Inquadramento generale
Rimanenze – Lista di controllo - la valutazione delle rimanenze di fine esercizio è una delle attività più delicate della chiusura dei conti, perché coinvolge dati operativi, criteri contabili e regole fiscali, e perché incide direttamente sul risultato. Questa voce raccoglie in una lista di controllo le verifiche da svolgere prima di approvare il bilancio e presentare la dichiarazione: dalla completezza dell’inventario alla classificazione, dai criteri di valutazione alla documentazione, con particolare attenzione ai casi che più spesso generano errori o contestazioni.
Completezza e cut-off
Il primo controllo riguarda la completezza: l’inventario deve comprendere tutti i beni di proprietà dell’impresa, anche se si trovano presso terzi in conto lavorazione, deposito o visione, e le merci in viaggio già acquistate secondo le clausole di resa; deve invece escludere i beni di terzi presenti nei magazzini. Le entrate e le uscite degli ultimi giorni dell’anno devono essere coerenti con le fatture di acquisto e di vendita, per evitare che un bene sia contato tra le rimanenze e al tempo stesso venduto.
Classificazione
Le rimanenze vanno classificate correttamente tra materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti e merci, e acconti. I beni sottratti alla vendita per essere usati in fiere ed esposizioni o come campionario seguono regole proprie.
Valutazione
Occorre verificare che il costo comprenda gli oneri accessori di acquisto e, per i beni prodotti, i costi industriali di diretta imputazione e la quota di costi indiretti, esclusi i costi di distribuzione e le spese generali amministrative. Gli oneri finanziari si comprendono solo se ricorrono le condizioni dell’OIC 13. Il valore di realizzo va verificato per i beni obsoleti, danneggiati o a lenta rotazione.
Profilo fiscale
Il valore fiscale minimo è quello determinato secondo l’articolo 92 del TUIR, e per i prodotti finiti e i beni in lavorazione non fungibili il costo di produzione o, se inferiore, il valore normale medio dell’ultimo mese. Le svalutazioni eccedenti vanno riprese a tassazione.
Coerenza nel tempo
I metodi di valutazione devono essere gli stessi dell’esercizio precedente; un cambiamento va motivato e trattato secondo l’OIC 29, e ai fini fiscali può richiedere una comunicazione o un’autorizzazione.
Documentazione
L’inventario va trascritto nel libro degli inventari, o conservato con le distinte che lo compongono, raggruppato per categorie omogenee con l’indicazione di quantità e valori.
Coerenza con la contabilità di magazzino
Le quantità inventariate vanno confrontate con le risultanze della contabilità di magazzino, se tenuta, e le differenze vanno spiegate: cali naturali, sfridi, errori di carico e scarico, distruzioni documentate. Differenze inspiegate espongono l’impresa alle presunzioni di cessione e di acquisto.
Rimanenze – Lista di controllo: esempio di contabilizzazione
In sede di controllo, un’impresa scopre che merci per 15.000 euro, spedite da un fornitore estero il 28 dicembre con resa franco partenza, non sono state inventariate perché arrivate a gennaio. Le aggiunge alle rimanenze, rilevando contestualmente la fattura da ricevere.
L'inventario di fine esercizio deve comprendere anche le giacenze presso terzi e le merci in viaggio di proprietà: quantità, categorie omogenee e criteri di valutazione vanno documentati per reggere ai controlli.
Principi contabili (OIC)
Valutazione dei prodotti finiti e dei beni in lavorazione non fungibili
I prodotti finiti, i beni in lavorazione e i semilavorati non fungibili si valutano al minore tra il costo di produzione e il valore di mercato, con il divieto di mantenere tale minor valore nei bilanci successivi se ne sono venuti meno i motivi che lo avevano originato: se il valore viene ripristinato civilisticamente a seguito del successivo adeguamento al mercato, occorre rivalutare corrispondentemente anche il valore fiscale del magazzino, mantenendo l’allineamento tra i due dati.
Beni destinati a fiere ed esposizioni
Le merci o i prodotti che formano oggetto dell’attività dell’impresa, quando vengono distolti dalla normale destinazione alla vendita per essere utilizzati in fiere, esposizioni e manifestazioni similari, non vanno indicati tra le rimanenze di magazzino, ma vanno considerati, secondo un criterio funzionale legato alla loro effettiva destinazione, quali spese di pubblicità e propaganda o spese a utilità pluriennale.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Valore minimo fiscale dei prodotti finiti e dei beni in lavorazione
Per i prodotti finiti, i beni in lavorazione e i semilavorati non fungibili, il valore minimo fiscale è costituito dal costo di produzione o, se inferiore, dal valore medio dell’ultimo mese dell’esercizio; per i medesimi beni fungibili, il valore minimo è determinato per ciascuna categoria omogenea per natura e valore con il metodo del LIFO a scatti, fermo restando che, in caso di valutazione civilistica con il metodo della media ponderata, del LIFO annuale o continuo, o del FIFO, è possibile mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori a quelli che risulterebbero dal LIFO a scatti.
