Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Finanziamenti fruttiferi dei soci

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Finanziamenti fruttiferi dei soci - sono le somme prestate dai soci alla società con obbligo di restituzione e con interessi. Si distinguono dai versamenti in conto capitale proprio per il diritto al rimborso. Se la società era in squilibrio finanziario quando li ha ricevuti, il rimborso è postergato alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2467 c.c.).

Il finanziamento va distinto dal versamento in conto capitale: il primo si restituisce e sta tra i debiti, il secondo è un apporto a fondo perduto e va nel patrimonio netto. Decide la volontà delle parti, da documentare con un contratto o una delibera con data certa.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Prestito del socio di maggioranza al 3% per un investimento; finanziamento dei soci per superare una crisi di liquidità.
  • Cosa non ci rientra. Versamenti in conto capitale o a copertura perdite (A.VI, altre riserve); compensi degli amministratori non pagati (D.14, altri debiti).

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di finanziamento o verbale d’assemblea con importo, tasso e durata; contabile del bonifico del socio.

Differenze con conti simili

  • Versamenti in conto capitale. Non vanno restituiti e sono patrimonio netto.
  • Soci c/finanziamenti infruttiferi. Non prevedono interessi.

Collocazione in bilancio

Passivo D.3 (debiti verso soci per finanziamenti), con indicazione della quota esigibile oltre l’esercizio successivo; la nota integrativa indica i finanziamenti dei soci per scadenza e la clausola di postergazione.

Presunzione di fruttuosità

Le somme versate dai soci si presumono date a titolo di mutuo se dal bilancio non risulta un titolo diverso (art. 46 TUIR), e il mutuo si presume fruttifero al tasso legale se non si prova il contrario (art. 45, c. 2): per evitarla serve un accordo scritto sull’infruttuosità.

Postergazione

Nelle S.r.l. Il rimborso dei finanziamenti concessi quando la società era sottocapitalizzata è postergato alla soddisfazione degli altri creditori (art. 2467 c.c.); i rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci e vanno restituiti (art. 164 D.Lgs. 14/2019).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).
  • IRAP. Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.

Finanziamenti fruttiferi dei soci: esempio di contabilizzazione

Un socio persona fisica presta alla S.r.l. 50.000 euro al 3% annuo il 1° gennaio 2025, con interessi pagati a fine anno e rimborso al 31 dicembre 2026.

Regola Fondamentale & Ratio

Il finanziamento fruttifero del socio è un debito in D.3 (debiti verso soci per finanziamenti); gli interessi sono oneri finanziari deducibili nel limite dell'art. 96 e, se il socio è una persona fisica non imprenditore, la società trattiene la ritenuta del 26%.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; art. 164 D.Lgs. 14/2019; artt. 45, 46 e 96 TUIR; art. 26 DPR 600/1973; OIC 19

🏛️Principi contabili (OIC)

Rilevazione e classificazione

L’OIC 19 prevede che i debiti si rilevino quando sorge l’obbligazione e si classifichino per natura della controparte, indicando per ciascuna voce la parte esigibile oltre l’esercizio successivo; la classificazione non dipende dalla scadenza.

Tasso non di mercato

Se il finanziamento dei soci ha un tasso significativamente inferiore a quello di mercato, chi applica il costo ammortizzato rileva il debito al valore attuale e la differenza con l’importo ricevuto come apporto nel patrimonio netto (OIC 19).

Costo ammortizzato

I debiti si valutano al costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale: costi di transazione, commissioni e differenze tra valore iniziale e di scadenza si ripartiscono con il tasso di interesse effettivo. Le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono iscrivere i debiti al valore nominale (art. 2435-bis c.c.); il criterio si può non applicare anche quando gli effetti sono irrilevanti, per esempio per debiti a breve.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Finanziamenti dei soci. I finanziamenti effettuati dai soci ripartiti per scadenze, con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 19-bis, c.c.; OIC 19, par. 81.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Gli interessi non dedotti e il ROL non utilizzato si riportano agli esercizi successivi: gli interessi senza limiti di tempo, il ROL per cinque anni. Sugli interessi pagati al socio persona fisica che non li percepisce nell’esercizio d’impresa la società applica la ritenuta del 26% a titolo d’acconto; non la applica se il socio è un’impresa commerciale (art. 26, c. 5, DPR 600/1973). Se il socio rinuncia al credito, la rinuncia è un apporto di patrimonio netto, non tassato nei limiti del valore fiscale del credito comunicato dal socio; l’eccedenza è sopravvenienza attiva (art. 88, c. 4-bis, TUIR).

IRAP

Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle. Il finanziamento risultante da scrittura privata registrata o enunciato in un atto registrato sconta l’imposta di registro del 3%.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Prestito di un socio al 3% rimborsato dopo due anni

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un socio persona fisica presta alla S.r.l. 50.000 euro al 3% annuo il 1° gennaio 2025, con interessi pagati a fine anno e rimborso al 31 dicembre 2026.

1. Erogazione del finanziamento - 1° gennaio 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 50.000,00 -
Soci c/finanziamenti fruttiferi (D.3) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

Il contratto scritto con data certa indica tasso, durata e natura del prestito.

2. Pagamento degli interessi con ritenuta - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi (C.17) 1.500,00 -
Erario c/ritenute da versare (D.12) - 390,00
Banca c/c (C.IV.1) - 1.110,00
Totale 1.500,00 1.500,00

La ritenuta del 26% si applica perché il socio non agisce in regime d’impresa.

3. Versamento della ritenuta - 16 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Erario c/ritenute da versare (D.12) 390,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 390,00
Totale 390,00 390,00

Si versa con F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento degli interessi.

4. Rimborso del capitale - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Soci c/finanziamenti fruttiferi (D.3) 50.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 50.000,00
Totale 50.000,00 50.000,00

Prima del rimborso gli amministratori verificano che non ricorrano le condizioni di postergazione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Titolo del versamento. Conservare il contratto o la delibera con data certa.
  • Ritenuta. Applicarla e versarla per i soci persone fisiche non imprenditori; certificarla nella CU e dichiararla nel 770.
  • Limite dell’art. 96. Calcolare il ROL fiscale e riportare gli interessi eccedenti non dedotti.
  • Postergazione. Valutare l’equilibrio finanziario prima di rimborsare.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Finanziamento confuso con versamento in conto capitale

Il primo è un debito, il secondo patrimonio netto.

Errore ricorrente

Ritenuta non applicata

Sugli interessi ai soci persone fisiche è dovuta.

Errore ricorrente

Rimborso ignorando la postergazione

Espone gli amministratori a responsabilità.