Inquadramento generale
Fondo per ristrutturazione aziendale - accoglie i costi di un piano di ristrutturazione già approvato e comunicato agli interessati: incentivi all’esodo, chiusura di stabilimenti, penali per recesso da contratti. L’OIC 31 richiede un piano formale e dettagliato, con attività coinvolte, unità operative, numero di dipendenti e costi: la semplice intenzione degli amministratori non basta.
Un’intenzione del consiglio di amministrazione non basta: servono un piano dettagliato e la comunicazione che crea nei lavoratori l’aspettativa legittima che sarà attuato.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Piano di riduzione del personale con incentivi all’esodo; chiusura di uno stabilimento con penali di recesso dai contratti.
- Cosa non ci rientra. Perdite operative future; costi di formazione o trasferimento del personale che resta.
Come riconoscerlo nei documenti
Piano di ristrutturazione approvato dall’organo amministrativo e comunicato a sindacati e dipendenti, accordi sindacali, stime dei costi.
Differenze con conti simili
- Fondo spese future. Per oneri senza un piano di ristrutturazione.
- Debiti verso dipendenti. Gli incentivi già concordati e quantificati sono debiti.
Collocazione in bilancio
Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento per natura in B.9 per il personale, altrimenti in B.13 (altri accantonamenti).
Costi ammessi
Nel fondo vanno solo i costi diretti della ristrutturazione, come incentivi e penali per la chiusura dei contratti; non i costi di riqualificazione del personale che resta o gli investimenti futuri.
Fiscalità differita
L’accantonamento indeducibile crea una differenza temporanea: nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che ci saranno redditi imponibili per recuperarle; quando il fondo si utilizza, la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero.
- IRAP. Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA.
Fondo per ristrutturazione aziendale: esempio di contabilizzazione
Una società approva e comunica un piano di esodo incentivato per dieci dipendenti con costo stimato di 150.000 euro.
I costi di una ristrutturazione si stanziano solo quando il piano è approvato e comunicato agli interessati; gli incentivi all'esodo si deducono quando sono pagati o il debito è certo.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Piano formale
L’obbligazione implicita sorge con un piano dettagliato, approvato e comunicato, che indichi attività coinvolte, sedi, personale, costi e tempi.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero. Quando l’onere si manifesta e il fondo si utilizza, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Il rilascio del fondo eccedente non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta. Gli incentivi all’esodo sono deducibili quando pagati o quando il debito diventa certo; per il dipendente sono soggetti a tassazione separata.
IRAP
Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Quando il fondo si utilizza, il costo è deducibile ai fini IRAP se per sua natura sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato. Gli accantonamenti classificati per natura in altre voci, come B.7 (costi per servizi), seguono quella voce.
IVA
Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda le fatture dei costi quando l’impresa li sostiene e utilizza il fondo, con le regole ordinarie di detrazione.
Piano di esodo incentivato per dieci dipendenti
Una società approva e comunica un piano di esodo incentivato per dieci dipendenti con costo stimato di 150.000 euro.
1. Stanziamento del piano approvato e comunicato - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri accantonamenti (B.13) | 150.000,00 | - |
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
Il piano è stato firmato con i sindacati a dicembre: il costo stimato si stanzia.
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 36.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 36.000,00 |
| Totale | 36.000,00 | 36.000,00 |
3. Pagamento degli incentivi - 31 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 150.000,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 42.000,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 108.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
Gli incentivi sono pagati con le ritenute a tassazione separata, qui ipotizzate al 28%. Il costo si deduce nel 2026.
4. Versamento della ritenuta con F24 - 16 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 42.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 42.000,00 |
| Totale | 42.000,00 | 42.000,00 |
5. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 36.000,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 36.000,00 |
| Totale | 36.000,00 | 36.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Piano e comunicazioni. Conservare il piano e l’accordo sindacale.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
- Ritenute. Calcolare la tassazione separata degli incentivi.
Errori ricorrenti
Fondo senza piano comunicato
Una semplice intenzione non basta.
Accantonamento dedotto
Salvo i casi tassativi degli artt. 105, 106 e 107 TUIR, l’accantonamento va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
Costi di gestione futura nel fondo
Vanno solo i costi diretti della ristrutturazione.
