Inquadramento generale
Operazioni in valuta - le imprese che comprano o vendono all’estero in valute diverse dall’euro, come il dollaro, la sterlina o lo yuan, devono convertire in euro ogni operazione. Il cambio però varia di giorno in giorno: tra la data della fattura e quella del pagamento si generano differenze, gli utili o le perdite su cambi. A fine esercizio, poi, crediti e debiti ancora aperti vanno valutati al cambio di quel momento. Le regole dell’articolo 2426, n. 8-bis, del codice civile e dell’OIC 26 distinguono tra poste monetarie e non monetarie.
Rilevazione iniziale
Ogni operazione in valuta si converte al cambio del giorno in cui è effettuata. Al pagamento o all’incasso la differenza tra il cambio iniziale e quello effettivo è un utile o una perdita su cambi realizzati, rilevata nella voce C.17-bis (utili e perdite su cambi) del conto economico.
Valutazione di fine esercizio
Le poste monetarie, cioè crediti, debiti, disponibilità liquide e le altre attività e passività che danno diritto a incassare o pagare un importo fisso in valuta, si adeguano al cambio a pronti della data di chiusura, con effetto sul conto economico, sempre nella voce C.17-bis (utili e perdite su cambi). Le poste non monetarie, come immobilizzazioni, rimanenze e anticipi, restano al cambio storico, salvo che il loro valore recuperabile, convertito al cambio di chiusura, sia inferiore in modo durevole.
Riserva per utili su cambi
Se dall’adeguamento delle poste monetarie emerge un utile netto, cioè le differenze positive superano quelle negative, in sede di destinazione del risultato la parte non assorbita dalla perdita dell’esercizio va accantonata in una riserva non distribuibile fino al realizzo. Ogni anno la riserva si confronta con l’utile netto non realizzato ancora esistente, e l’eccedenza torna disponibile.
Profilo fiscale
Le differenze di cambio realizzate concorrono sempre al reddito. Per quelle da valutazione dei crediti e dei debiti, il D.Lgs. 192/2024 ha stabilito che, dal 2024, rilevano secondo i valori di bilancio per le imprese che applicano la derivazione rafforzata, eliminando il precedente doppio binario. Le differenze sulle disponibilità liquide in valuta erano rilevanti anche prima.
Coperture
Se l’impresa copre il rischio di cambio con contratti derivati, come gli acquisti a termine di valuta, si applicano le regole dell’OIC 32 sulla contabilizzazione delle coperture.
Punti di attenzione
Occorre usare cambi ufficiali documentati, per esempio quelli della Banca d’Italia, e classificare correttamente le poste tra monetarie e non monetarie: un anticipo a fornitori in valuta, per esempio, non si adegua al cambio di chiusura.
Informativa
La nota integrativa indica le variazioni significative dei cambi avvenute dopo la chiusura dell’esercizio e i criteri di conversione.
Operazioni in valuta: esempio di contabilizzazione
Una società ha un credito di 100.000 dollari rilevato al cambio di 1,10 dollari per euro, pari a 90.909 euro. A fine anno il cambio è 1,05: il credito vale 95.238 euro e si rileva un utile su cambi non realizzato di 4.329 euro, che confluisce nella riserva non distribuibile.
Crediti, debiti e liquidità in valuta si adeguano al cambio di fine esercizio, le altre poste restano al cambio storico; l'utile netto su cambi va in riserva fino al realizzo e dal 2024 è tassato nell'esercizio.
Principi contabili (OIC)
Distinzione tra poste monetarie e non monetarie
Ai sensi dell’articolo 2426, numero 8-bis, del codice civile, le attività e le passività monetarie in valuta, quali crediti, debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito e fondi per rischi e oneri, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio, con i conseguenti utili o perdite su cambi imputati alla voce C.17-bis del conto economico; per i crediti in valuta, si valuta prima la posta secondo i criteri ordinari e poi si converte in euro il risultato ottenuto, tenendo separata la componente valutativa da quella di conversione. Le attività e le passività non monetarie, quali immobilizzazioni, partecipazioni, rimanenze, acconti e anticipi da clienti o a fornitori, restano invece iscritte al cambio storico vigente al momento del loro acquisto, salvo considerare gli effetti della variazione del cambio tra gli elementi rilevanti per la determinazione del loro valore recuperabile.
Vincolo di indisponibilità dell’utile netto su cambi
L’eventuale utile netto derivante dall’adeguamento al cambio di chiusura delle poste monetarie va accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al realizzo, in sede di destinazione del risultato d’esercizio: tale riserva, pur indisponibile per la distribuzione ai soci, resta utilizzabile a copertura di perdite di esercizi precedenti, e il vincolo non si pone quando l’esercizio nel suo complesso chiude in perdita. Negli esercizi successivi, la riserva va integrata se il nuovo adeguamento genera un utile presunto superiore a quello già accantonato, parzialmente svincolata se l’utile presunto risulta inferiore, o interamente svincolata se dal nuovo adeguamento emerge una perdita.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Cambi dopo la chiusura. Gli effetti significativi delle variazioni dei cambi intervenute dopo la chiusura dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6-bis, c.c.
