Inquadramento generale
Rimanenze di merci - sono i beni acquistati per essere rivenduti senza trasformazioni rilevanti: il magazzino del commerciante all’ingrosso e al dettaglio, i ricambi del rivenditore, gli immobili delle imprese di compravendita. Si valutano al costo di acquisto più oneri accessori, o al valore di realizzo se inferiore; nel commercio al dettaglio si può usare il metodo dei prezzi al dettaglio. Includono le merci in viaggio già di proprietà.
Per un commerciante il magazzino è spesso l’investimento più importante. Acquisti più rimanenze iniziali meno rimanenze finali danno il costo del venduto: un inventario sbagliato cambia il margine e le imposte dell’anno e, per effetto trascinamento, quelli dell’anno successivo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Abbigliamento di un negozio; ricambi di un grossista; prodotti alimentari di un supermercato; merce in viaggio con resa franco fabbrica; immobili acquistati per la rivendita.
- Cosa non ci rientra. Merce di terzi in conto deposito; prodotti fabbricati dall’impresa (prodotti finiti); merce venduta e non ancora consegnata se i rischi sono passati al cliente.
Come riconoscerlo nei documenti
Inventario per articolo con quantità e costo delle fatture; documenti di trasporto e condizioni di resa per le merci in viaggio.
Differenze con conti simili
- Prodotti finiti. Sono fabbricati dall’impresa.
- Beni in conto deposito. Restano del fornitore fino al prelievo.
- Merci in viaggio. Si includono se rischi e benefici sono già passati all’impresa.
Collocazione in bilancio
Attivo C.I.4 (prodotti finiti e merci), insieme ai prodotti finiti.
Metodo del prezzo al dettaglio
Si parte dal prezzo di vendita delle merci in giacenza, al netto dell’IVA, e si toglie il ricarico medio della categoria: l’OIC 13 lo ammette per il commercio al dettaglio con molti articoli a rapida rotazione, se il risultato approssima il costo.
Merci in conto deposito
Le merci consegnate ai clienti in conto deposito restano nelle rimanenze del fornitore finché non sono vendute; quelle ricevute in conto deposito non sono dell’impresa.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
- IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite.
Rimanenze di merci: esempio di contabilizzazione
Un negozio ha a fine 2025 merci per 64.000 euro al costo e a fine 2026 per 58.000 euro, compresi capi della stagione precedente che si potranno vendere solo con forti saldi.
Le merci invendute a fine anno si iscrivono in C.I.4 (prodotti finiti e merci) al minore tra costo e valore di realizzo; la variazione rispetto all'anno prima va in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) e determina il costo del venduto.
Principi contabili (OIC)
Valutazione
Le rimanenze si iscrivono al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 13). Il costo dei beni fungibili si può determinare con il costo medio ponderato, il FIFO o il LIFO (n. 10); il criterio scelto si applica con costanza e ogni cambiamento va motivato in nota integrativa.
Valore di realizzazione
Per le merci è il prezzo di vendita stimato nel normale svolgimento dell’attività, meno i costi per vendere. Le merci fuori moda, danneggiate o a lenta rotazione si svalutano, anche per categorie con un fondo.
Svalutazione e ripristino
Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.
IRAP
Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.
IVA
L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite. I beni che mancano dal magazzino senza prova di furto, distruzione o cessione gratuita documentata si presumono venduti (DPR 441/1997): distruzioni ed eliminazioni volontarie vanno comunicate in anticipo o documentate con verbale.
Magazzino di un negozio di abbigliamento
Un negozio ha a fine 2025 merci per 64.000 euro al costo e a fine 2026 per 58.000 euro, compresi capi della stagione precedente che si potranno vendere solo con forti saldi.
1. Acquisto della collezione autunnale - 5 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Merci (B.6) | 30.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 6.600,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 36.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
2. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze merci (C.I.4) | 64.000,00 | - |
| Variazione rimanenze merci (B.11) | - | 64.000,00 |
| Totale | 64.000,00 | 64.000,00 |
L’inventario fisico per articolo, valorizzato al costo medio ponderato, dà 64.000 euro.
3. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze merci (B.11) | 64.000,00 | - |
| Rimanenze merci (C.I.4) | - | 64.000,00 |
| Rimanenze merci (C.I.4) | 58.000,00 | - |
| Variazione rimanenze merci (B.11) | - | 58.000,00 |
| Totale | 122.000,00 | 122.000,00 |
Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno. Le merci scendono di 6.000 euro: la variazione negativa aumenta il costo del venduto.
4. Svalutazione per obsolescenza - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze merci (B.11) | 4.000,00 | - |
| Fondo svalutazione rimanenze (rettifica C.I) | - | 4.000,00 |
| Totale | 4.000,00 | 4.000,00 |
I capi della stagione precedente, costati 10.000 euro, si potranno vendere a circa 6.000 euro netti dei costi di vendita: si svalutano di 4.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.
- Costanza del metodo. Verificare che il criterio di valutazione sia lo stesso dell’anno precedente o che il cambiamento sia motivato in nota integrativa e indicato in dichiarazione.
- Valore di realizzo. Verificare le categorie a lenta rotazione, deteriorate o con prezzi in calo e stimare la svalutazione necessaria.
- Merci in viaggio e in conto deposito. Verificare la proprietà delle merci in viaggio e di quelle depositate presso terzi o ricevute da terzi.
Errori ricorrenti
Merci mancanti non spiegate
Differenze inventariali senza prova di furto, distruzione o omaggio documentato si presumono vendute ai fini IVA e dei redditi.
Merci ricevute in conto deposito incluse
Non sono di proprietà dell’impresa finché non le acquista.
Svalutazione dedotta per intero
La svalutazione civilistica è deducibile solo fino al valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio (art. 92, c. 5, TUIR): l’eccedenza si riprende in aumento.
