Inquadramento generale
I costi sostenuti su beni di terzi sono le spese che un’impresa affronta per migliorare un bene che non le appartiene ma che utilizza, di regola in base a un contratto di locazione o di comodato: il caso tipico è la ristrutturazione dei locali presi in affitto per adattarli all’attività, con impianti, pareti, pavimenti e finiture. Queste spese non si possono iscrivere come costo di un bene proprio, ma spesso hanno un’utilità che dura per tutto il contratto. Il criterio decisivo per classificarle è la separabilità dell’opera dal bene del terzo.
Profilo civilistico
Secondo l’OIC 24 e l’OIC 16, se le migliorie possono essere separate dal bene e hanno una propria funzionalità, come un impianto di condizionamento rimovibile o una scaffalatura, si iscrivono tra le immobilizzazioni materiali nella voce propria e si ammortizzano sulla loro vita utile. Se invece non sono separabili, come opere murarie o pavimenti, si iscrivono tra le altre immobilizzazioni immateriali (B.I.7) e si ammortizzano nel periodo minore tra l’utilità futura delle spese e la durata residua del contratto, compreso l’eventuale rinnovo se dipende dall’impresa.
Profilo fiscale
Le spese non separabili, capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali, sono deducibili secondo l’articolo 108, comma 1, del TUIR, nel limite della quota imputata in bilancio. Le migliorie separabili seguono i coefficienti di ammortamento dei beni materiali. Perché le spese siano deducibili occorre un nesso con l’attività dell’impresa e un titolo di utilizzo del bene: senza contratto di locazione o comodato, le spese su beni altrui rischiano di non essere inerenti.
Fabbricati su terreno altrui
Il fabbricato costruito dall’impresa su un terreno di cui non ha né la proprietà né un titolo di godimento appartiene per accessione al proprietario del suolo: il costo non si ammortizza come un fabbricato proprio, ma come onere pluriennale sulla durata del periodo di utilizzo.
Fine del contratto
Se il contratto cessa prima della fine dell’ammortamento, il valore residuo delle migliorie non separabili va eliminato con una minusvalenza, salvo indennizzo da parte del proprietario, che diventa un provento.
Punti di attenzione
Occorre conservare il contratto di locazione o comodato e verificare la sua durata e la possibilità di rinnovo. Le manutenzioni ordinarie restano costi dell’esercizio, anche su beni di terzi.
Informativa
La nota integrativa indica i movimenti delle immobilizzazioni e il periodo di ammortamento delle migliorie, con riferimento alla durata del contratto.
Costi sostenuti su beni di terzi: esempio di contabilizzazione
Un’impresa affitta un negozio per sei anni e spende 60.000 euro in opere murarie e 20.000 euro in impianti rimovibili. Iscrive 60.000 euro tra le immobilizzazioni immateriali, ammortizzati in sei anni, e 20.000 euro tra gli impianti, ammortizzati sulla loro vita utile.
Se dopo quattro anni il contratto viene risolto anticipatamente senza indennizzo, il valore residuo delle opere murarie, pari a 20.000 euro, si elimina con una minusvalenza deducibile, mentre gli impianti rimovibili possono essere trasferiti nella nuova sede e continuare ad essere ammortizzati.
Le migliorie su beni di terzi seguono la separabilità: se rimovibili sono immobilizzazioni materiali, altrimenti immateriali ammortizzate nel minore tra utilità futura e durata residua del contratto.
Principi contabili (OIC)
Qualificazione secondo la separabilità dell’opera
Le spese incrementative su beni non di proprietà dell’impresa, sostenute nell’ambito di un contratto di locazione o di comodato, devono essere iscritte tra le immobilizzazioni materiali, secondo la loro natura, quando al termine del rapporto contrattuale possono essere rimosse dall’utilizzatore e avere un impiego autonomo; quando invece si tratta di opere non separabili dal bene altrui, che restano acquisite al locatore o al comodante senza possibilità di autonomo utilizzo, la loro iscrizione corretta è tra le altre immobilizzazioni immateriali, alla voce costi su beni di terzi.
