Inquadramento generale
Contributi INPS su collaborazioni - è la quota di due terzi dei contributi alla gestione separata INPS che il committente paga sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi. La quota di un terzo del collaboratore si trattiene dal compenso e non è un costo.
Il contributo si calcola sul compenso lordo entro il massimale annuo e si versa entro il 16 del mese successivo al pagamento.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Quota di due terzi della gestione separata; contributi sui compensi variabili dei collaboratori.
Come riconoscerlo nei documenti
Cedolino del collaboratore e F24 del mese successivo al pagamento, sezione INPS.
Differenze con conti simili
- Contributi dei dipendenti. Vanno in B.9 (costi per il personale).
- Contributi su compensi amministratori. Hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
B.7 (costi per servizi).
IRAP
I compensi ad amministratori, sindaci e revisori non professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi, non sono deducibili ai fini IRAP; i premi INAIL invece sì.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I contributi a carico del committente sono deducibili per competenza (art. 109 TUIR).
- IRAP. Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. I contributi previdenziali sono fuori campo IVA.
Contributi INPS su collaborazioni: esempio di contabilizzazione
Sul compenso di 2.000 euro del collaboratore la società rileva la sua quota di contributi al 35,03%: 467,07 euro.
I due terzi dei contributi alla gestione separata sui compensi dei collaboratori sono un costo in B.7 (costi per servizi), deducibile per competenza ma non ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.7 (costi per servizi) i compensi agli amministratori, ai sindaci e ai revisori e quelli ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi a carico dell’impresa: non sono costi del personale dipendente.
Competenza
I compensi e i contributi si rilevano nell’esercizio in cui la prestazione è resa; le somme maturate e non ancora pagate a fine anno sono debiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I contributi a carico del committente sono deducibili per competenza (art. 109 TUIR).
IRAP
Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997). La deduzione integrale del costo del lavoro introdotta dal 2015 (art. 11, c. 4-octies) riguarda solo i dipendenti a tempo indeterminato, non i collaboratori.
IVA
I contributi previdenziali sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Contributi sul compenso mensile di un collaboratore
Sul compenso di 2.000 euro del collaboratore la società rileva la sua quota di contributi al 35,03%: 467,07 euro.
1. Rilevazione dei contributi del mese - 31 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi INPS su collaborazioni (B.7) | 467,07 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 467,07 |
| Totale | 467,07 | 467,07 |
2. Versamento con F24 - 17 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 700,60 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 700,60 |
| Totale | 700,60 | 700,60 |
Il versamento comprende la quota trattenuta al collaboratore, 233,53 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Aliquota. Verificare il diritto alla DIS-COLL.
- Massimale. Monitorare il massimale.
- IRAP. Escludere i contributi.
Errori ricorrenti
Aliquota sbagliata
Dipende dalla posizione del collaboratore.
Contributi dedotti per cassa
Vale la competenza.
IRAP
Non sono deducibili.
