Inquadramento generale
Compensi collaborazioni coordinate e continuative - sono i compensi dei collaboratori che lavorano per l’impresa in modo continuativo e coordinato, ma senza vincolo di subordinazione e senza partita IVA: organizzano da soli tempi e modi del lavoro, concordati con il committente. Se è il committente a organizzare tempi e luogo del lavoro, dal 2016 il rapporto si considera lavoro subordinato (D.Lgs. 81/2015). Il compenso è un reddito assimilato al lavoro dipendente, pagato con cedolino.
La collaborazione coordinata è un’area di confine tra lavoro autonomo e dipendente: la forma del contratto non basta, conta come si svolge il rapporto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Collaboratore che cura la comunicazione aziendale; redattore di una casa editrice; collaboratore di un’associazione sportiva; consulente senza partita IVA con incarico annuale.
- Cosa non ci rientra. Contributi INPS a carico dell’impresa (conto proprio); rimborsi analitici di trasferte (conto proprio).
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di collaborazione scritto e cedolino mensile elaborato dal consulente del lavoro, con compenso lordo, ritenute IRPEF, quota di contributi a carico del collaboratore e netto.
Differenze con conti simili
- Lavoro autonomo abituale. Chi ha partita IVA emette fattura.
- Lavoro autonomo occasionale. La prestazione saltuaria non è una collaborazione continuativa.
- Lavoro subordinato. Se il committente organizza tempi e luogo del lavoro, è un rapporto di lavoro dipendente in B.9 (costi per il personale).
Collocazione in bilancio
B.7 (costi per servizi).
Adempimenti
Contratto scritto, comunicazione Unilav al centro per l’impiego, iscrizione alla gestione separata, cedolino mensile, F24, Certificazione Unica e 770.
IRAP
I compensi ad amministratori, sindaci e revisori non professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi, non sono deducibili ai fini IRAP; i premi INAIL invece sì.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il compenso è deducibile per competenza (art. 109 TUIR); il criterio di cassa dell’art. 95, c. 5, riguarda solo gli amministratori.
- IRAP. Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Il compenso del collaboratore coordinato e continuativo senza partita IVA è fuori campo IVA (art. 5 DPR 633/1972).
Compensi collaborazioni coordinate e continuative: esempio di contabilizzazione
Un collaboratore con diritto alla DIS-COLL ha un compenso mensile lordo di 2.000 euro; il cedolino espone 467,07 euro di contributi a carico dell’impresa, 233,53 a suo carico e 330 di ritenute.
I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi sono redditi assimilati al lavoro dipendente: costo in B.7 (costi per servizi), deducibile per competenza, indeducibile ai fini IRAP.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.7 (costi per servizi) i compensi agli amministratori, ai sindaci e ai revisori e quelli ai collaboratori coordinati e continuativi, con i relativi contributi a carico dell’impresa: non sono costi del personale dipendente.
Competenza
I compensi e i contributi si rilevano nell’esercizio in cui la prestazione è resa; le somme maturate e non ancora pagate a fine anno sono debiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il compenso è deducibile per competenza (art. 109 TUIR); il criterio di cassa dell’art. 95, c. 5, riguarda solo gli amministratori.
IRAP
Ai fini IRAP i compensi per collaborazioni coordinate e continuative, per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e i relativi contributi non sono deducibili, qualunque sia la voce di bilancio in cui sono iscritti (art. 11, c. 1, lett. b, D.Lgs. 446/1997). La deduzione integrale del costo del lavoro introdotta dal 2015 (art. 11, c. 4-octies) riguarda solo i dipendenti a tempo indeterminato, non i collaboratori.
IVA
Il compenso del collaboratore coordinato e continuativo senza partita IVA è fuori campo IVA (art. 5 DPR 633/1972).
Compenso mensile di un collaboratore
Un collaboratore con diritto alla DIS-COLL ha un compenso mensile lordo di 2.000 euro; il cedolino espone 467,07 euro di contributi a carico dell’impresa, 233,53 a suo carico e 330 di ritenute.
1. Cedolino di ottobre - 31 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Compensi collaboratori (B.7) | 2.000,00 | - |
| Contributi INPS su collaborazioni (B.7) | 467,07 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 700,60 |
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | - | 330,00 |
| Altri debiti (D.14) | - | 1.436,47 |
| Totale | 2.467,07 | 2.467,07 |
2. Pagamento del netto al collaboratore - 31 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 1.436,47 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.436,47 |
| Totale | 1.436,47 | 1.436,47 |
Il netto è pagato con bonifico.
3. Versamento con F24 - 17 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Erario c/ritenute da versare (D.12) | 330,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 700,60 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.030,60 |
| Totale | 1.030,60 | 1.030,60 |
Si versano ritenute e contributi complessivi.
Controlli prima della dichiarazione
- Natura del rapporto. Verificare che il collaboratore organizzi da sé tempi e modi del lavoro.
- Unilav. Verificare la comunicazione di inizio rapporto.
- IRAP. Escludere compenso e contributi.
Errori ricorrenti
Collaborazione organizzata dal committente
Si applica la disciplina del lavoro subordinato.
Compenso dedotto ai fini IRAP
Non è deducibile.
Unilav omessa
È sanzionata.
