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Entra ora in una fase cruciale la riforma fiscale partita con la legge delega del 9 agosto 2023, n. 111. Il Governo, dopo aver varato 29 decreti legislativi nell’arco di tre anni, punta a portare in Consiglio dei ministri entro ottobre 2026 il testo del codice tributario: una raccolta organica finora mai realizzata, che metterà insieme in una parte generale i principi comuni a tutte le imposte e affiderà a una parte speciale la disciplina propria di ciascun tributo. Ancora prima del codice, però, dal 1° gennaio 2027 diventeranno operativi otto Testi Unici già varati, i quali ridistribuiscono articoli e commi delle disposizioni oggi in vigore. A sostegno di questo passaggio, l’Agenzia delle Entrate, insieme a Sogei e al Dipartimento delle Finanze, sta ultimando un software di tabelle di concordanza capace di ricondurre ogni vecchia disposizione alla sua nuova collocazione. Resta comunque necessario che professionisti e imprese controllino manualmente i riferimenti normativi presenti in pareri, contratti e procedure, dato che il riordino non si esaurisce in una rinumerazione degli articoli ma può toccarne anche il contenuto.

- CANTIERE RIFORMADa dove riprende la riforma fiscale e perché

Il 16 settembre 2026, davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria della Camera, il viceministro all’Economia e alle Finanze Maurizio Leo ha reso noto lo stato di avanzamento del progetto. Ne emerge il quadro di un cantiere che conta già 29 decreti legislativi di modifica delle regole in vigore: una mole di interventi tale da rendere ormai necessario un riordino sistematico. Il termine per approvare questi decreti, fissato in origine a 24 mesi dall’entrata in vigore della delega, è stato poi allungato a 36 mesi, scadendo il 29 agosto 2026. Chiusa questa prima tappa, il cantiere della riforma imbocca ora una strada diversa: non più scrivere norme nuove, bensì renderle leggibili e coerenti fra loro.

- CODICE TRIBUTARIOCosa dispone l’articolo 21 sul codice tributario

A dare base normativa all’operazione è l’articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, che aggiunge alla riorganizzazione già in corso tramite i Testi Unici un traguardo più ambizioso: scrivere un codice tributario vero e proprio, mai esistito finora nella storia della legislazione fiscale italiana. Il codice si articolerà in due parti. Nella parte generale confluiranno i principi comuni all’intero sistema tributario: lo Statuto dei diritti del contribuente, la disciplina dell’obbligazione tributaria, il regime sanzionatorio e le regole processuali. Nella parte speciale troverà invece posto la disciplina puntuale delle singole imposte. La delega dichiara come obiettivo l’aumento della chiarezza e della conoscibilità delle norme fiscali, della certezza dei rapporti giuridici e dell’efficienza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria: tre traguardi che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero contenere il contenzioso e alleggerire il lavoro quotidiano di imprese e professionisti.

- CRONOPROGRAMMA LAVORICome si è mosso nel tempo il calendario del cantiere fiscale, tra proroghe e nuovi termini

Più scadenze scandiscono il cammino verso il codice tributario, alcune ormai alle spalle, altre ancora da raggiungere: la delega le ha più volte riscritte strada facendo.

Adempimento Termine
Adozione dei decreti legislativi che modificano la normativa vigente 29 agosto 2026 (termine allungato da 24 a 36 mesi dopo l’entrata in vigore della delega)
Elaborazione di decreti legislativi integrativi e correttivi 29 agosto 2028 (24 mesi dopo la conclusione dei lavori)
Adozione dei Testi Unici 31 dicembre 2026 (termine stabilito in origine al 29 agosto 2024, poi rinviato al 31 dicembre 2025)
Adozione del codice tributario 12 mesi dopo l’ultimo decreto correttivo o integrativo, con approvazione possibile entro il 29 agosto 2028

Il termine tecnico riconoscerebbe dunque al codice tributario ancora parecchi mesi di margine, ma il Governo ha preferito accelerare i tempi: come anticipato da Leo, il testo arriverebbe in Consiglio dei ministri già entro ottobre 2026, con largo anticipo sulla scadenza massima fissata dalla delega. A spingere verso una chiusura rapida ha contribuito anche l’approssimarsi della fine della legislatura, che restringe via via lo spazio utile per portare a termine un provvedimento di questa portata.

- NUOVI RIFERIMENTICome si orienta la mappa dei nuovi riferimenti normativi

Ancora prima del codice tributario, la novità più immediata per chi esercita la professione sta negli otto Testi Unici, destinati a diventare operativi tutti insieme dal 1° gennaio 2027 e ciascuno riferito a un ambito specifico della materia fiscale.

