Inquadramento generale
Contributi a fondi di previdenza complementare - sono i contributi a carico del datore di lavoro versati ai fondi pensione e ai fondi integrativi previsti dai contratti collettivi, dagli accordi aziendali o dai regolamenti interni, in aggiunta al TFR. Il codice li chiama trattamento di quiescenza e simili.
I contratti collettivi di molte categorie prevedono un contributo del datore a un fondo pensione negoziale, che si aggiunge a quello del lavoratore e al TFR. L’iscrizione è volontaria per il lavoratore, ma se aderisce il contributo dell’impresa è dovuto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Contributo datoriale al fondo pensione negoziale; contributo a un fondo pensione aperto previsto dall’accordo aziendale; accantonamenti a fondi di quiescenza interni.
Come riconoscerlo nei documenti
Distinta di contribuzione al fondo, con quota del datore, quota del lavoratore e TFR.
Differenze con conti simili
- TFR destinato ai fondi. Ha un conto proprio in B.9.c (trattamento di fine rapporto).
- Quota del lavoratore. Si trattiene dalla retribuzione.
Collocazione in bilancio
B.9.d (trattamento di quiescenza e simili).
Contributo di solidarietà
Sulle contribuzioni a carico del datore di lavoro, diverse dalla quota di TFR, destinate alla previdenza complementare l’impresa versa all’INPS un contributo di solidarietà del 10% (art. 9-bis D.L. 103/1991). Il contributo non è versato al fondo e si indica nel flusso UniEmens.
Fondi interni
Se l’impresa costituisce un fondo interno di quiescenza, gli accantonamenti previsti da regolamenti o contratti sono trattamento di quiescenza in B.9.d (trattamento di quiescenza e simili), con contropartita nei fondi del passivo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I contributi sono deducibili per competenza (art. 105 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque.
- IVA. Sono fuori campo IVA.
Contributi a fondi di previdenza complementare: esempio di contabilizzazione
Il contributo a carico del datore per il primo trimestre 2025 è 1.200 euro. Il contributo di solidarietà del 10% è 120 euro. A dicembre il contributo del quarto trimestre è 1.200 euro.
Il contributo che il datore di lavoro versa ai fondi pensione oltre al TFR è un costo in B.9.d (trattamento di quiescenza e simili); su di esso l'impresa versa all'INPS il contributo di solidarietà del 10%.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.9 tutti i costi del personale dipendente, articolati nelle cinque sottovoci obbligatorie: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi. La retribuzione si espone al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del lavoratore.
Competenza
Il costo si rileva nel periodo in cui il lavoro è reso, non quando si pagano retribuzioni o contributi: gli importi maturati e non ancora pagati a fine esercizio sono debiti verso i dipendenti o verso gli istituti previdenziali (OIC 19).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I contributi sono deducibili per competenza (art. 105 TUIR). Per il dipendente i contributi a forme pensionistiche complementari, suoi e del datore, sono deducibili dal suo reddito entro 5.164,57 euro l’anno (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005, richiamato dall’art. 10 TUIR); sui contributi del datore, diversi dal TFR, l’impresa versa il contributo di solidarietà del 10% all’INPS (art. 9-bis D.L. 103/1991).
IRAP
Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque. La quota di IRAP riferita al costo del lavoro non dedotto è a sua volta deducibile dall’IRES (art. 2 D.L. 201/2011).
IVA
Sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Per il lavoratore
I contributi versati alle forme pensionistiche complementari, sia dal lavoratore sia dal datore, sono deducibili dal reddito del lavoratore entro 5.164,57 euro l’anno (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005). Il contributo di solidarietà del 10% è un onere a carico dell’impresa.
Deduzione per l’impresa
I contributi a carico del datore sono deducibili per competenza come costo del personale (art. 95 TUIR); i fondi interni di quiescenza sono deducibili nei limiti delle quote maturate (art. 105, c. 1, TUIR).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 il reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) diventa l’art. 53, le spese per prestazioni di lavoro (art. 95) l’art. 104, gli oneri di utilità sociale (art. 100) l’art. 109, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105) l’art. 114 e la tassazione separata (art. 17) l’art. 19, trattandosi di un testo unico di riordino.
Contributo del trimestre al fondo pensione negoziale
Il contributo a carico del datore per il primo trimestre 2025 è 1.200 euro. Il contributo di solidarietà del 10% è 120 euro. A dicembre il contributo del quarto trimestre è 1.200 euro.
1. Contributo del trimestre - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi a fondi di previdenza complementare (B.9.d) | 1.200,00 | - |
| Debiti verso fondi pensione (D.13) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
2. Contributo di solidarietà del 10% - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi INPS dipendenti (B.9.b) | 120,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 120,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
Il contributo di solidarietà è un onere sociale a carico dell’impresa, dovuto all’INPS.
3. Versamento con F24 - 16 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 120,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 120,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
Il contributo si versa con F24, insieme agli altri contributi INPS.
4. Versamento al fondo pensione - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fondi pensione (D.13) | 1.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
5. Contributo del quarto trimestre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi a fondi di previdenza complementare (B.9.d) | 1.200,00 | - |
| Debiti verso fondi pensione (D.13) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
Il contributo del trimestre è di competenza 2025 anche se si versa a gennaio.
Controlli prima della dichiarazione
- Contratto o accordo. Verificare la fonte dell’obbligo: contratto collettivo, accordo aziendale o regolamento.
- Contributo di solidarietà. Versare all’INPS il 10% sulle contribuzioni datoriali diverse dal TFR.
- Limite del lavoratore. Ricordare al lavoratore il limite di deducibilità di 5.164,57 euro.
- Distinta del fondo. Riconciliare i versamenti con la distinta di contribuzione.
Errori ricorrenti
Contributo di solidarietà dimenticato
È dovuto sui contributi datoriali diversi dal TFR.
TFR e contributo datoriale confusi
Il TFR destinato ai fondi è in B.9.c (trattamento di fine rapporto), il contributo aggiuntivo in B.9.d (trattamento di quiescenza e simili).
Contributi versati al fondo registrati come TFR
Sono un onere diverso e seguono regole diverse.
Costo rilevato per cassa
Il contributo maturato nel trimestre è di competenza dell’esercizio.
