Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Costi di impianto e di ampliamento

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Costi di impianto e di ampliamento - sono gli oneri non ricorrenti sostenuti per avviare l’impresa o per ampliarla in modo straordinario, per esempio con una nuova sede o una nuova attività: spese notarili e di costituzione, consulenze per l’avvio, spese per aumenti di capitale e operazioni straordinarie. Si possono capitalizzare solo con il consenso del collegio sindacale, se c’è, e se si dimostra la loro utilità futura; si ammortizzano in non più di cinque anni.

La capitalizzazione è una facoltà, non un obbligo: molte piccole società spesano le spese di costituzione nel primo esercizio. Capitalizzarle consente di distribuire il costo sugli anni in cui l’impresa ne beneficia, ma impone il vincolo sugli utili.

Cosa ci rientra

  • Spese di avvio. Onorario del notaio per l’atto costitutivo; imposte e diritti di iscrizione della società; consulenze legali e fiscali per l’avvio.
  • Ampliamento. Spese per aumenti di capitale; costi per fusioni e trasformazioni; costi di start-up di una nuova unità produttiva.
  • Cosa non ci rientra. Costi di ricerca e pubblicità, sempre a conto economico; costi di addestramento del personale; perdite dei primi anni.

Come riconoscerlo nei documenti

Fattura del notaio con onorario, imponibile IVA, e anticipazioni per imposte e diritti; fatture dei consulenti con l’oggetto dell’incarico legato all’avvio.

Differenze con conti simili

  • Costi di pubblicità. Dal 2016 non si capitalizzano più: vanno in B.7 (costi per servizi).
  • Costi di sviluppo. Riguardano nuovi prodotti o processi.
  • Consulenze ricorrenti. Restano costi dell’esercizio in B.7 (costi per servizi).

Collocazione in bilancio

Attivo B.I.1 (costi di impianto e di ampliamento), al netto del fondo ammortamento. Nel conto economico la quota annua va in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali).

Cosa non si capitalizza più

Dal 2016 i costi di ricerca e di pubblicità non si capitalizzano: vanno sempre a conto economico, salvo le spese di pubblicità sostenute in fase di avvio che rispettano i requisiti dei costi di impianto (OIC 24).

Vincolo sugli utili

Il vincolo non riguarda una riserva specifica: prima di distribuire, gli amministratori verificano che le riserve disponibili coprano il valore residuo di questi costi.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 3, TUIR): la quota di ammortamento civilistica, al massimo in cinque anni, è anche quella deducibile.
  • IRAP. Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo marchi e avviamento, deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art. 5, c. 3).
  • IVA. L’IVA sull’onorario del notaio e dei consulenti è detraibile; imposte, tasse e diritti anticipati dal notaio sono esclusi dalla base imponibile (art. 15 DPR 633/1972).

Costi di impianto e di ampliamento: esempio di contabilizzazione

Una S.r.l. Appena costituita riceve la fattura del notaio: 1.500 euro di onorario più IVA e 400 euro di imposte anticipate per conto.

Regola Fondamentale & Ratio

I costi di impianto e di ampliamento si capitalizzano solo se hanno utilità futura e con il consenso del collegio sindacale, si ammortizzano in non più di cinque anni e, finché non sono ammortizzati, limitano la distribuzione degli utili.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 108, c. 3, TUIR; art. 2426, c. 1, n. 5, c.c.; OIC 24

🏛️Principi contabili (OIC)

Iscrizione e ammortamento

L’OIC 24 iscrive le immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori, se sono individualmente identificabili, il costo è misurabile e l’impresa ne ottiene benefici futuri; l’ammortamento segue la vita utile, a quote costanti salvo un criterio più rappresentativo, dal momento in cui il bene è disponibile per l’uso.

Requisiti specifici

L’OIC 24 capitalizza i costi di impianto e di ampliamento solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri e ne è stimabile con ragionevole certezza la recuperabilità; l’ammortamento non supera cinque anni.

Perdite durevoli

A ogni chiusura si verifica se ci sono indicatori di perdita durevole di valore (OIC 9): se il valore recuperabile è inferiore al valore netto contabile, si svaluta in B.10.c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni). La svalutazione si ripristina se ne vengono meno i motivi, salvo per avviamento e oneri pluriennali.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 3, TUIR): la quota di ammortamento civilistica, al massimo in cinque anni, è anche quella deducibile. Chi non capitalizza deduce il costo nell’anno.

IRAP

Per le società di capitali la quota di ammortamento iscritta in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) è deducibile ai fini IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo marchi e avviamento, deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico (art. 5, c. 3). Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio seguono le regole del TUIR.

IVA

L’IVA sull’onorario del notaio e dei consulenti è detraibile; imposte, tasse e diritti anticipati dal notaio sono esclusi dalla base imponibile (art. 15 DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Spese di costituzione capitalizzate e ammortizzate in cinque anni

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una S.r.l. Appena costituita riceve la fattura del notaio: 1.500 euro di onorario più IVA e 400 euro di imposte anticipate per conto.

1. Fattura del notaio - 20 febbraio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi di impianto e di ampliamento (B.I.1) 1.900,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 330,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 2.230,00
Totale 2.230,00 2.230,00

L’onorario è imponibile IVA; le imposte e i diritti anticipati dal notaio sono esclusi dalla base imponibile e si sommano al costo.

2. Pagamento del notaio - 20 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 2.230,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.230,00
Totale 2.230,00 2.230,00

3. Ammortamento del primo anno - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali (B.10.a) 380,00 -
Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento (rettifica B.I) - 380,00
Totale 380,00 380,00

Il costo di 1.900 euro si ammortizza in cinque anni: 380 euro l’anno, deducibili perché coincidono con la quota imputata a conto economico.

4. Eliminazione a fine ammortamento - 31 dicembre 2029

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento (rettifica B.I) 1.900,00 -
Costi di impianto e di ampliamento (B.I.1) - 1.900,00
Totale 1.900,00 1.900,00

Dopo l’ultima quota il costo è interamente ammortizzato: bene e fondo si chiudono tra loro e il vincolo sugli utili viene meno.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Consenso del collegio sindacale. Conservare il verbale, se il collegio è nominato.
  • Riserve disponibili. Verificare la copertura del residuo prima di distribuire utili.
  • Libro cespiti. Riconciliare costo, fondo e quote dedotte con il registro dei beni ammortizzabili.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Pubblicità capitalizzata tra i costi di impianto

Dal 2016 non è ammessa, salvo i requisiti dei costi di avvio.

Errore ricorrente

Ammortamento oltre cinque anni

Il limite è di legge.

Errore ricorrente

Utili distribuiti senza riserve di copertura

La delibera viola l’art. 2426, n. 5, c.c.