Inquadramento generale
Indennità di prepensionamento - sono gli oneri che l’impresa sostiene per accompagnare alla pensione i dipendenti prossimi al requisito: assegni di accompagnamento a pensione (isopensione), contributi correlati, somme dei fondi di solidarietà a carico dell’impresa.
L’isopensione è uno strumento con cui il datore di lavoro, in accordo con i sindacati, permette ai lavoratori vicini alla pensione di uscire in anticipo, pagando fino al raggiungimento del requisito un assegno e la contribuzione correlata. L’impresa versa le somme all’INPS, che eroga l’assegno.
Cosa ci rientra
- Esempi. Isopensione (art. 4 L. 92/2012); assegni straordinari dei fondi di solidarietà; contratti di espansione.
Come riconoscerlo nei documenti
Accordo sindacale e piano di prepensionamento; addebiti periodici dell’INPS o del fondo.
Differenze con conti simili
- Incentivi all’esodo. Le somme una tantum per favorire le dimissioni hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
B.9.e (altri costi del personale); l’onere per gli anni futuri già deliberato si accantona.
Chi può usarla
L’isopensione è prevista dall’art. 4, commi 1-7-ter, della legge 92/2012 per i lavoratori che maturano il requisito pensionistico entro un numero limitato di anni dalla cessazione, per le imprese con più di 15 dipendenti e con accordo sindacale; l’impresa presenta all’INPS una garanzia bancaria. La durata massima dello scivolo è stata più volte modificata: conviene verificare il periodo applicabile alla data dell’accordo.
Contratti di espansione
Il contratto di espansione (art. 41 D.Lgs. 148/2015) permette la riduzione dell’organico con un’indennità mensile a carico del datore per i lavoratori vicini alla pensione: gli oneri seguono la stessa classificazione.
Onere futuro
Se l’accordo firmato obbliga l’impresa a pagare anche negli anni successivi, l’onere futuro è già assunto: si accantona in un fondo per il valore stimato. L’OIC 31 classifica di regola questi accantonamenti in B.13, salvo che siano riconducibili per natura a una voce del costo del personale.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli oneri sono deducibili quando diventano certi nell’esistenza e determinabili nell’importo; gli accantonamenti per piani futuri non sono deducibili finché l’onere non si manifesta.
- IRAP. Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque.
- IVA. Sono fuori campo IVA.
Indennità di prepensionamento: esempio di contabilizzazione
Un accordo del 2025 prevede l’isopensione di due dipendenti per tre anni: l’onere annuo è 48.000 euro, dovuto all’INPS. A fine 2025 è già maturato l’onere del primo anno; l’onere dei due anni successivi, 96.000 euro, è già assunto con l’accordo.
Gli oneri per accompagnare i dipendenti alla pensione sono costi del personale in B.9.e per l'importo dell'anno; l'onere degli anni successivi si accantona se l'accordo è già firmato.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.9 tutti i costi del personale dipendente, articolati nelle cinque sottovoci obbligatorie: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi. La retribuzione si espone al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del lavoratore.
Onere futuro
L’onere degli anni successivi già deliberato e comunicato si accantona in un fondo per oneri (B.4 del passivo, altri fondi per rischi e oneri) se il piano è dettagliato e le aspettative dei destinatari sono valide; l’accantonamento si classifica di regola in B.13 (altri accantonamenti), salvo una diversa natura riconducibile al costo del personale (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli oneri sono deducibili quando diventano certi nell’esistenza e determinabili nell’importo; gli accantonamenti per piani futuri non sono deducibili finché l’onere non si manifesta.
IRAP
Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque. La quota di IRAP riferita al costo del lavoro non dedotto è a sua volta deducibile dall’IRES (art. 2 D.L. 201/2011).
IVA
Sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Deducibilità
Gli oneri sono deducibili nell’esercizio in cui diventano certi nell’esistenza e determinabili nell’importo (art. 109 TUIR); gli accantonamenti per gli oneri degli anni successivi non sono deducibili: non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti (art. 107, c. 4, TUIR).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 il reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) diventa l’art. 53, le spese per prestazioni di lavoro (art. 95) l’art. 104, gli oneri di utilità sociale (art. 100) l’art. 109, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105) l’art. 114 e la tassazione separata (art. 17) l’art. 19, trattandosi di un testo unico di riordino.
Isopensione di due dipendenti, onere dell’anno e degli anni successivi
Un accordo del 2025 prevede l’isopensione di due dipendenti per tre anni: l’onere annuo è 48.000 euro, dovuto all’INPS. A fine 2025 è già maturato l’onere del primo anno; l’onere dei due anni successivi, 96.000 euro, è già assunto con l’accordo.
1. Onere dell’anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Indennità di prepensionamento (B.9.e) | 48.000,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 48.000,00 |
| Totale | 48.000,00 | 48.000,00 |
L’onere maturato nell’anno è un costo del personale in B.9.e.
2. Versamento all’INPS - 16 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 48.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 48.000,00 |
| Totale | 48.000,00 | 48.000,00 |
Le somme si versano all’INPS con le modalità previste dall’accordo.
3. Accantonamento dell’onere degli anni successivi - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per oneri di prepensionamento (B.13) | 96.000,00 | - |
| Fondo per oneri di prepensionamento (B.4 del passivo) | - | 96.000,00 |
| Totale | 96.000,00 | 96.000,00 |
L’onere futuro già assunto con l’accordo si accantona: l’accantonamento è indeducibile.
4. Onere del secondo anno - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo per oneri di prepensionamento (B.4 del passivo) | 48.000,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 48.000,00 |
| Totale | 48.000,00 | 48.000,00 |
Nell’anno successivo si utilizza il fondo: il costo era già stato rilevato e non tocca nuovamente il conto economico. L’onere si deduce ora, con una variazione in diminuzione.
Controlli prima della dichiarazione
- Accordo sindacale. Conservare l’accordo e la garanzia presentata all’INPS.
- Onere futuro. Verificare a fine anno se l’accordo impegna l’impresa per gli anni successivi.
- Deduzione. Riprendere a tassazione l’accantonamento e dedurre l’onere quando si sostiene.
- Nota integrativa. Indicare importo e natura se l’onere è eccezionale.
Errori ricorrenti
Onere futuro non accantonato
L’obbligazione è già assunta con l’accordo firmato.
Accantonamento dedotto
L’accantonamento è indeducibile fino al sostenimento.
Prepensionamento e incentivo all’esodo confusi
Il primo è un onere periodico verso l’INPS, il secondo una somma una tantum.
Garanzia dimenticata
La garanzia bancaria all’INPS è condizione dell’isopensione.