- Utili e perdite su cambi. L’ammontare degli utili e delle perdite su cambi non realizzati e gli importi lordi di quelli inclusi nella voce C.17-bis (utili e perdite su cambi). Principio contabile: OIC 26, par. 54 e 55A; art. 2423-ter, c. 6, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. La riserva non distribuibile per utili netti su cambi non realizzati, nel prospetto del patrimonio netto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Crediti e debiti in valuta: la fine del doppio binario dal 2024
L’articolo 110, comma 2, del TUIR, che richiama l’articolo 9, comma 2, individua il cambio rilevante per la rilevazione iniziale delle operazioni: quello del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza, del giorno antecedente più prossimo e, in ultima istanza, quello del mese in cui sono stati conseguiti i ricavi o sostenuti i costi. Fino al periodo d’imposta 2023 il comma 3 dello stesso articolo rendeva fiscalmente irrilevante l’adeguamento di crediti e debiti al cambio di chiusura, imponendo di neutralizzarlo con variazioni in dichiarazione. L’articolo 9 del D.Lgs. 192/2024 ha abrogato il comma 3 dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: gli utili e le perdite su cambi da valutazione imputati a conto economico secondo l’OIC 26 concorrono ora direttamente al reddito, senza variazioni, e le differenze sospese negli esercizi precedenti sono state riassorbite nel primo esercizio di applicazione.
Disponibilità liquide in valuta: rilevanza fiscale immediata
Le differenze cambio derivanti dalla conversione delle disponibilità liquide in valuta estera erano considerate fiscalmente rilevanti anche prima della riforma, perché estranee alle poste del previgente comma 3 dell’articolo 110 del TUIR, secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria e di Assonime. Dal periodo d’imposta 2024 il trattamento è uniforme per tutte le poste monetarie: le differenze da valutazione di fine esercizio concorrono al reddito nell’esercizio in cui sono imputate a conto economico.
Riserva per utili su cambi e fiscalità
Quando l’adeguamento di fine esercizio di crediti e debiti in valuta genera un utile netto su cambi, la parte non assorbita dalla perdita d’esercizio va accantonata in una riserva non distribuibile fino al realizzo. Dal periodo d’imposta 2024 l’utile è tassato nell’esercizio in cui è iscritto, sicché non si rilevano più imposte differite IRES per questa sola ragione; le differenze cambio, collocate nell’area finanziaria alla voce C.17-bis (utili e perdite su cambi), restano estranee alla base imponibile IRAP delle società di capitali.
Adeguamento di un credito in valuta a cavallo di due esercizi
Un’impresa italiana vende merce a un cliente statunitense per 1.000 dollari, fatturando al cambio del giorno per un controvalore di 900 euro; prima dell’incasso interviene la chiusura dell’esercizio, con il credito da adeguare al cambio di fine anno per un controvalore di 918 euro.
Fattura di esportazione al cambio del giorno - 15 novembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti (C.II.1) | 900,00 | - |
| Ricavi delle vendite (A.1) | - | 900,00 |
| Totale | 900,00 | 900,00 |
La vendita extra-UE è non imponibile IVA; il ricavo si converte al cambio del giorno dell’operazione.
1. Rilevazione dell’utile su cambi da valutazione a fine esercizio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti (C.II.1) | 18,00 | - |
| Utili presunti su cambi (C.17-bis) | - | 18,00 |
| Totale | 18,00 | 18,00 |
La differenza cambi positiva di 18 euro concorre al reddito dell’esercizio anche ai fini IRES, senza variazioni in dichiarazione, per effetto dell’abrogazione dell’articolo 110, comma 3, del TUIR dal periodo d’imposta 2024. L’utile netto su cambi andrà vincolato in un’apposita riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio, salvo che l’esercizio chiuda in perdita; all’incasso, la differenza rispetto al valore di 918 euro sarà rilevata come utile o perdita su cambi realizzati.
2. Incasso nell’esercizio successivo - 15 febbraio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 930,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 918,00 |
| Utili su cambi (C.17-bis) | - | 12,00 |
| Totale | 930,00 | 930,00 |
Se all’incasso i 1.000 dollari valgono 930 euro, emerge un ulteriore utile su cambi di 12 euro rispetto al valore di fine anno, questa volta realizzato.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta distinzione tra poste monetarie e non monetarie. Verificare che solo crediti, debiti e disponibilità liquide in valuta siano stati adeguati al cambio di chiusura, mantenendo le poste non monetarie al cambio storico.
- Rilevanza fiscale delle differenze da valutazione. Verificare che, dal periodo d’imposta 2024, gli utili e le perdite su cambi da valutazione di crediti e debiti non siano più neutralizzati con variazioni in dichiarazione, come avveniva fino al 2023.
- Costituzione della riserva non distribuibile. Verificare che l’eventuale utile netto su cambi sia stato vincolato in riserva non distribuibile in sede di destinazione del risultato d’esercizio.
- Fiscalità differita pregressa. Verificare che le imposte differite o anticipate iscritte fino al 2023 sulle differenze cambio sospese siano state rilasciate e che non ne siano state rilevate di nuove per questa sola ragione.
Errori ricorrenti
Fattura registrata al cambio del giorno di pagamento
Costi, ricavi, crediti e debiti in valuta si rilevano al cambio della data dell'operazione, e allo stesso cambio si determina la base imponibile IVA. Usare il cambio del giorno di incasso o pagamento, o un cambio medio scelto a posteriori, altera sia il costo o il ricavo sia l'imposta e rende impossibile distinguere le differenze di cambio effettivamente realizzate.
Differenze di cambio portate a rettifica del costo o del ricavo
La differenza tra il cambio di registrazione e quello di incasso o pagamento è un utile o una perdita su cambi, da rilevare nell'apposita voce finanziaria. Imputarla a rettifica del fatturato o del costo di acquisto altera margini e valore delle rimanenze e fa sparire dall'informativa l'esposizione dell'impresa al rischio di cambio.
Contratti a termine rilevati solo alla scadenza
Gli acquisti e le vendite di valuta a termine stipulati per coprire incassi o pagamenti futuri sono strumenti derivati, da iscrivere al fair value a ogni chiusura. Ignorarli fino all'esecuzione, come semplici impegni, omette attività o passività significative e l'eventuale riserva di copertura, con un'informativa incompleta sui rischi finanziari.
