Inquadramento generale
Incentivi all’esodo - sono le somme aggiuntive pagate ai dipendenti per favorire le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, oltre al TFR e a quanto dovuto per legge o contratto. Se riguardano una ristrutturazione aziendale con effetti straordinari, restano comunque in B.9 (costi per il personale) e si commentano in nota integrativa.
L’impresa che vuole ridurre l’organico senza licenziamenti propone ai dipendenti una somma per lasciare il posto. L’accordo si firma in una sede protetta, come l’ispettorato del lavoro o la sede sindacale, per rendere definitive le rinunce del lavoratore.
Cosa ci rientra
- Esempi. Incentivo alla risoluzione consensuale; somma aggiuntiva per l’adesione a un piano di uscite volontarie.
Come riconoscerlo nei documenti
Accordo di risoluzione sottoscritto in sede protetta e cedolino di cessazione.
Differenze con conti simili
- Indennità di prepensionamento. Hanno un conto proprio.
- Transazioni per controversie. Hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
B.9.e (altri costi del personale).
Quando si rileva il costo
Se l’accordo è sottoscritto dal dipendente prima della chiusura dell’esercizio, l’impresa ha assunto un’obbligazione certa: il costo è dell’esercizio e il debito è un debito verso i dipendenti. Se l’accordo non è ancora sottoscritto ma il piano di esodo è già deliberato e comunicato, si stanzia un fondo solo se il piano è dettagliato e le aspettative dei destinatari sono valide (OIC 31).
Mai capitalizzabili
Gli incentivi all’esodo e alla mobilità non si capitalizzano mai, nemmeno in una ristrutturazione: l’OIC 24 li esclude dai costi di impianto e ampliamento.
Indennità di preavviso
L’indennità di mancato preavviso non è un incentivo all’esodo: è retribuzione e sta in B.9.a (salari e stipendi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Sono deducibili nell’esercizio in cui l’impegno diventa certo; se il piano è deliberato e comunicato prima della chiusura, in bilancio si accantona il fondo, ma l’accantonamento è indeducibile fino al sostenimento (art. 107 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque.
- IVA. Sono fuori campo IVA.
Incentivi all’esodo: esempio di contabilizzazione
L’impresa sottoscrive il 15 dicembre 2025 in sede protetta un accordo di risoluzione consensuale con un dipendente: incentivo di 30.000 euro lordi, pagato con il cedolino di gennaio, con ritenuta di 7.500 euro.
Le somme pagate oltre al TFR per favorire l'uscita dei dipendenti sono un costo in B.9.e (altri costi del personale), deducibile quando l'impegno è certo; per il dipendente sono in tassazione separata.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.9 tutti i costi del personale dipendente, articolati nelle cinque sottovoci obbligatorie: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi. La retribuzione si espone al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del lavoratore.
Costi eccezionali
Se gli incentivi sono di entità o incidenza eccezionale, per esempio per una ristrutturazione, restano in B.9 (costi per il personale) e la nota integrativa ne indica importo e natura (OIC 12).
Nessuna capitalizzazione
L’OIC 24 esclude dalle immobilizzazioni immateriali gli incentivi all’esodo e alla mobilità, costi che non hanno utilità pluriennale.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Sono deducibili nell’esercizio in cui l’impegno diventa certo; se il piano è deliberato e comunicato prima della chiusura, in bilancio si accantona il fondo, ma l’accantonamento è indeducibile fino al sostenimento (art. 107 TUIR). Per il dipendente sono soggetti a tassazione separata come le altre indennità di fine rapporto (art. 17 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque. La quota di IRAP riferita al costo del lavoro non dedotto è a sua volta deducibile dall’IRES (art. 2 D.L. 201/2011). Gli incentivi all’esodo stanno in B.9.e (altri costi del personale) e, per i dipendenti a tempo indeterminato, rientrano nella deduzione integrale del costo (c. 4-octies).
IVA
Sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Tassazione per il dipendente
Gli incentivi sono somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto e sono soggetti a tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. a, TUIR); l’impresa opera la ritenuta a titolo di acconto.
Accantonamenti
L’accantonamento a un fondo per incentivi non ancora sostenuti è indeducibile: si deduce quando l’onere si manifesta con certezza (art. 107, c. 4, TUIR).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 il reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) diventa l’art. 53, le spese per prestazioni di lavoro (art. 95) l’art. 104, gli oneri di utilità sociale (art. 100) l’art. 109, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105) l’art. 114 e la tassazione separata (art. 17) l’art. 19, trattandosi di un testo unico di riordino.
Incentivo all’esodo di un dipendente
L’impresa sottoscrive il 15 dicembre 2025 in sede protetta un accordo di risoluzione consensuale con un dipendente: incentivo di 30.000 euro lordi, pagato con il cedolino di gennaio, con ritenuta di 7.500 euro.
1. Accordo sottoscritto - 15 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Incentivi all’esodo (B.9.e) | 30.000,00 | - |
| Debiti verso dipendenti per incentivi (D.14) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
L’accordo firmato genera un’obbligazione certa: il costo è del 2025 e il debito è verso il dipendente.
2. Cedolino di cessazione e pagamento - 31 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso dipendenti per incentivi (D.14) | 30.000,00 | - |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 7.500,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 22.500,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il pagamento estingue il debito: al dipendente si versa il netto e si trattiene la ritenuta.
3. Versamento della ritenuta - 16 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 7.500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 7.500,00 |
| Totale | 7.500,00 | 7.500,00 |
La ritenuta si versa con F24 entro il 16 del mese successivo.
Controlli prima della dichiarazione
- Accordo. Conservare l’accordo sottoscritto in sede protetta.
- Competenza. Verificare la data di sottoscrizione per l’esercizio di competenza.
- Nota integrativa. Indicare importo e natura se l’incentivo è eccezionale.
- Tassazione separata. Applicare nel cedolino la tassazione separata sulle somme dovute per la cessazione.
Errori ricorrenti
Incentivo capitalizzato
Non è mai capitalizzabile.
Accantonamento dedotto
L’accantonamento è indeducibile finché l’onere non è certo.
Costo rilevato al pagamento
Se l’accordo è firmato prima della chiusura il costo è di quell’anno.
Preavviso mescolato agli incentivi
L’indennità di preavviso è retribuzione in B.9.a (salari e stipendi).
