quello fiscale e la quota di ammortamento indeducibile.

Ammortamento terreni: esempio di contabilizzazione

Una società acquista un capannone industriale per 1.000.000 euro; la perizia attribuisce al terreno 200.000 euro. In bilancio ammortizza 800.000 euro. Ai fini fiscali il terreno non può valere meno del 30% del costo, cioè 300.000 euro: il costo ammortizzabile deducibile scende a 700.000 euro e la quota di ammortamento civilistico riferibile ai 100.000 euro di differenza va ripresa in aumento ogni anno.

Regola Fondamentale & Ratio

Il terreno è iscritto al costo e resta fuori dal piano di ammortamento; solo il fabbricato, scorporato dal terreno anche mediante stime, genera quote ammortizzabili e deducibili. Eccezione: cave e discariche, la cui utilità si esaurisce.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 16

🏛️Principi contabili (OIC)

La disciplina contabile dei terreni e dei fabbricati è contenuta nell’OIC 16 - Immobilizzazioni materiali, che attua l’articolo 2426 del codice civile. La classificazione delle voci segue l’OIC 12; le svalutazioni per perdite durevoli di valore sono richiamate dall’OIC 16, paragrafo 73, con riferimento al principio dedicato e all’articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile; i cambiamenti di stime, rilevanti per la revisione delle vite utili e delle ripartizioni di costo, seguono l’OIC 29.

Rilevazione iniziale e costo

Terreni e fabbricati si iscrivono al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi accessori: per i fabbricati rientrano i costi notarili, le imposte di registro, gli onorari di progettazione, i compensi di mediazione e i costi per opere di urbanizzazione obbligatorie. Quando il pagamento è differito a condizioni diverse da quelle di mercato, il cespite si iscrive al valore del debito determinato secondo l’OIC 19, più gli oneri accessori. Gli oneri finanziari per la fabbricazione di un fabbricato possono essere capitalizzati quando ricorrono le condizioni dell’OIC 16: oneri effettivamente sostenuti, periodo di costruzione significativo e limite del valore recuperabile.

Ammortamento: il terreno escluso, il fabbricato incluso

L’OIC 16 stabilisce che tutti i cespiti si ammortizzano tranne quelli la cui utilità non si esaurisce, come i terreni e le opere d’arte. Il principio precisa due punti centrali per questa voce. Primo: se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per determinarne il corretto ammortamento. Secondo: i terreni non sono oggetto di ammortamento salvo nei casi in cui abbiano un’utilità destinata a esaurirsi nel tempo, come le cave e i siti utilizzati per le discariche.

Il fabbricato si ammortizza sistematicamente secondo un piano funzionale alla residua possibilità di utilizzazione, con il metodo a quote costanti come criterio preferibile. La vita utile è la durata economica, non fisica: un fabbricato può resistere decenni, ma la società può prevedere di utilizzarlo per un periodo più breve. Il valore da ammortizzare è il costo al netto dell’eventuale valore residuo, da rivedere periodicamente. L’ammortamento decorre dal momento in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso.

Svalutazioni e assestamenti

Anche se non ammortizzabile, il terreno è soggetto alla verifica di perdite durevoli di valore: se alla chiusura risulta durevolmente di valore inferiore al costo, si iscrive al minor valore ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile, come richiamato dall’OIC 16, paragrafo 73. La svalutazione non è un ammortamento: è una rettifica straordinaria del valore, distinta nella voce B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) del conto economico, mentre l’ammortamento del fabbricato confluisce nella voce B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali). Se vengono meno i motivi della rettifica, il minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi.

Per le cave e le discariche l’ammortamento segue tipicamente il metodo per unità di prodotto, ripartendo il costo in funzione delle quantità estratte o conferite. La modifica della stima della vita utile o della ripartizione terreno-fabbricato costituisce un cambiamento di stime contabili ai sensi dell’OIC 29, rilevato prospetticamente.

