Inquadramento generale
Rimanenze di sottoprodotti - sono i beni che si ottengono insieme al prodotto principale nello stesso processo, hanno un mercato proprio ma un valore secondario: la crusca del mulino, il siero del caseificio, la segatura della segheria. Se di importo modesto si valutano al presumibile valore di realizzo, portato a riduzione del costo del prodotto principale.
Distinguere un sottoprodotto da un rifiuto ha conseguenze pratiche: il sottoprodotto è un bene da vendere e da inventariare, il rifiuto un costo di smaltimento con obblighi ambientali. Il criterio è ambientale ma si riflette direttamente nel bilancio.
Cosa ci rientra
- Esempi. Crusca e farinaccio di un molino; siero di latte di un caseificio; segatura e trucioli venduti a terzi; vinacce di una cantina.
- Cosa non ci rientra. Rifiuti senza valore da smaltire; prodotti congiunti di valore paragonabile al principale (prodotti finiti).
Come riconoscerlo nei documenti
Inventario delle giacenze e listini o contratti di vendita del sottoprodotto per il valore di realizzo.
Differenze con conti simili
- Cascami. Sono residui di lavorazione di scarso valore.
- Prodotti finiti. I prodotti congiunti di valore rilevante.
Collocazione in bilancio
Attivo C.I.4 (prodotti finiti e merci).
Requisiti ambientali
Il residuo è un sottoprodotto se nasce da un processo che non mira a produrlo, se è certo che sarà riutilizzato, se può essere usato direttamente senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e se il riutilizzo è legale (art. 184-bis D.Lgs. 152/2006).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
- IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite.
Rimanenze di sottoprodotti: esempio di contabilizzazione
Un molino ha a fine 2025 crusca in giacenza per un valore netto di realizzo di 1.900 euro e a fine 2026 per 2.400 euro.
I sottoprodotti con un mercato si iscrivono in C.I.4 (prodotti finiti e merci) al valore netto di realizzo, portato in diminuzione del costo del prodotto principale; la variazione va in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti).
Principi contabili (OIC)
Valutazione
L’OIC 13 ammette che i sottoprodotti di valore non rilevante siano valutati al valore netto di realizzo, dedotto dal costo del prodotto principale, invece di ripartire i costi comuni con criteri di attribuzione.
Svalutazione e ripristino
Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.
IRAP
Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.
IVA
L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite. I beni che mancano dal magazzino senza prova di furto, distruzione o cessione gratuita documentata si presumono venduti (DPR 441/1997): distruzioni ed eliminazioni volontarie vanno comunicate in anticipo o documentate con verbale.
Crusca in giacenza di un molino
Un molino ha a fine 2025 crusca in giacenza per un valore netto di realizzo di 1.900 euro e a fine 2026 per 2.400 euro.
1. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze sottoprodotti (C.I.4) | 1.900,00 | - |
| Variazione rimanenze sottoprodotti (A.2) | - | 1.900,00 |
| Totale | 1.900,00 | 1.900,00 |
La crusca si valorizza al prezzo di vendita ai mangimifici meno trasporti e costi di vendita.
2. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze sottoprodotti (A.2) | 1.900,00 | - |
| Rimanenze sottoprodotti (C.I.4) | - | 1.900,00 |
| Rimanenze sottoprodotti (C.I.4) | 2.400,00 | - |
| Variazione rimanenze sottoprodotti (A.2) | - | 2.400,00 |
| Totale | 4.300,00 | 4.300,00 |
Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno.
3. Adeguamento al valore di realizzo - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze sottoprodotti (A.2) | 400,00 | - |
| Fondo svalutazione rimanenze (rettifica C.I) | - | 400,00 |
| Totale | 400,00 | 400,00 |
Il prezzo della crusca pagato dai mangimifici scende a dicembre: la giacenza si adegua al nuovo valore netto di realizzo con una rettifica di 400 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Qualificazione. Documentare i requisiti di sottoprodotto.
- Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.
- Prezzi di mercato. Aggiornare il valore netto di realizzo con i prezzi di fine anno.
Errori ricorrenti
Sottoprodotti trattati come rifiuti
Si perde un ricavo e si sostengono costi di smaltimento inutili.
Sottoprodotti valutati a costo pieno
Il costo comune va al prodotto principale.
Giacenze ignorate
Se il valore è significativo vanno inventariate.
