Inquadramento generale
Finanziamenti infruttiferi dei soci - sono le somme prestate dai soci senza interessi, con obbligo di restituzione. Fiscalmente il finanziamento del socio si presume fruttifero al tasso legale, salvo che dai bilanci della società risulti che è infruttifero (art. 46 TUIR): per questo la natura infruttifera va indicata in bilancio. Il rimborso può essere postergato agli altri creditori (art. 2467 c.c.).
È la forma più diffusa con cui i soci delle piccole società sostengono la liquidità: flessibile, rimborsabile e senza effetti sul reddito, a patto che la documentazione sia chiara.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Socio che copre temporaneamente il fabbisogno di cassa; finanziamento del socio unico di una S.r.l. In avvio.
- Cosa non ci rientra. Versamenti in conto capitale o a copertura perdite (A.VI, altre riserve); finanziamenti con interessi (Soci c/finanziamenti fruttiferi).
Come riconoscerlo nei documenti
Verbale d’assemblea o scrittura che qualifica il finanziamento come infruttifero e con obbligo di rimborso; contabile del bonifico.
Differenze con conti simili
- Versamenti in conto capitale. Senza obbligo di rimborso sono patrimonio netto.
- Soci c/finanziamenti fruttiferi. Prevedono interessi.
Collocazione in bilancio
Passivo D.3 (debiti verso soci per finanziamenti). Nel bilancio ordinario, se la scadenza è pluriennale e l’effetto è rilevante, il debito si attualizza al tasso di mercato e la differenza va a riserva di patrimonio netto (OIC 19).
Rinuncia al credito
Con la rinuncia il socio trasforma il credito in apporto: la società iscrive una riserva di capitale. Dal 2016 la rinuncia non è tassata solo fino al valore fiscale del credito, che il socio attesta con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza la sopravvenienza è tassata per intero.
Postergazione
Se il prestito è stato concesso in una situazione di eccessivo squilibrio o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso è postergato agli altri creditori (art. 2467 c.c.).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il finanziamento infruttifero non genera interessi deducibili per la società.
- IRAP. Nessun effetto sulla base IRAP: non ci sono interessi e il debito è una posta patrimoniale fuori dal valore e dai costi della produzione.
- IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.
Finanziamenti infruttiferi dei soci: esempio di contabilizzazione
Il socio unico versa 30.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero da restituire entro due anni.
Il finanziamento infruttifero del socio è un debito in D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) senza oneri a conto economico; l'infruttuosità va provata per iscritto, altrimenti si presumono interessi al tasso legale, e la rinuncia del socio si trasforma in riserva di patrimonio netto.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione e classificazione
L’OIC 19 prevede che i debiti si rilevino quando sorge l’obbligazione e si classifichino per natura della controparte, indicando per ciascuna voce la parte esigibile oltre l’esercizio successivo; la classificazione non dipende dalla scadenza.
Nessun onere
Chi applica il costo ammortizzato a un finanziamento infruttifero dei soci rileva il debito al valore attuale e la differenza nel patrimonio netto come apporto; chi redige il bilancio abbreviato o micro può iscriverlo al valore nominale (OIC 19).
Rinuncia
La rinuncia al credito da parte del socio si rileva con un incremento del patrimonio netto, non a conto economico (OIC 28).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Finanziamenti dei soci. I finanziamenti effettuati dai soci ripartiti per scadenze, con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 19-bis, c.c.; OIC 19, par. 81.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il finanziamento infruttifero non genera interessi deducibili per la società. La presunzione di fruttuosità dell’art. 46 TUIR riguarda il socio: la supera l’indicazione in bilancio della natura infruttifera. Con l’attualizzazione nel bilancio ordinario gli interessi figurativi non sono deducibili e la riserva non è tassata. La rinuncia del socio è un apporto di patrimonio netto nei limiti del valore fiscale del credito comunicato; l’eccedenza è sopravvenienza attiva (art. 88, c. 4-bis, TUIR).
IRAP
Nessun effetto sulla base IRAP: non ci sono interessi e il debito è una posta patrimoniale fuori dal valore e dai costi della produzione.
IVA
La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle. Se il finanziamento risulta da scrittura privata registrata o è enunciato in un atto soggetto a registrazione, l’imposta di registro è del 3%.
Finanziamento del socio unico in parte rimborsato e in parte rinunciato
Il socio unico versa 30.000 euro a titolo di finanziamento infruttifero da restituire entro due anni.
1. Versamento del finanziamento - 1° marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 30.000,00 | - |
| Soci c/finanziamenti infruttiferi (D.3) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
La delibera con data certa qualifica il versamento come finanziamento infruttifero da restituire entro due anni.
2. Rimborso parziale - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/finanziamenti infruttiferi (D.3) | 10.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
3. Rinuncia al residuo - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Soci c/finanziamenti infruttiferi (D.3) | 20.000,00 | - |
| Riserva per versamenti dei soci in conto capitale (A.VI del passivo) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Il socio rinuncia e dichiara che il valore fiscale del credito è 20.000 euro: la riserva non è tassata e aumenta il costo fiscale della sua partecipazione.
Controlli prima della dichiarazione
- Prova dell’infruttuosità. Conservare l’accordo scritto e indicarlo in nota integrativa.
- Dichiarazione del socio. In caso di rinuncia, acquisire la dichiarazione sul valore fiscale del credito.
- Esigibilità. Indicare in bilancio la quota esigibile oltre l’esercizio successivo e, in nota integrativa, i debiti oltre cinque anni e quelli assistiti da garanzie reali.
Errori ricorrenti
Infruttuosità non documentata
Si presumono interessi al tasso legale e la ritenuta.
Rinuncia registrata come sopravvenienza
È un apporto di patrimonio netto.
Finanziamento iscritto tra le riserve
Finché va restituito è un debito.