Collocazione nel bilancio CEE

Nello stato patrimoniale ordinario terreni e fabbricati figurano nella voce B.II.1 - Terreni e fabbricati, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Nel bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese le immobilizzazioni materiali sono esposte come unica voce B.II (immobilizzazioni materiali). Nel conto economico l’ammortamento del fabbricato si iscrive in B.10.b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; le svalutazioni per perdite durevoli in B.10.c - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni; le plusvalenze e minusvalenze da alienazione rispettivamente in A.5 - Altri ricavi e proventi E B.14 - Oneri diversi di gestione. La nota integrativa deve indicare i movimenti delle immobilizzazioni, i criteri e i coefficienti di ammortamento, motivando eventuali modifiche, e la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria di cespiti o per componente, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni, criterio per i beni ricevuti gratuitamente o in permuta e metodo di contabilizzazione dei contributi (a riduzione del costo o a risconto). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Scorporo dei terreni. Il criterio con cui il valore dei terreni è stato separato da quello dei fabbricati, anche mediante stime. Principio contabile: OIC 16, par. 60 e 90.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

L’articolo 102 del TUIR ammette in deduzione le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione dei coefficienti ministeriali, ridotti alla metà per il primo esercizio. La deducibilità presuppone un bene che si deprezza: il terreno, privo di durata utile limitata, non rientra tra i beni ammortizzabili e nessuna quota riferibile ad esso è deducibile. L’articolo 2426, comma 1, numero 2, del codice civile, sul versante civilistico, richiede l’ammortamento solo per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo: le due norme convergono nell’escludere il terreno.

Ripartizione del costo terreno-fabbricato

Quando un immobile viene acquistato a corpo, il costo complessivo va ripartito tra terreno e fabbricato: lo scorporo trova fondamento nell’OIC 16, paragrafo 60, e nell’articolo 2426 del codice civile, che richiedono di determinare il valore del fabbricato, anche mediante stime, per calcolare correttamente l’ammortamento. La quota del fabbricato, moltiplicata per il coefficiente ministeriale della categoria di appartenenza ai sensi dell’articolo 102 del TUIR, determina la deduzione massima annua. L’articolo 108 del TUIR concorre al quadro con il principio generale secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio: la ripartizione del costo tra cespiti con trattamenti diversi ne è applicazione coerente. La ripartizione deve poggiare su elementi oggettivi e documentabili: valori catastali, perizie, valori di mercato delle aree. In assenza di ripartizione, l’amministrazione finanziaria può contestare l’intera deduzione o rideterminarla, con recupero a tassazione delle quote riferibili al terreno.

Scorporo forfetario ai fini Ires (art. 36, commi 7 e 7-bis, D.L. 223/2006)

Accanto alla ripartizione su base civilistica, la deduzione fiscale è soggetta a un vincolo autonomo: l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del D.L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006, esclude dall’ammortamento deducibile il valore delle aree sottostanti o di pertinenza dei fabbricati strumentali, determinato in misura forfettaria pari al 20 per cento del costo complessivo del fabbricato, elevato al 30 per cento per i fabbricati industriali destinati alla produzione o trasformazione di beni. Il confronto va fatto con il valore del terreno eventualmente già scorporato in bilancio: ai fini della deduzione prevale il maggiore tra il valore forfettario e quello risultante dal bilancio. La norma opera come un limite minimo alla quota di costo non ammortizzabile, non come criterio alternativo alla ripartizione analitica: una perizia che attribuisce al terreno un valore superiore al 20 o al 30 per cento resta vincolante, mentre una ripartizione contabile inferiore al forfait non riduce l’indeducibilità fiscale della differenza.

Per le cave e i siti di discarica, dove l’utilità del terreno si esaurisce, l’ammortamento è deducibile nei limiti dei coefficienti applicabili alla specifica attività, in coerenza con la natura del bene. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione seguono il limite del 5 per cento previsto dal comma 6 dell’articolo 102, salvo imputazione al costo del bene.

Cessione del terreno e coordinamento con le plusvalenze

Alla cessione, la plusvalenza o minusvalenza realizzata si determina per differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, ai sensi dell’articolo 86 del TUIR. Per il terreno, mai ammortizzato, il costo non ammortizzato coincide con il costo: l’intera differenza positiva concorre al reddito d’impresa. Le plusvalenze realizzate concorrono per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo; la ripartizione in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi è prevista soltanto per le cessioni di azienda o ramo d’azienda posseduti da almeno tre anni, a scelta del contribuente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Per il fabbricato, il costo non ammortizzato è il costo al netto delle quote dedotte. La coerenza tra ammortamenti contabili e deduzioni fiscali va verificata in sede di redazione del quadro fiscale: quote contabili superiori a quelle deducibili generano variazioni in aumento, mentre il terreno ammortizzato per errore produce una variazione in aumento permanente, non un semplice rinvio di deduzione.