Caso del fabbricato costruito su terreno altrui
Un caso particolare è quello del fabbricato strumentale costruito dall’impresa su un terreno di cui non ha la proprietà né altro titolo reale o personale di godimento: la costruzione, priva di un titolo che ne legittimi il mantenimento nel patrimonio dell’impresa costruttrice, pone la questione se il relativo costo sia ammortizzabile come immobilizzazione materiale o debba essere trattato come un costo pluriennale iscritto tra le immobilizzazioni immateriali, con conseguenze diverse sia sul piano della rappresentazione in bilancio sia sul piano fiscale.
Criterio di ammortamento delle migliorie su beni condotti in locazione
L’ammortamento civilistico delle spese incrementative su beni di terzi condotti in locazione deve tenere conto del minore tra due parametri: l’utilità futura del bene stesso, stimata secondo i criteri ordinari, e la durata residua del contratto di locazione, incluso l’eventuale periodo di rinnovo quando il rinnovo dipende dalla volontà dell’impresa conduttrice e non da una mera facoltà del locatore, secondo il principio ribadito dalla Cassazione nelle ordinanze n. 19920/2022 e n. 6288/2018: un ammortamento calcolato sulla sola durata residua contrattuale, senza considerare un rinnovo già ragionevolmente nella disponibilità del conduttore, sottostimerebbe la reale utilità del bene per l’impresa, mentre un rinnovo meramente probabile o non riconducibile a un’opzione del conduttore non giustifica un piano di ammortamento più esteso.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. Metodo e coefficienti di ammortamento per categoria, quota di costi generali capitalizzati, criterio ed effetti di eventuali rivalutazioni e metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Migliorie su beni di terzi. Il periodo di ammortamento: il minore tra l’utilità futura delle spese e la durata residua del contratto, compreso l’eventuale rinnovo se dipende dalla società. Principio contabile: OIC 24, par. 76 e 89.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità delle spese incrementative e nesso di causalità
Ai fini della deducibilità delle spese di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione sostenute su beni immobili di terzi, rileva la sussistenza di un nesso di causalità tra l’intervento e l’attività svolta dal conduttore: le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 11533/2018, hanno chiarito che tale nesso va valutato in base alla strumentalità del bene rispetto all’attività d’impresa, e non in base alla titolarità civilistica del diritto di proprietà, e che il collegamento con l’attività può essere anche solo potenziale o di prospettiva, riferito a un’attività programmata ma non ancora avviata. Il principio è stato successivamente confermato dalla Cassazione in numerose pronunce conformi (tra le altre, nn. 30218/2018, 34291/2019 e 25814/2021): quando il nesso sussiste, sia il costo sostenuto sia l’IVA assolta sono deducibili e detraibili in capo al conduttore che ha sostenuto la spesa, secondo le regole ordinarie di inerenza previste dall’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dagli accordi civilistici intercorsi tra locatore e conduttore circa la sorte delle opere alla scadenza del contratto (Cassazione n. 6200/2015).
Ammortamento fiscale nel limite della quota civilistica
Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, l’ammortamento delle spese incrementative su beni di terzi capitalizzate tra le immobilizzazioni immateriali è deducibile nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio secondo il criterio civilistico sopra descritto: se il costo residuo dell’opera non risulta interamente ammortizzato al termine del contratto di locazione, l’eventuale quota residua è deducibile nell’esercizio di cessazione del rapporto, secondo l’articolo 108, comma 4, del TUIR, quale sopravvenienza passiva collegata alla mancata prosecuzione dell’utilizzo del bene.
Qualificazione del fabbricato costruito su terreno altrui
Quando l’impresa costruisce un fabbricato strumentale su un terreno di cui non ha alcun titolo reale o personale di godimento, il costo non è ammortizzabile secondo le regole ordinarie previste per i beni materiali strumentali, mancando in capo all’impresa costruttrice un titolo che ne giustifichi l’iscrizione quale proprio cespite: la Cassazione, con la sentenza n. 22139/2024, ha chiarito che, non essendo il fabbricato mai entrato nel patrimonio dell’impresa costruttrice per difetto di un titolo di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, il relativo costo è deducibile «alla stregua dei costi di manutenzione ordinaria», e non tramite un piano di ammortamento pluriennale, sempre che sia comunque dimostrato il requisito dell’inerenza del costo all’attività d’impresa.