Lista di controllo per la verifica delle rimanenze
Prima della chiusura della dichiarazione dei redditi, è opportuno verificare puntualmente: la corretta classificazione delle rimanenze nelle categorie previste (materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, lavori in corso su ordinazione, prodotti finiti, merci, acconti); l’inclusione degli imballaggi e delle giacenze presso terzi, quali laboratori esterni o clienti in visione; l’inclusione delle merci in viaggio per le quali il diritto di proprietà risulti già trasferito entro la chiusura dell’esercizio; la corretta iscrizione al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dal mercato, con esplicitazione del criterio di valutazione adottato; l’inclusione nel costo di acquisto degli oneri accessori e, nel costo di produzione, di tutti i costi direttamente imputabili al prodotto per la quota ragionevolmente riferibile al periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato; l’eventuale imputazione di oneri finanziari alle rimanenze e la relativa indicazione in nota integrativa; il rispetto del divieto di computare nel costo di produzione i costi di distribuzione.
Rivalutazione del magazzino a seguito del ripristino di valore
Un’impresa aveva svalutato, nell’esercizio precedente, prodotti finiti non fungibili da 200.000 a 170.000 euro per un calo del valore di mercato; nell’esercizio in corso i prezzi di mercato risalgono, e vengono meno i motivi della svalutazione, imponendo il ripristino del valore originario sia civilisticamente sia fiscalmente.
1. Rilevazione del ripristino di valore delle rimanenze
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze di prodotti finiti (C.I) | 30.000,00 | - |
| Variazione rimanenze prodotti finiti (A.2) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il ripristino di 30.000 euro riporta il valore delle rimanenze a 200.000 euro, corrispondente al costo di produzione originario: poiché il valore civilistico è stato ripristinato, occorre rivalutare corrispondentemente anche il valore fiscalmente riconosciuto del magazzino, mantenendo l’allineamento tra i due dati richiesto dalla disciplina dei beni non fungibili.
Controlli prima della dichiarazione
- Completezza della classificazione. Verificare che tutte le categorie di rimanenze siano state correttamente classificate e che nessuna giacenza presso terzi sia stata omessa.
- Merci in viaggio. Verificare che le merci in viaggio per le quali il diritto di proprietà è già trasferito entro fine esercizio siano state incluse tra le rimanenze.
- Esplicitazione del criterio di valutazione. Verificare che sia stato esplicitato il criterio di valutazione adottato (costo specifico, LIFO, FIFO, media ponderata) per ciascuna categoria di rimanenze.
- Esclusione dei beni destinati a fiere. Verificare che i beni distolti dalla vendita per essere utilizzati in fiere ed esposizioni non siano stati impropriamente inclusi tra le rimanenze.
- Allineamento tra ripristino civilistico e fiscale. Verificare che un eventuale ripristino di valore delle rimanenze non fungibili sia stato riconosciuto anche ai fini fiscali.
- Esclusione della cancelleria ad uso ufficio. Verificare che i beni di cancelleria e i materiali di consumo prevalentemente destinati all’uso interno non siano stati inclusi tra le rimanenze: secondo la lettura dell’art. 92 TUIR offerta dalla Corte di cassazione (sentenza n. 30811 del 2017), tali beni non concorrono a formare il valore delle rimanenze finali, salvo che la cancelleria costituisca merce oggetto dell’attività d’impresa, nel qual caso trovano applicazione i criteri generali di classificazione e valutazione.
Errori ricorrenti
Inventario fisico eseguito settimane dopo la chiusura
La conta effettuata a gennaio, senza ricostruire con precisione i carichi e gli scarichi dei giorni intercorsi, produce un valore che non corrisponde alle giacenze al 31 dicembre. Il risultato d'esercizio risente direttamente della differenza. Se la conta non può coincidere con la data di bilancio, occorre documentare il raccordo tra quantità contate e quantità di chiusura.
Merci obsolete valutate al costo pieno
Articoli fermi da anni, fuori catalogo o danneggiati continuano talvolta a essere valutati al costo di acquisto perché la loro svalutazione ridurrebbe il risultato. Il valore di realizzo desumibile dal mercato, se inferiore, prevale sul costo e la svalutazione va rilevata anche se fiscalmente deducibile solo in parte. Le analisi di rotazione del magazzino sono il primo strumento per individuarli.
Beni in lavorazione presso terzisti non conteggiati
Materiali inviati a terzisti per lavorazioni esterne restano di proprietà dell'impresa e vanno inclusi nelle rimanenze, valorizzati anche per le lavorazioni già eseguite. Poiché non sono fisicamente in magazzino al momento della conta, vengono spesso dimenticati. Occorre farsi rilasciare dai terzisti una dichiarazione delle giacenze alla data di chiusura e riconciliarla con i documenti di invio.