Irap

Per le società di capitali, e per le società di persone che hanno optato per la determinazione dell’Irap secondo le regole delle società di capitali, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22822/2025, ha stabilito che la deducibilità dell’ammortamento dei fabbricati segue le risultanze di bilancio, senza applicazione del vincolo forfettario dell’articolo 36 del D.L. 223/2006: il principio di derivazione dal bilancio introdotto dalla legge 244/2007 per la base imponibile Irap prevale sul criterio pensato per l’Ires. Per le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria che restano nel regime naturale dell’articolo 5-bis del D.Lgs. 446/1997, il vincolo forfettario dell’articolo 36 continua invece ad applicarsi anche ai fini Irap. La distinzione soggettiva va quindi verificata prima di replicare in dichiarazione Irap lo stesso importo utilizzato ai fini Ires.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Acquisto di immobile con terreno e fabbricato

Ripartizione e ammortamento
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa Srl acquista il 1° luglio 2025 un immobile strumentale per 500.000 euro, comprensivo di terreno e fabbricato. La perizia indipendente allegata al rogito attribuisce 200.000 euro al terreno e 300.000 euro al fabbricato. I costi accessori (notaio, registro, mediazione) ammontano a 25.000 euro e, in mancanza di elementi di ripartizione specifici, si ripartiscono pro quota: 10.000 euro al terreno e 15.000 euro al fabbricato. Il fabbricato è disponibile e pronto per l’uso alla data di acquisto; la vita utile stimata è 33 anni, coerente con il coefficiente fiscale del 3 per cento. L’esempio è un’ipotesi didattica: rogito, perizia e fatture dei costi accessori documentano gli importi.

1. Acquisto dell’immobile - 1° luglio 2025

Il pagamento avviene tramite banca. Terreno e fabbricato si rilevano in conti separati, pur confluendo nella stessa voce B.II.1 (terreni e fabbricati) dello stato patrimoniale, per consentire il calcolo distinto dell’ammortamento.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Terreni (B.II.1) 210.000,00 -
Fabbricati (B.II.1) 315.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 525.000,00
Totale 525.000,00 525.000,00

2. Ammortamento del fabbricato - 31 dicembre 2025

Il fabbricato è ammortizzabile dal momento in cui è disponibile e pronto per l’uso: la quota di competenza copre sei mesi su dodici. La quota annua a quote costanti è 315.000 ÷ 33 = 9.545,45 euro; per il semestre si rilevano 4.772,73 euro. Il terreno non genera alcuna quota: nessuna registrazione lo riguarda.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento fabbricati (B.10.b) 4.772,73 -
Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) - 4.772,73
Totale 4.772,73 4.772,73

Al 31 dicembre 2025 il terreno figura a 210.000 euro, il fabbricato a 315.000 euro al netto del fondo di 4.772,73 euro. Ai fini fiscali la deduzione massima è calcolata sul solo costo del fabbricato, con coefficiente ridotto alla metà per il primo esercizio: 315.000 × 3% × 50% = 4.725 euro. La quota contabile di 4.772,73 euro eccede di 47,73 euro la deduzione fiscale: la differenza genera una variazione in aumento, dovuta al diverso decorso temporale, e non a un errore di ripartizione.

3. Ammortamento a esercizio pieno - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento fabbricati (B.10.b) 9.545,45 -
Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) - 9.545,45
Totale 9.545,45 9.545,45

La deduzione fiscale massima del 2026 è 315.000 × 3% = 9.450 euro; la quota contabile eccede di 95,45 euro, con variazione in aumento ricorrente finché dura il divario tra vita utile contabile e coefficiente fiscale.

📊Cessione dell’immobile

Plusvalenza su terreno e fabbricato
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il 30 giugno 2027 Alfa cede l’intero immobile per 600.000 euro. Al momento della cessione il fondo ammortamento del fabbricato ammonta a 4.772,73 + 9.545,45 + 4.772,73 (semestre 2027) = 19.090,91 euro; il valore netto contabile del fabbricato è 295.909,09 euro, quello del terreno resta 210.000 euro. La quota di ammortamento del semestre 2027 si rileva prima della cessione, come richiesto dalla disciplina delle alienazioni.