Testo Unico Decreto legislativo
Sanzioni tributarie amministrative e penali D.Lgs. n. 173 del 5 novembre 2024
Tributi erariali minori D.Lgs. n. 174 del 5 novembre 2024
Giustizia tributaria D.Lgs. n. 175 del 14 novembre 2024
Versamenti e riscossione D.Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025
Imposta di registro e altri tributi indiretti D.Lgs. n. 123 del 1° agosto 2025
Imposta sul valore aggiunto D.Lgs. n. 10 del 19 gennaio 2026
Imposte sui redditi D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026
Adempimenti e accertamento D.Lgs. n. 141 del 5 agosto 2026

Tutti questi decreti risultano già approvati, ma la data della loro entrata in vigore formale non coincide con quella in cui le disposizioni riordinate diventano davvero applicabili: è quest’ultima, fissata al 1° gennaio 2027, a segnare il vero spartiacque nei riferimenti per chi si confronta ogni giorno con norme fiscali, sanzioni, riscossione, IVA e imposte sui redditi.

- RINUMERAZIONE NORMATIVAPerché non è sufficiente cambiare il numero di un articolo

Ciò che merita davvero l’attenzione degli operatori non si riduce alla sostituzione di un numero di articolo con un altro. La delega, infatti, autorizza i Testi Unici a intervenire anche nel merito delle disposizioni riordinate, coordinandole non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale, sanando incongruenze e abrogando espressamente le norme incompatibili o ormai superate. Ne consegue che, in diversi casi, spostarsi dalla vecchia alla nuova collocazione non equivale a una semplice rinumerazione, ma può portare con sé una modifica, per quanto minima, del contenuto della regola. Ecco perché un aggiornamento automatico dei riferimenti, magari realizzato con un trova e sostituisci su modelli e documenti già pronti, può rivelarsi insufficiente ogni volta che il riordino abbia toccato anche il coordinamento della disciplina, non soltanto la sua collocazione.

- PIATTAFORMA CONCORDATAIn che modo opererà lo strumento messo a punto da Entrate e Sogei

Proprio per contenere questo rischio, l’Agenzia delle Entrate, insieme a Sogei e al Dipartimento delle Finanze, sta ultimando uno strumento pensato apposta per accompagnare il passaggio tra vecchia e nuova numerazione. Si tratta di un software fondato su tabelle di concordanza: partendo dalla disposizione previgente, la piattaforma restituisce subito la norma corrispondente nel nuovo Testo Unico. Leo stesso ha indicato come finalità dello strumento quella di semplificare concretamente la vita del contribuente, scongiurando che il riordino si traduca in una fase di incertezza operativa. La presentazione pubblica è prevista nelle prossime settimane, quindi verosimilmente prima della scadenza di gennaio 2027 che segna l’entrata in applicazione dei nuovi Testi Unici.

- VERIFICHE OPERATIVEChe cosa conviene verificare da subito per professionisti e imprese

Per gli studi professionali e le imprese, la verifica deve estendersi a ogni punto in cui compaia un riferimento normativo puntuale: pareri già scritti e modelli di parere futuri, atti difensivi e ricorsi, contratti che richiamano specifiche disposizioni fiscali, procedure interne di compliance, banche dati giuridiche e software gestionali. Le tabelle di concordanza velocizzeranno la ricerca del nuovo riferimento, ma non possono sostituire il controllo sul contenuto della disposizione, specie dove alla nuova numerazione si accompagni un coordinamento sostanziale o un’abrogazione espressa. È quindi opportuno pianificare fin dai prossimi mesi una mappatura dei documenti che contengono riferimenti normativi puntuali, in modo da avere il tempo per aggiornarli con cura prima della scadenza di gennaio 2027, anziché correre ai ripari all’ultimo momento, a ridosso del cambio di numerazione.

- PROSPETTIVE FINANZIARIEQuali promesse restano da onorare nella prossima manovra

Il riordino formale procede accanto alla produzione normativa vera e propria, senza sostituirla. Alcune misure annunciate dalla legge delega attendono ancora attuazione, come la flat tax sulle tredicesime e la cedolare secca per i negozi, e restano tra le candidate a un intervento con la prossima legge di bilancio. Per imprese e professionisti ciò significa che il quadro fiscale continuerà a muoversi su due fronti separati: da una parte l’assestamento dei riferimenti normativi legato a Testi Unici e codice tributario, dall’altra le eventuali nuove misure sostanziali che, negli anni a venire, si aggiungeranno al perimetro appena riordinato.