Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Conferimenti d’opera e di servizi nella S.r.l.

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Conferimenti d’opera e di servizi nella S.r.l. - nella S.r.l. Il socio può conferire la propria opera o servizi, garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria. Alla sottoscrizione la società rileva un credito verso il socio per le prestazioni future, che si riduce man mano che il socio lavora.

È uno strumento tipico delle start-up e delle società professionali: chi porta competenze e lavoro, ma non denaro, può diventare socio impegnandosi a prestare la propria attività per un periodo stabilito.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Socio che conferisce la propria attività di progettista per tre anni; socio che conferisce servizi di consulenza commerciale.
  • Cosa non ci rientra. Conferimenti di beni, che vanno eseguiti per intero alla sottoscrizione; compensi per lavoro prestato oltre il conferimento.

Come riconoscerlo nei documenti

Atto costitutivo con la descrizione della prestazione, relazione di stima e polizza o fideiussione a garanzia.

Differenze con conti simili

  • Soci c/sottoscrizioni. Riguarda i conferimenti in denaro.
  • Costi per servizi. Le prestazioni rese dal socio si rilevano a costo man mano che sono eseguite.

Collocazione in bilancio

Attivo A), oppure C.II.5-quater (crediti verso altri) se si segue una rappresentazione alternativa ammessa dalla dottrina; la nota integrativa dà conto della garanzia.

Garanzia

La polizza o la fideiussione copre il valore del conferimento: se il socio non esegue le prestazioni, la società escute la garanzia. Il socio può anche sostituirla versando a titolo di cauzione l’importo corrispondente in denaro.

Stima

Il valore delle prestazioni deve risultare dalla relazione giurata di un revisore o di una società di revisione (art. 2465 c.c.), come per i conferimenti di beni.

Nelle S.p.A.

Le S.p.A. Non ammettono conferimenti di opera o servizi (art. 2342, c. 5, c.c.): il socio d’opera può solo ricevere strumenti finanziari partecipativi.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il conferimento in sé non genera reddito; il costo del servizio ricevuto, rilevato man mano che il socio lo esegue, è deducibile per competenza.
  • IRAP. Per le società di capitali il costo del servizio in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo di bilancio, salvo che si tratti di prestazioni di lavoro assimilabili a collaborazioni, indeducibili ai fini IRAP.
  • IVA. Il conferimento di servizi da parte di un socio soggetto IVA è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA; se il socio è un privato senza partita IVA non c’è IVA.

Conferimenti d’opera e di servizi nella S.r.l.: esempio di contabilizzazione

In una S.r.l. Appena costituita un socio conferisce servizi di progettazione stimati 30.000 euro, da rendere in tre anni in parti uguali, garantiti da una polizza fideiussoria.

Regola Fondamentale & Ratio

Nella S.r.l. Il socio può conferire opera o servizi garantiti da polizza o fideiussione: la società rileva un credito verso il socio che si riduce con le prestazioni eseguite, rilevate a costo.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2464, c. 6, c.c.; artt. 108 e 109 TUIR; OIC 28

🏛️Principi contabili (OIC)

Rappresentazione

L’OIC 28 colloca i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti nella voce A dell’attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), distinguendo la parte già richiamata da quella da richiamare; la contropartita è il capitale sociale, che in contabilità si tiene diviso tra versato e non versato.

Rilevazione delle prestazioni

Le prestazioni eseguite dal socio sono costi per servizi dell’esercizio in cui sono rese; se hanno utilità pluriennale e rispettano i requisiti dell’OIC 24, possono essere capitalizzate come un servizio acquistato da terzi.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
  • Operazioni con parti correlate. Le operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato, con importo, natura del rapporto e ogni informazione necessaria a comprenderne gli effetti. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-bis, c.c.; OIC 12, par. 130-137.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il conferimento in sé non genera reddito; il costo del servizio ricevuto, rilevato man mano che il socio lo esegue, è deducibile per competenza. Per il socio il valore del conferimento è il costo fiscale della partecipazione.

IRAP

Per le società di capitali il costo del servizio in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo di bilancio, salvo che si tratti di prestazioni di lavoro assimilabili a collaborazioni, indeducibili ai fini IRAP.

IVA

Il conferimento di servizi da parte di un socio soggetto IVA è una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA; se il socio è un privato senza partita IVA non c’è IVA. La questione va verificata caso per caso.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Socio progettista che conferisce tre anni di servizi

Caso pratico guidato · Dati di partenza

In una S.r.l. Appena costituita un socio conferisce servizi di progettazione stimati 30.000 euro, da rendere in tre anni in parti uguali, garantiti da una polizza fideiussoria.

1. Sottoscrizione del conferimento - 10 gennaio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Soci c/conferimenti d’opera e di servizi (A dell’attivo) 30.000,00 -
Capitale sociale non versato (A.I del passivo) - 30.000,00
Totale 30.000,00 30.000,00

Alla sottoscrizione nasce il credito verso il socio; la relazione di stima e la polizza sono allegate all’atto.

2. Prestazioni del primo anno - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per servizi (B.7) 10.000,00 -
Soci c/conferimenti d’opera e di servizi (A dell’attivo) - 10.000,00
Capitale sociale non versato (A.I del passivo) 10.000,00 -
Capitale sociale versato (A.I del passivo) - 10.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Il socio ha eseguito un terzo delle prestazioni: il costo dei servizi entra nel conto economico e il capitale corrispondente diventa versato.

3. Prestazioni del secondo anno - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per servizi (B.7) 10.000,00 -
Soci c/conferimenti d’opera e di servizi (A dell’attivo) - 10.000,00
Capitale sociale non versato (A.I del passivo) 10.000,00 -
Capitale sociale versato (A.I del passivo) - 10.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

La stessa scrittura si ripete ogni anno fino all’esaurimento del conferimento.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Garanzia. Verificare validità e importo della polizza o fideiussione per tutta la durata.
  • Avanzamento. Documentare le prestazioni eseguite anno per anno.
  • IVA. Se il socio ha partita IVA, verificare la rilevanza IVA delle prestazioni.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Intero conferimento spesato alla sottoscrizione

Il costo segue le prestazioni effettivamente rese.

Errore ricorrente

Conferimento d’opera in una società per azioni

Non è ammesso.

Errore ricorrente

Garanzia scaduta non rinnovata

Il conferimento resta senza copertura.