4. Ammortamento del semestre 2027 - 30 giugno 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento fabbricati (B.10.b) 4.772,73 -
Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) - 4.772,73
Totale 4.772,73 4.772,73

5. Cessione dell’immobile - 30 giugno 2027

Si eliminano terreno, fabbricato e fondo ammortamento, rilevando il corrispettivo e la plusvalenza complessiva. La plusvalenza totale è 600.000 − (210.000 + 295.909,09) = 94.090,91 euro, rilevata nella voce A.5 (altri ricavi e proventi) come componente di natura non finanziaria.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 600.000,00 -
Fondo ammortamento fabbricati (rettifica B.II.1) 19.090,91 -
Terreni (B.II.1) - 210.000,00
Fabbricati (B.II.1) - 315.000,00
Plusvalenza da alienazione (A.5) - 94.090,91
Totale 619.090,91 619.090,91

Ai fini fiscali il costo non ammortizzato del terreno coincide con il costo di 210.000 euro, non essendo mai stato ammortizzato: la plusvalenza riferibile al terreno è 600.000 × (210.000/525.000) − 210.000 = 30.000 euro, imponibile secondo l’articolo 86 del TUIR per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo, non essendo l’operazione una cessione di azienda o ramo d’azienda. La plusvalenza riferibile al fabbricato si determina sul costo al netto delle quote dedotte. I saldi si riconciliano: la banca aumenta di 600.000 euro, le immobilizzazioni si azzerano e il fondo si estingue con la cessione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

La verifica più efficace parte dal piano di ammortamento e risale alla ripartizione del costo. Ogni quota deve essere riconducibile a un bene ammortizzabile, con vita utile e coefficiente documentati.

  • Terreno ammortizzato. Nessuna quota del piano può riferirsi al terreno, salvo cave, discariche e terreni con utilità esauribile: in questi casi occorre documentare la natura esauribile e il metodo di ripartizione del costo.
  • Ripartizione del costo. L’acquisto a corpo di terreno e fabbricato richiede uno scorporo supportato da perizia, valori catastali o valori di mercato. Una ripartizione non documentata espone alla rideterminazione fiscale della deduzione.
  • Forfait di legge. Anche con una ripartizione documentata, la quota fiscalmente indeducibile del fabbricato non può essere inferiore al 20 per cento del costo (30 per cento per i fabbricati industriali), salvo un valore di bilancio del terreno già superiore: verificare sempre quale dei due valori sia maggiore.
  • Costi accessori. Notaio, registro e mediazione seguono la ripartizione tra terreno e fabbricato: capitalizzarli interamente sul fabbricato gonfia la base ammortizzabile e la deduzione fiscale.
  • Svalutazione e ammortamento. La perdita durevole di valore del terreno si rileva in B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e non sostituisce né giustifica un ammortamento; il minor valore non si mantiene se vengono meno i motivi della rettifica.
  • Coerenza contabile-fiscale. Le quote contabili vanno confrontate con la deduzione massima ex articolo 102 TUIR, calcolata sul solo fabbricato e con coefficiente dimezzato nel primo esercizio; le differenze vanno qualificate come variazioni temporanee o permanenti.
  • Cessioni. Alla vendita si rileva la quota di ammortamento della frazione di esercizio prima di eliminare i cespiti; la plusvalenza del terreno si calcola sul costo integrale, mai ammortizzato, e concorre per l’intero ammontare salvo il regime di ripartizione riservato alle cessioni di azienda o ramo d’azienda.
  • Irap. Per le società di capitali (e le società di persone equiparate) la deduzione Irap segue il bilancio, senza il forfait dell’articolo 36 (Cassazione 22822/2025); le società di persone nel regime naturale restano invece soggette al medesimo forfait applicato ai fini Ires.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Scorporo del terreno ignorato nei canoni di leasing

La quota di costo riferibile all'area su cui insiste il fabbricato è indeducibile anche quando l'immobile è acquisito in locazione finanziaria. La parte dei canoni corrispondente alla quota capitale del terreno va quindi ripresa a tassazione. Applicare lo scorporo solo agli immobili di proprietà e dedurre per intero i canoni di leasing è un errore frequente.

Errore ricorrente

Terreno mai sottoposto a verifica di valore

Il fatto che il terreno non si ammortizzi non lo sottrae alla valutazione. Se sussistono indicatori di perdita durevole, come vincoli urbanistici sopravvenuti, inquinamento o crollo dei valori dell'area, il valore di iscrizione va ridotto. Mantenerlo al costo storico per anni, solo perché non è soggetto a quote annuali, espone il bilancio a una sopravvalutazione.

Errore ricorrente

Terreni destinati alla vendita tra le immobilizzazioni

Le aree acquistate per essere edificate e rivendute, tipiche delle imprese di costruzione, sono rimanenze e non immobilizzazioni. Classificarle nell'attivo fisso altera la rappresentazione del capitale circolante e porta ad applicare criteri di valutazione e regole fiscali non pertinenti, compresa la disciplina delle plusvalenze al posto di quella dei ricavi.