Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Transazioni con i dipendenti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Transazioni con i dipendenti - sono le somme pagate ai dipendenti per chiudere controversie di lavoro: differenze retributive riconosciute, risarcimenti, somme per rinunciare all’impugnazione di un licenziamento.

La transazione si firma di regola in sede protetta, come l’ispettorato del lavoro, la sede sindacale o la commissione di certificazione, per rendere definitive le rinunce del lavoratore. Il verbale di conciliazione indica le somme e la loro natura.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Transazione su differenze retributive; somma per la rinuncia all’impugnazione del licenziamento; risarcimento concordato in sede sindacale.

Come riconoscerlo nei documenti

Verbale di conciliazione in sede protetta e cedolino o ricevuta di pagamento.

Differenze con conti simili

  • Spese legali della causa. Sono servizi in B.7.
  • Incentivi all’esodo. Le somme per favorire le dimissioni hanno un conto proprio.

Collocazione in bilancio

B.9.e (altri costi del personale); se la controversia era già prevista, si utilizza il fondo rischi accantonato.

Natura delle somme

Le somme che sostituiscono retribuzioni sono reddito di lavoro dipendente; quelle a titolo di risarcimento di danni che sostituiscono redditi seguono lo stesso regime (art. 6, c. 2, TUIR). Le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto, comprese quelle attribuite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto, sono in tassazione separata (art. 17, c. 1, lett. a, TUIR).

Spese legali

Le spese legali della controversia, sostenute dall’impresa, sono servizi in B.7.

Fondo rischi

Se prima della transazione l’impresa aveva accantonato un fondo per la causa, la somma pagata si imputa al fondo: nel conto economico compare solo l’eventuale differenza tra somma pagata e fondo.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Sono deducibili nell’esercizio in cui la transazione è conclusa.
  • IRAP. Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque.
  • IVA. Sono fuori campo IVA.

Transazioni con i dipendenti: esempio di contabilizzazione

Il 20 novembre 2025 in sede protetta la società e un dipendente chiudono una vertenza su differenze retributive: 12.000 euro lordi, con una ritenuta di 2.760 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Le somme pagate ai dipendenti per chiudere una controversia sono un costo del personale in B.9.e, deducibile quando la transazione è conclusa; se c'era un fondo rischi, si utilizza.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 6, 17 e 95 TUIR; art. 2113 c.c.; artt. 5 e 11 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 31; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende in B.9 tutti i costi del personale dipendente, articolati nelle cinque sottovoci obbligatorie: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi. La retribuzione si espone al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del lavoratore.

Utilizzo del fondo

Il fondo rischi per la vertenza, se stanziato, si utilizza per il pagamento della transazione; l’eventuale eccedenza del fondo si rilascia e la differenza a carico si rileva nella stessa voce di costo (OIC 31).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Sono deducibili nell’esercizio in cui la transazione è conclusa. Per il dipendente le somme che sostituiscono retribuzioni sono reddito da lavoro, anche con tassazione separata se riferite ad anni precedenti o alla cessazione del rapporto.

IRAP

Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque. La quota di IRAP riferita al costo del lavoro non dedotto è a sua volta deducibile dall’IRES (art. 2 D.L. 201/2011).

IVA

Sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.

Momento della deduzione

La somma pagata è deducibile nell’esercizio in cui la transazione è conclusa, perché in quel momento l’onere diventa certo e determinabile (art. 109 TUIR); un accantonamento prima della transazione non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 il reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) diventa l’art. 53, le spese per prestazioni di lavoro (art. 95) l’art. 104, gli oneri di utilità sociale (art. 100) l’art. 109, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105) l’art. 114 e la tassazione separata (art. 17) l’art. 19, trattandosi di un testo unico di riordino.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Transazione su differenze retributive in sede protetta

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Il 20 novembre 2025 in sede protetta la società e un dipendente chiudono una vertenza su differenze retributive: 12.000 euro lordi, con una ritenuta di 2.760 euro.

1. Verbale di conciliazione e cedolino - 20 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Transazioni con i dipendenti (B.9.e) 12.000,00 -
Erario c/ritenute da versare (D.12) - 2.760,00
Debiti verso dipendenti (D.14) - 9.240,00
Totale 12.000,00 12.000,00

Il costo è del 2025, esercizio in cui la transazione è conclusa.

2. Pagamento del netto - 30 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso dipendenti per retribuzioni (D.14) 9.240,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 9.240,00
Totale 9.240,00 9.240,00

3. Versamento della ritenuta - 16 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/ritenute da versare (D.12) 2.760,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 2.760,00
Totale 2.760,00 2.760,00

La ritenuta si versa con F24 entro il 16 del mese successivo.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Verbale. Conservare il verbale di conciliazione in sede protetta.
  • Natura delle somme. Distinguere retribuzioni arretrate, risarcimenti e somme legate alla cessazione.
  • Fondo rischi. Utilizzare il fondo se già stanziato.
  • Contributi. Verificare con il consulente se sulle somme sono dovuti contributi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Transazione accantonata e dedotta

L’accantonamento è indeducibile prima della transazione.

Errore ricorrente

Fondo rischi non utilizzato

Il costo è contato due volte.

Errore ricorrente

Spese legali in B.9.e (altri costi del personale)

Sono servizi in B.7.

Errore ricorrente

Somme senza indicazione della natura

Il verbale deve dire a quale titolo si paga.