Capitalizzazione di migliorie non separabili su immobile in locazione
Delta Srl sostiene costi per 60.000 euro (oltre IVA 22%, pari a 13.200 euro) per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione, non separabile dal bene al termine del contratto; la durata residua del contratto di locazione, comprensivo del rinnovo atteso su opzione della conduttrice, è di sei anni.
1. Capitalizzazione del costo tra le altre immobilizzazioni immateriali
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi su beni di terzi (B.I.7) | 60.000,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 13.200,00 | - |
| Fornitori (D.7) | - | 73.200,00 |
| Totale | 73.200,00 | 73.200,00 |
1-bis. Pagamento del fornitore
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori (D.7) | 73.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 73.200,00 |
| Totale | 73.200,00 | 73.200,00 |
2. Quota di ammortamento del primo esercizio (durata residua del contratto: sei anni)
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento costi su beni di terzi (B.10.a) | 10.000,00 | - |
| Fondo ammortamento costi su beni di terzi (rettifica B.I.7) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
La quota di 10.000 euro (60.000 diviso sei anni) è determinata sulla durata residua del contratto di locazione, comprensiva del rinnovo atteso su opzione della conduttrice, poiché tale durata risulta inferiore alla vita utile tecnica dell’intervento di ristrutturazione: la quota trova pieno riconoscimento fiscale ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, non eccedendo la quota imputabile a ciascun esercizio secondo il criterio civilistico applicato.
3. Chiusura anticipata della locazione dopo quattro anni
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo ammortamento costi su beni di terzi (rettifica B.I.7) | 40.000,00 | - |
| Oneri diversi di gestione – Migliorie non recuperate (B.14) | 20.000,00 | - |
| Costi su beni di terzi (B.I.7) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
Se la locazione cessa prima del previsto, il valore residuo della miglioria si elimina: è un costo deducibile dell’esercizio di cessazione, salvo un indennizzo del locatore.
Controlli prima della dichiarazione
- Separabilità dell’opera. Verificare se le spese incrementative sono rimovibili e riutilizzabili autonomamente al termine del contratto, per la corretta collocazione tra immobilizzazioni materiali o immateriali.
- Durata di ammortamento. Verificare che la quota di ammortamento sia calcolata sul minore tra l’utilità futura del bene e la durata residua del contratto, incluso il rinnovo quando dipendente dalla volontà del conduttore.
- Nesso di causalità. Documentare il collegamento, anche potenziale, tra l’intervento sul bene di terzi e l’attività esercitata o programmata, ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell’IVA.
- Cessazione anticipata del contratto. Verificare la deduzione della quota residua non ammortizzata quale sopravvenienza passiva in caso di cessazione anticipata del contratto di locazione.
Errori ricorrenti
Lavori a carico del proprietario capitalizzati dal conduttore
Se il contratto pone determinate opere a carico del locatore e il conduttore le anticipa, la spesa genera un credito verso il proprietario, di regola compensato con i canoni, e non una miglioria da ammortizzare. Capitalizzarla fa perdere evidenza del diritto al rimborso e distribuisce su più anni un costo che non spetta al conduttore.
Indennità per migliorie ricevuta alla riconsegna non rilevata
Alla fine della locazione il locatore può riconoscere un'indennità per le migliorie eseguite con il suo consenso. La somma va rilevata come provento e confrontata con il valore residuo delle opere, eliminato nello stesso esercizio. Trattarla come semplice incasso, senza chiudere le migliorie iscritte, lascia in bilancio un attivo non più esistente.
Lavori su immobile di un socio concesso gratuitamente
Gli interventi eseguiti su un immobile del socio o dell'amministratore, utilizzato senza contratto o a titolo gratuito, sono particolarmente esposti alla contestazione di inerenza, perché avvantaggiano il proprietario più che l'impresa. Il rapporto va formalizzato con un contratto registrato che ne disciplini durata e destinazione, e le spese vanno proporzionate all'uso aziendale.
