Inquadramento generale
Rimanenze di prodotti finiti - sono i beni fabbricati dall’impresa, completati e pronti per la vendita, che a fine anno sono ancora in magazzino. Si valutano al costo di produzione, cioè materiali, manodopera diretta e quota dei costi indiretti di fabbricazione riferiti alla capacità normale degli impianti, senza spese generali amministrative, commerciali e di distribuzione, o al valore di realizzo se inferiore.
Un’impresa che produce più di quanto vende accumula magazzino: i costi di quella produzione sono già a conto economico nelle voci per natura, e la rimanenza li neutralizza portando la variazione nel valore della produzione. Il costo di produzione unitario è quindi il dato chiave della chiusura.
Cosa ci rientra
- Esempi. Mobili finiti in magazzino; bottiglie di vino imbottigliate; macchine prodotte in serie in attesa di spedizione; capi confezionati.
- Cosa non ci rientra. Merci acquistate e rivendute (Merci); prodotti in lavorazione; prodotti già venduti e spediti con passaggio dei rischi.
Come riconoscerlo nei documenti
Inventario dei prodotti per codice articolo; distinta base e costi di produzione della contabilità industriale.
Differenze con conti simili
- Merci. Sono acquistate, non prodotte.
- Semilavorati. Richiedono ancora lavorazioni.
Collocazione in bilancio
Attivo C.I.4 (prodotti finiti e merci). La variazione va in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti).
Valore di realizzazione
Per i prodotti finiti è il prezzo di vendita stimato meno i costi di completamento e di vendita, come provvigioni e trasporti; se è inferiore al costo, la differenza è una perdita dell’anno.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
- IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite.
Rimanenze di prodotti finiti: esempio di contabilizzazione
Un mobilificio ha a fine 2025 prodotti finiti per 60.000 euro al costo di produzione e a fine 2026 per 75.000 euro, tra cui una linea fuori catalogo.
I prodotti finiti invenduti si iscrivono in C.I.4 (prodotti finiti e merci) al costo di produzione, se inferiore al valore di realizzo; la variazione va in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) del valore della produzione.
Principi contabili (OIC)
Costo di produzione
Per i beni prodotti il costo comprende materiali, lavoro diretto e le quote dei costi indiretti di produzione ragionevolmente imputabili, calcolate sulla capacità produttiva normale; sono esclusi le spese generali amministrative, i costi di distribuzione e, di regola, gli interessi passivi (OIC 13).
Valutazione
Le rimanenze si iscrivono al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 13). Il costo dei beni fungibili si può determinare con il costo medio ponderato, il FIFO o il LIFO (n. 10); il criterio scelto si applica con costanza e ogni cambiamento va motivato in nota integrativa.
Svalutazione e ripristino
Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.
IRAP
Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.
IVA
L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite. I beni che mancano dal magazzino senza prova di furto, distruzione o cessione gratuita documentata si presumono venduti (DPR 441/1997): distruzioni ed eliminazioni volontarie vanno comunicate in anticipo o documentate con verbale.
Mobili finiti in magazzino di un mobilificio
Un mobilificio ha a fine 2025 prodotti finiti per 60.000 euro al costo di produzione e a fine 2026 per 75.000 euro, tra cui una linea fuori catalogo.
1. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze prodotti finiti (C.I.4) | 60.000,00 | - |
| Variazione rimanenze prodotti finiti (A.2) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
Il costo unitario deriva dalla contabilità industriale: legno, ferramenta, ore di lavorazione e quota dei costi di reparto.
2. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze prodotti finiti (A.2) | 60.000,00 | - |
| Rimanenze prodotti finiti (C.I.4) | - | 60.000,00 |
| Rimanenze prodotti finiti (C.I.4) | 75.000,00 | - |
| Variazione rimanenze prodotti finiti (A.2) | - | 75.000,00 |
| Totale | 135.000,00 | 135.000,00 |
Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno. Il magazzino cresce di 15.000 euro: la variazione positiva aumenta il valore della produzione.
3. Svalutazione per obsolescenza - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze prodotti finiti (A.2) | 5.000,00 | - |
| Fondo svalutazione rimanenze (rettifica C.I) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
La linea fuori catalogo, costata 12.000 euro, si venderà a 7.000 euro netti: si svaluta di 5.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Costo di produzione. Verificare le schede di costo e l’imputazione dei costi indiretti sulla capacità normale.
- Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.
- Valore di realizzo. Verificare le categorie a lenta rotazione, deteriorate o con prezzi in calo e stimare la svalutazione necessaria.
Errori ricorrenti
Variazione dei prodotti finiti in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)
Va in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti).
Costo pieno comprensivo di spese commerciali
Le spese di vendita e amministrative non entrano nel costo.
Svalutazione dedotta per intero
La svalutazione civilistica è deducibile solo fino al valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio (art. 92, c. 5, TUIR): l’eccedenza si riprende in aumento.
