Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Ammortamento costi di impianto e ampliamento

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Ammortamento costi di impianto e ampliamento - è la quota annua dei costi sostenuti per avviare l’impresa o ampliarne la capacità, capitalizzati perché utili per più anni: costituzione della società, aumenti di capitale, trasformazioni e fusioni, avvio di una nuova attività. Si ammortizzano in non più di cinque anni.

L’ammortamento comincia quando il costo è stato sostenuto e l’attività a cui si riferisce è avviata; i costi capitalizzati si iscrivono con il consenso del collegio sindacale, se esiste, e si espongono nella nota integrativa con i loro movimenti.

Cosa ci rientra

  • Costi capitalizzati tipici. Notaio e imposte per la costituzione; consulenze per un aumento di capitale; spese di fusione o trasformazione; costi di avvio di una nuova unità produttiva.

Come riconoscerlo nei documenti

Non c’è una fattura: la quota si calcola a fine anno sul costo capitalizzato, secondo il piano di ammortamento.

Differenze con conti simili

  • Costi di pubblicità e ricerca. Non si capitalizzano più: vanno a costo nell’anno.
  • Costi di sviluppo. Hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali); finché non sono ammortizzati si possono distribuire utili solo se residuano riserve disponibili sufficienti.

Vincolo sulla distribuzione degli utili

Finché i costi di impianto e ampliamento non sono ammortizzati, non si possono distribuire utili se non restano riserve disponibili almeno pari all’importo non ancora ammortizzato (art. 2426, n. 5, c.c.). Il vincolo va monitorato ogni anno con il prospetto delle riserve.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 1, TUIR); per le imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, la deduzione parte dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108 TUIR).
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.

Ammortamento costi di impianto e ampliamento: esempio di contabilizzazione

Una società capitalizza il 15 gennaio 2025 la fattura del consulente per un aumento di capitale, 5.000 euro più IVA. Il costo si ammortizza in cinque anni: quota annua 1.000 euro, per semplicità senza frazione d’anno.

Regola Fondamentale & Ratio

I costi di impianto e ampliamento capitalizzati si ammortizzano in non più di cinque anni in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali); finché non sono ammortizzati si distribuiscono utili solo se restano riserve disponibili sufficienti.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 108 TUIR; art. 2426, n. 5, c.c.; OIC 24; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026

🏛️Principi contabili (OIC)

Ammortamento

L’OIC 24 richiede di ammortizzare le immobilizzazioni immateriali in base alla loro vita utile, con un metodo sistematico a quote costanti se non ne esiste uno migliore. Le quote si rilevano a conto economico in B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e si portano in diretta riduzione del valore iscritto: la nota integrativa espone il costo, i movimenti e il valore netto.

Requisiti di capitalizzazione

I costi di impianto e ampliamento si capitalizzano se si riferiscono a operazioni che ampliano la capacità o l’attività dell’impresa e non a spese di gestione ordinaria; i costi di pubblicità e di addestramento non si capitalizzano. L’ammortamento non supera cinque anni, ma può essere più breve se la vita utile lo è.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
  • Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.
  • Modifiche dei criteri di ammortamento. La motivazione delle modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 2, c.c.
  • Riduzioni di valore. La misura e le motivazioni delle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali, con riferimento al concorso alla produzione futura di risultati, alla durata utile e, se rilevante, al valore di mercato, e la loro influenza sul risultato dell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3-bis, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 1, TUIR); per le imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, la deduzione parte dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108 TUIR).

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP parte dal valore meno i costi della produzione del conto economico: gli ammortamenti delle sottovoci B.10.a (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) sono deducibili per l’importo iscritto in bilancio, senza i coefficienti del decreto ministeriale, che valgono per l’IRES (art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/1997). Per le società di persone e le imprese individuali senza opzione per il bilancio valgono le regole del TUIR (art. 5-bis).

IVA

L’ammortamento è una scrittura interna senza IVA: l’IVA si è detratta, se spettava, al momento dell’acquisto del bene.

Imprese di nuova costituzione

Per le imprese di nuova costituzione le spese relative a più esercizi, comprese quelle di impianto, sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi (art. 108 TUIR, ora art. 117 del testo unico): una società costituita nel 2025 che fattura dal 2026 comincia a dedurre dal 2026, con una variazione in aumento prima.

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 103 (ammortamento dei beni immateriali) diventa l’art. 112; l’art. 108 (spese relative a più esercizi) diventa l’art. 117.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Costi di ampliamento capitalizzati e ammortizzati in cinque anni

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società capitalizza il 15 gennaio 2025 la fattura del consulente per un aumento di capitale, 5.000 euro più IVA. Il costo si ammortizza in cinque anni: quota annua 1.000 euro, per semplicità senza frazione d’anno.

1. Fattura dei costi di ampliamento - 15 gennaio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi di impianto e ampliamento (B.I.1) 5.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 1.100,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 6.100,00
Totale 6.100,00 6.100,00

La fattura del consulente per l’aumento di capitale si capitalizza perché l’utilità si estende a più esercizi; l’IVA detraibile non entra nel costo.

2. Pagamento del fornitore - 15 febbraio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 6.100,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 6.100,00
Totale 6.100,00 6.100,00

3. Ammortamento dell’esercizio - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento costi di impianto e ampliamento (B.10.a) 1.000,00 -
Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

La quota dell’anno è un quinto del costo capitalizzato.

4. Ammortamento dell’esercizio successivo - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Ammortamento costi di impianto e ampliamento (B.10.a) 1.000,00 -
Immobilizzazioni immateriali (B.I, al netto degli ammortamenti) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

Nel secondo anno la quota è uguale; nel 2029 il costo sarà interamente ammortizzato.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Requisiti di capitalizzazione. Verificare che il costo si riferisca a un ampliamento reale e non a una spesa di gestione, e conservare fatture e delibere.
  • Consenso del collegio sindacale. Se la società ha il collegio sindacale, raccogliere il consenso all’iscrizione dei costi.
  • Vincolo sugli utili. Prima di distribuire utili verificare che le riserve disponibili coprano i costi non ancora ammortizzati.
  • Inizio della deducibilità. Nelle imprese di nuova costituzione far partire la deduzione dall’esercizio dei primi ricavi, con le variazioni di dichiarazione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Capitalizzazione di costi di pubblicità

Sono costi dell’anno e non si iscrivono in B.I.1 (costi di impianto e di ampliamento).

Errore ricorrente

Durata oltre cinque anni

L’ammortamento non può superare i cinque anni.

Errore ricorrente

Utili distribuiti senza riserve sufficienti

Il vincolo dell’art. 2426, n. 5, c.c. si applica finché il costo non è ammortizzato.

Errore ricorrente

Deduzione prima dei primi ricavi

Nelle imprese di nuova costituzione la quota si deduce dall’esercizio dei primi ricavi.